0edbcf1299a57fc1ec7be0e9ca8d305700b74be1

© Studio Legale Aloé Biondi Fotovoltaico e Appalti - Via XXIV Maggio, 27 - 64021 Giulianova (TE)

Informativa LegaleInformativa sulla PrivacyInformativa sui Cookie

0edbcf1299a57fc1ec7be0e9ca8d305700b74be1

Cos'è una Comunità Energetica?

Il termine comunità energetiche è sulla cresta dell’onda ultimamente.

Tale articolo prova a fare chiarezza e a definire esattamente di cosa si tratta dal momento che, l’introduzione di tali meccanismi, sembrerebbe rappresentare un cambio epocale ovvero una rivisitazione dei precedenti funzionamenti e configurazioni inerenti gli impianti fotovoltaici.

9aeafff66b08aad4bd4e2018244ec9980aac84d9

  1. Comunità Energetiche e Autoconsumo Diffuso: dal periodo transitorio a quello a regime - Svolta di paradigma nel fotovoltaico e Fine dello Scambio Sul Posto
  2. Gestione transitoria: Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e Gruppi di Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (GAC)
  3. Introduzione e riferimenti legislativi inerenti la gestione transitoria
  4. Gestione transitoria: motivazioni all’introduzione delle due configurazioni
  5. Definizioni e Condizioni per la realizzazione delle Configurazioni CER E GAC
  6. Oggetto dell’Associazione
  7. Distinzione delle due configurazioni (CER e GAC) in termini di perimetro fisico
  8. Condizioni contrattuali obbligatorie per la costituzione delle due configurazioni CER e GAC
  9. Condizioni sugli impianti di produzione di energia rinnovabile su CER e GAC
  10. Energia elettrica condivisa in CER e GAC
  11. Esempio di Energia condivisa per un gruppo di autoconsumatori (GAC)
  12. Accumulo energetico
  13. Referenti
  14. Incentivi sull’energia condivisa da impianti fotovoltaici: cumulabilità con altri meccanismi
  15. Remunerazione dell’energia nei GAC e nelle CER nel periodo transitorio
  16. Presenza di più impianti di produzione
  17. Modifiche alle configurazioni
  18. Misurazione energetica, problema contatori
  19. Possibilità di passaggio per impianti in scambio sul posto (fino al 16 gennaio 2021)
  20. Quota d’obbligo
  21. Impianti a terra
  22. Potenziamento di impianti esistenti
  23. Impianti in scambio sul posto potenziati
  24. Agenzia delle Dogane
  25. Autoconsumo Diffuso, gestione a regime
  26. Riferimenti legislativi (TIAD) e descrizione sommaria delle 5 nuove configurazioni
  27. TIAD - Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (Delibera ARERA 727/2022)
  28. TIAD - Definizioni delle configurazioni di autoconsumo diffuso
  29. Autoconsumo diffuso - Considerazioni su cabina primaria e zona di mercato
  30. TIAD – Referenti e valorizzazione dell’energia condivisa
  31. Decreto CACER - nuovi incentivi per autoconsumo diffuso
  32. Analisi Regole Operative GSE su Decreto CACER e TIAD

560c8495e8c45a23291f3c82aba01246448f8cf5

1. Comunità Energetiche e Autoconsumo Diffuso: dal periodo transitorio a quello a regime - Svolta di paradigma nel fotovoltaico e fine dello Scambio Sul Posto

 

L’introduzione del meccanismo delle comunità ovvero dell’autoconsumo diffuso deriva da una Direttiva Europea del 2018; in Italia, dal 2020 al 2023, tale Direttiva è stata recepita in parte, avviando dapprima una modalità transitoria (sperimentale) che ha introdotto due sole configurazioni di autoconsumo diffuso, le CER e le GAC.

 

Dal 24 gennaio 2024, con l’entrata in vigore del Decreto MASE n. 414 del 07/12/2023 (D.M. 414/2023), cosiddetto Decreto CER o CACER e con le relative regole operative GSE, pubblicate nel febbraio 2024, è stata avviata una gestione a regime definendo e normando, tra l’altro, ulteriori 5 configurazioni di autoconsumo diffuso nonché introducendo criteri e modalità per la concessione di incentivi per sostenere l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo.

 

La normativa a regime dell’autoconsumo diffuso, è stata implicitamente pensata, tra l’altro, come sostituzione del meccanismo dello Scambio Sul Posto; nelle intenzioni del legislatore, dall’entrata in vigore del citato Decreto CACER (ovvero dal 24 gennaio 2024) in teoria non è più possibile adottare, né per i nuovi impianti fotovoltaici, né per quelli esistenti, il meccanismo dello Scambio Sul Posto.

 

 Agli impianti fotovoltaici che usufruiscono di una convenzione di Scambio Sul Posto attivata in passato, la Delibera ARERA 457/2024/R/efr del 05 novembre 2024, ha stabilito che al raggiungimento del limite di 15 anni , decorrenti dalla data di prima sottoscrizione della convenzione di scambio sul posto, le medesime convenzioni non potranno essere più rinnovate.

 

A seguito del raggiungimento del limite di 15 anni il GSE non rinnoverà più automaticamente le convenzioni ma attiverà d’ufficio una nuova convenzione di Ritiro Dedicato qualora, entro il giorno 10 del mese m-1 (ovvero, presumibilmente, entro il mese precedente a quello del termine della convenzione di Scambio Sul Posto), per il medesimo impianto di produzione non sia richiesta piuttosto, dal produttore, una differente modalità di cessione e remunerazione dell’energia immessa in rete (ad esempio vendita dell’energia in eccesso al mercato elettrico mediante meccanismi di aggregazione).

 

 Ad ogni modo la tradizionale configurazione fotovoltaica, realizzata da decenni in Italia, composta da un cliente finale (un consumatore contemporaneamente anche produttore) con un unico impianto fotovoltaico e un’unica unità di consumo, collegate entrambe sullo stesso POD (sulla stessa utenza elettrica/contatore) è stata inclusa e definita anche nelle nuove normative inerenti l’autoconsumo diffuso a regime (chiamata 5.autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta).

 

Ciò evidenzia ancor maggiormente come la normativa a regime delle comunità energetiche, quando verrà effettivamente stabilita la fine dello Scambio Sul Posto, sarà, da quel momento, il metro di riferimento del fotovoltaico Italia ed ecco motivato ancor più il precedente utilizzo del termine cambio epocale in riferimento all’introduzione dei meccanismi di autoconsumo diffuso.

 

Inciso: i meccanismi di aggregazione riguardano la figura dell’aggregatore definito nel Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 come un fornitore di servizi che, su richiesta, accorpa una pluralità di unità di consumo, ovvero di unità di consumo e di unità di produzione, per venderli o metterli all'asta in mercati organizzati dell'energia.

 

 Di seguito verranno trattate inizialmente le comunità energetiche come vigenti nel periodo transitorio.

 

Successivamente sarà esposta la normativa legislativa e tecnica inerente invece l’attuale periodo a regime dell’autoconsumo diffuso.

 

I termini comunità energetiche e autoconsumo diffuso (o condiviso/collettivo), sono sostanzialmente sinonimi seppur, inizialmente, il primo termine era in generale impiegato per riferirsi al periodo transitorio mentre il secondo a quello a regime.

La trattazione del

regime transitorio

che seguirà a breve, sarà comunque utile e indispensabile a comprendere anche l’attuale periodo

a regime

in quanto, sostanzialmente, non si sono avuti grossi cambiamenti fra i due periodi quanto, piuttosto, aggiunte. I mutamenti saranno comunque esplicitamente riportati già dalla trattazione del regime transitorio; essi riguardano, tra l’altro, la variazione della potenza massima dei singoli impianti fotovoltaici delle comunità (da 200 kW, in transitorio a 1000 kW, a regime) e l’ampliamento dell’area di rete elettrica ove è possibile creare una comunità: da area sottesa ad una cabina secondaria, in transitorio (perciò in bassa tensione) ad area sottesa ad una cabina primaria, a regime (perciò sia in bassa che in Media tensione).

[indice]

2. Gestione transitoria: Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e Gruppi di Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (GAC)


3. INTRODUZIONE E RIFERIMENTI LEGISLATIVI INERENTI LA GESTIONE TRANSITORIA

 

L’articolo 42-bis del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Decreto convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, in vigore dal 01 marzo 2020) ha introdotto una modalità sperimentale e temporanea tesa all’iniziale recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, in attesa del completo recepimento della Direttiva stessa (avvenuto ad inizio anno 2024 col Decreto CACER) .

 

Tale modalità introduceva, in ambito di energia rinnovabile, due nuove figure o, più esattamente, due nuove configurazioni:

  • i Gruppi di Autoconsumatori di Energia Rinnovabile che agiscono Collettivamente;
  • le Comunità Energetiche Rinnovabili.

Di seguito esponiamo il funzionamento di tale meccanismo che consente di effettuare importanti opere su edifici o condomìni beneficiando di agevolazioni economiche la cui entità, in termini quantitativi, ha ben pochi riscontri nella storia passata del nostro Paese.
La trattazione successiva concernerà in particolare i casi in cui, oltre alla opere edili maggiori (interventi trainanti), si abbinerà anche la realizzazione di un impianto fotovoltaico con o senza accumulo. 

 

Al citato Decreto Legge è seguita la successiva Delibera ARERA 318/2020/R/ EEL del 4 agosto 2020 che ha stabilito, tra l’altro, il funzionamento tecnico ed economico in riferimento all’energia elettrica oggetto di condivisione nelle citate configurazioni, introducendo anche modalità e criteri di valorizzazione monetaria di tale energia.

 

Successivamente il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2020, pubblicato in Gazzetta il 16 novembre 2020 (entrato in vigore il giorno successivo), ha fissato, tra l’altro, un’ulteriore remunerazione dell’energia introducendo gli incentivi sulla cosiddetta energia condivisa.

 

Il GSE ha poi emanato il documento Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa del 22 dicembre 2020 che ha definito (seppur nella modalità transitoria) i requisiti e le condizioni per poter richiedere i citati benefici, sia quello di valorizzazione economica che quello dell’incentivo.

[indice]

4. Gestione transitoria: motivazioni all’introduzione delle due configurazioni

La possibilità di attivazione delle citate configurazioni di gruppi di autoconsumatori e di comunità energetiche è quella di sperimentazione delle configurazioni stesse così da acquisire gli elementi utili che poi sono stati impiegati per l’attuazione completa delle disposizioni della citata Direttiva Europea in concomitanza con la riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto, da operare sempre nell'ambito del recepimento della Direttiva stessa. 

[indice]

5. Definizioni e Condizioni per la realizzazione delle Configurazioni CER E GAC


6. OGGETTO DELL’ASSOCIAZIONE

 

Le due configurazioni di gruppi di autoconsumatori e comunità energetiche hanno ad oggetto i clienti finali (i consumatori finali) e i produttori; uno o più soggetti possono anche essere, contemporaneamente, sia produttori che clienti finali.

 

I produttori generano energia elettrica mediante le cosiddette Unità di Produzione mentre i clienti finali utilizzano l’energia elettrica attraverso le Unità di Consumo.

 

Le configurazioni di gruppi di autoconsumatori (GAC) e comunità energetiche (CER) si realizzano quando due o più dei citati soggetti   si ASSOCIANO con lo scopo, tra l’altro, di autoconsumare insieme l’energia elettrica prodotta da uno o più impianti di produzione di energia rinnovabile. 

 

I soggetti di tali configurazioni sono in gergo definiti prosumers (unione dei termini inglesi produttori e consumatori ovvero producers più consumers). 

 

Cliente finale è definito come una persona fisica o giuridica che non esercita l’attività di distribuzione di energia elettrica e che preleva l’energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi (una rete elettrica pubblica) anche attraverso sistemi di distribuzione chiusi o linee private. Il cliente finale è altresì il titolare del punto di connessione (titolare dell’utenza elettrica o POD) dell’unità di consumo dal medesimo gestita. In una normale abitazione domestica, il cliente finale è ad esempio l’intestatario della bolletta di energia elettrica.

 

Produttore di energia elettrica o produttore è una persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell’impianto di produzione. Egli è l’intestatario dell’officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l’intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di produzione.

 

Tra le tipologie di utenze (POD) che possono partecipare alle due citate configurazioni, sono incluse anche quelle a cui sono collegate infrastrutture di ricarica, cosiddette “colonnine”. Il POD a cui è connessa la colonnina può essere dedicato anche ad altre utenze.

 

L’autoconsumatore di energia rinnovabile è un cliente finale che, operando in propri siti ubicati entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta.

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

 

La CER deve prevedere la presenza di almeno due membri/soci facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori, e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un’utenza di consumo e un impianto di produzione/UP.

 

La  CER deve poi essere proprietaria ovvero avere la disponibilità ed il controllo di tutti gli impianti di

 produzione/UP facenti parte della configurazione. Quest’ultima condizione può essere soddisfatta con un accordo sottoscritto tra le Parti dal quale si possa evincere che ciascun/a impianto/UP venga esercito/a dal produttore nel rispetto degli accordi definiti con la comunità per le finalità della comunità energetica rinnovabile e nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento. Si precisa che la messa a disposizione dell’impianto di produzione/UP in relazione all’energia elettrica immessa in rete da parte di un produttore nei confronti di una Comunità energetica rinnovabile rileva esclusivamente ai fini della erogazione dei benefici economici connessi alla condivisione dell’energia e, come previsto dal TIAD, non rileva ai fini della valorizzazione economica dell’energia immessa in rete che rimane liberamente definibile dal produttore. Una stessa comunità può costituire diverse configurazioni fermo restando che per ciascuna configurazione dovrà essere inviata una richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso.

7. DISTINZIONE DELLE DUE CONFIGURAZIONI (CER E GAC) IN TERMINI DI PERIMETRO FISICO

 

Il perimetro fisico che racchiude i clienti finali (le utenze elettriche o POD) stabilisce, tra l’altro, l’ambito di appartenenza ad una configurazione piuttosto che all’altra. 

 

Nel caso di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi devono trovarsi nello stesso edificio o condominio. Nello specifico i punti di connessione e gli impianti di produzione devono essere ubicati nell’area occupata dall’edificio o condominio e dalle relative pertinenze e spazi comuni.

 

I condomìni possono essere costituiti anche da più edifici come nel caso delle villette a schiera o dei cosiddetti “supercondomini”. 

 

Per le Comunità Energetiche Rinnovabili i punti di prelievo dei consumatori finali e i punti di immissione degli impianti di produzione di energia rinnovabile devono essere ubicati su reti elettriche (pubbliche) di media o bassa tensione (nel periodo transitorio dovevano essere solo di bassa tensione) sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione primaria alta tensione/media tensione, cabina nella titolarità del Gestore di Rete locale (nel periodo transitorio dovevano essere sottese a cabine secondarie ovvero a cabine di trasformazione Media/bassa tensione ).  

 

La partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili deve essere volontaria e aperta a tutti i consumatori (clienti finali) ubicati nel succitato perimetro.

 

In teoria è possibile per dei condòmini realizzare alternativamente una delle due configurazioni ovvero un gruppo di autoconsumatori oppure una comunità energetica; viceversa, banalmente, dei soggetti non organizzati in forma di condominio, generalmente, non possono creare un gruppo di autoconsumatori ma solo una comunità energetica.

8. CONDIZIONI CONTRATTUALI OBBLIGATORIE PER LA COSTITUZIONE DELLE DUE CONFIGURAZIONI CER E GAC

I rapporti tra i soggetti appartenenti ad una delle due configurazioni descritte, possono essere regolati da un contratto di diritto privato che obbligatoriamente, nel caso di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile

  • deve prevedere il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore ovvero il fornitore di energia (ad es. Enel Energia, Eni Luce e Gas, Illumia, Acea, A2A, Sorgenia, Edison, Heracomm, E.ON, Optima, ecc.);
  • deve individuare univocamente un soggetto delegato o Referente, responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione dei rapporti col GSE ad esempio per ciò che concerne l’incasso degli incentivi e delle valorizzazioni economiche nonché la stipula delle relative convenzioni col GSE stesso;
  • deve consentire ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Nel caso di condomìni, il contratto può essere costituito anche dal verbale di delibera assembleare firmato dai condòmini che aderiscono al gruppo di autoconsumatori.

 

La comunità di energia rinnovabile è un soggetto giuridico (è un soggetto di diritto AUTONOMO) in cui le succitate condizioni obbligatorie devono essere parte integrante dello Statuto e/o essere incluse nell’atto costitutivo della medesima comunità. Essa si basa inoltre sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonoma ed è effettivamente controllata da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile. I soggetti giuridici della comunità energetica possono essere ad esempio: associazioni, enti del terzo settore, cooperative, cooperative benefit, consorzi, partenariati, organizzazioni senza scopo di lucro

 

Le entità giuridiche costituite per la realizzazione di gruppi di autoconsumatori e comunità energetiche devono poi rispettare le ulteriori condizioni:

 

per i Gruppi di Autoconsumatori di Energia Rinnovabile che agiscono Collettivamente:
--> i clienti finali diversi dai nuclei familiari sono associati nel solo caso in cui l’attività di produzione di energia elettrica azionata da impianti alimentati da fonti rinnovabili NON costituisce l'attività commerciale o professionale principale;
è l'impianto dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo in relazione all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione dei contatori e alla manutenzione, purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile. Il terzo non è di per sé considerato un autoconsumatore di energia rinnovabile;
--> è possibile vendere l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta e si possono offrire servizi ancillari e di flessibilità, eventualmente per il tramite di un aggregatore;
--> ciascun autoconsumatore del condominio può comunque produrre e accumulare energia elettrica rinnovabile realizzando un impianto fotovoltaico connesso direttamente alla sua utenza (non condiviso) oppure può realizzare impianti comuni;
--> l'energia autoprodotta e' utilizzata prioritariamente per i fabbisogni degli autoconsumatori e l'energia eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
--> l’energia elettrica prelevata ai fini della condivisione può includere i prelievi di clienti finali non facenti parte della configurazione, purché titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio. Tale possibilità è auspicabile che avvenga, specie nei casi in cui l’energia media immessa annualmente dal GAC è in generale superiore a quella media prelevata (negli stessi istanti) dalle utenze appartenenti al GAC; conteggiando i prelievi anche di clienti estranei al GAC, nel caso di elevata energia immessa, aumenta infatti l’energia condivisa e dunque anche il relativo incentivo e la valorizzazione;
--> nei conteggi dell’energia immessa rientrano anche le sezioni di impianti di produzione facenti parte della configurazione (in caso di potenziamenti), purché l’energia elettrica prodotta da esse sia oggetto di separata misura.

 

per le Comunità Energetiche Rinnovabili:
--> gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) [secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196], che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione;  
--> la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile NON può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
--> fermo restando che ciascun consumatore che partecipa a una comunità può detenere impianti a fonti rinnovabili rientranti nella configurazione di Autoconsumatore individuale DI ENERGIA RINNOVABILE “a distanza” con linea diretta, ai fini dell'energia condivisa rileva però solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità;
--> l'energia autoprodotta e' utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità, mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
--> i POD non devono solo essere sottesi alla stessa cabina primaria ma devono appartenere alla stessa ZONA DI MERCATO;
è la comunità può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità;
--> rientrano anche le sezioni di impianto (ad esempio nel caso di potenziamenti), purché l’energia elettrica prodotta da esse sia oggetto di separata misura;
--> l’impianto di produzione, se non di proprietà della comunità, deve essere nella piena disponibilità di questa sulla base di un titolo giuridico (quale, ad esempio, usufrutto, ovvero titoli contrattuali o altri titoli quali il comodato d’uso), a condizione che la mera detenzione o disponibilità dell’impianto sulla base di un titolo diverso dalla proprietà non sia di ostacolo al raggiungimento degli obiettivi della comunità. 

 

In ambedue le configurazioni l'obiettivo principale dell'associazione deve essere quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari.

9. CONDIZIONI SUGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE SU CER E GAC

 

I soggetti partecipanti ad una delle due configurazioni producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva, cadauno, non superiore a 1000 kW (era 200 kW nel periodo transitorio), entrati in esercizio dopo il 01 marzo 2020 ed entro i sessanta giorni successivi alla futura data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della citata Direttiva UE 2018/2001. Il GSE darà evidenza di tali date pubblicandole sul proprio sito. 

 

Gli impianti di produzione che possono partecipare ad una delle due configurazioni devono risultare di nuova realizzazione tra cui rientrano anche le SEZIONI di impianto di produzione oggetto di nuova realizzazione nell’ambito del POTENZIAMENTO di un impianto di produzione esistente, purché l’energia elettrica prodotta da esse sia oggetto di separata misura.  

 

L’impianto di produzione può essere gestito da un produttore facente parte del gruppo di autoconsumatori oppure da un produttore terzo, eventualmente coincidente con il Referente della configurazione.

 

Nel caso di comunità energetiche gli impianti di produzione devono essere detenuti dalla comunità stessa e possono essere gestiti o dalla comunità medesima o da un suo membro o da un produttore terzo. 

 

Un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti Rinnovabili è un impianto di produzione di energia elettrica che utilizza per tale produzione esclusivamente l’energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, delle biomasse, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas.

[indice]

10. Energia elettrica condivisa in CER e GAC

 

I soggetti appartenenti ad una delle due citate configurazioni condividono l’energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente ovvero senza la realizzazione di ulteriori reti elettriche diverse da quella pubblica standard.

 

Il modello regolatorio è perciò virtuale: non è necessaria la creazione di soluzioni amministrative ad hoc (come ad esempio quelle necessarie ad essere classificati tra una delle categorie dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo).

 

L'energia CONDIVISA è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati.

11. ESEMPIO DI ENERGIA CONDIVISA PER UN GRUPPO DI AUTOCONSUMATORI (GAC)

Segue un esempio di gruppo di autoconsumatori realizzato in un condominio con 5 appartamenti (5 unità immobiliari) con relativi 5 POD più un’utenza elettrica condominiale (un POD) dedicato alle parti comuni del condominio; sull’utenza condominiale è collegato un impianto fotovoltaico realizzato ad esempio su tetto o sulle pertinenze dell’edificio condominiale. Il POD condominiale è dedicato alle utenze comuni quali: luci scale, ascensore, impianto di climatizzazione centralizzato (es. pompa di calore), colonnine ricarica auto, ecc. Le utenze elettriche dei 5 condòmini sono invece destinate agli usi (domestici o non) di ciascuna unità immobiliare.

8a551564c124c7dc884695e4b5393a1a08e62c63

L'autoconsumo istantaneo REALE avviene direttamente attraverso la rete privata dell’utenza (in questo caso l’utenza condominiale) ove è collegato l’impianto di produzione (il fotovoltaico) mentre l’autoconsumo virtuale, e comunque sempre istantaneo, avviene mediante lo sfruttamento della linea elettrica pubblica di distribuzione gestita dal Gestore di Rete locale (linea nell’area verde dell’immagine precedente).

 

ESEMPIO DI FLUSSO ENERGETICO

  • Energia Prodotta dall’impianto fotovoltaico PR = 20 kWh
  • Energia Autoconsumata (autoconsumo reale) = 5 kWh
  • Energia Immessa in rete IMM (differenza fra Prodotta e Autoconsumata reale) = 15 kWh
  • Somma delle energie prelevate dai clienti finali (utenze) appartenenti al condominio ed al gruppo di autoconsumatori PREL 1 + PREL 2 + PREL 3 + PREL 4 + PREL 5 = 3 + 1 + 2 + 3 + 1 = 10 kWh (tali prelievi sono quelli che si verificano nello stesso periodo orario in cui è avvenuta l’immissione dell’energia prodotta);
  • Energia Condivisa = minimo fra Energia Immessa e SOMMA delle Energie Prelevate dalle Utenze del gruppo di autoconsumatori = min (15; 10) = 10 kWh.

Quando ci si riferisce all’energia condivisa in termini “istantanei” o meglio di “periodo orario”, è bene osservare che le rilevazioni energetiche dai vari contatori in causa avvengono considerando e confrontando, per l’appunto, i periodi orari a cui le letture energetiche sono riferite. Per comprendere meglio con un esempio: in una giornata (di 24 ore) potrebbe accedere che l’energia immessa complessiva IMM, delle 24 ore, sia pari a 20 kWh, la somma dell’energia prelevata da tutte le utenze, sempre nelle complessive 24 ore, potrebbe essere di 40 kWh ma l’energia condivisa, nelle 24 ore, potrebbe risultare inferiore a 20 kWh (inferiore quindi al minimo fra 20 e 40 kWh); questo si verificherebbe ad esempio se durante le ore di immissione in rete dell’energia prodotta dal fotovoltaico le cinque utenze condominiali del gruppo di autoconsumatori non prelevassero energia o la prelevassero in minima parte.

 

Come nel caso del vero e proprio autoconsumo REALE, anche per l’autoconsumo virtuale, ovvero per l’energia condivisa, continua a sussistere la considerazione per cui i consumi energetici devono avvenire nello stesso istante (nello stesso periodo orario a dire il vero) in cui avviene la produzione fotovoltaica o meglio: nell’istante in cui c’è l’immissione IMM dell’energia prodotta in quanto quest’ultima è comunque differenza fra energia prodotta ed energia autoconsumata reale. Ciò vale a dire che se ad esempio c’è autoconsumo reale totale in un generico periodo orario, l’energia immessa in quello stesso periodo sarà nulla ergo lo sarà anche l’energia autoconsumata virtuale e quindi, a sua volta, sarà nulla anche l’energia condivisa

 

I condòmini continueranno a pagare le bollette al loro fornitore/venditore di energia elettrica come se non fossero tra gli autoconsumatori collettivi.

 

Le remunerazioni legate all’energia condivisa (valorizzazione e incentivo) saranno erogate infatti dal GSE al Referente del gruppo di autoconsumatori; questo, successivamente, provvederà a ripartire i compensi fra i vari soggetti appartenenti al gruppo di autoconsumatori. La ripartizione delle quote economiche fra le varie utenze potrà avvenire in modo preciso dal momento che il GSE provvederà a mettere a disposizione i dati di prelievo con dettaglio orario per ciascuna delle utenze (POD) dell’insieme che forma il gruppo di autoconsumatori.

 

Da notare che non sussiste l’obbligo per cui tutte le utenze (tutti i clienti finali) debbano appartenere al gruppo di autoconsumatori; nel caso qualcuna decida di non voler partecipare, le letture del contatore del suo relativo POD non saranno prese in considerazione per i conteggi legati alla remunerazione e incentivazione dell’energia condivisa.

12. ACCUMULO ENERGETICO

L'energia è condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati o nei condomìni, nel caso di gruppi di autoconsumatori, oppure nella rete elettrica sottesa alla medesima cabina primaria nel caso delle CER e delle comunità energetiche di cittadini (nel periodo transitorio si parlava invece, per le sole CER, di bassa tensione e di cabine secondarie).
E’ da notare che un eventuale sistema di accumulo avrebbe convenienza ad essere installato solamente nell’utenza (POD) ove è presente l’impianto fotovoltaico e non nelle utenze POD, dedicate ai soli prelievi, del gruppo di autoconsumatori; la ragione risiede nella maggior convenienza a caricare le batterie attraverso l’energia prodotta gratuitamente dall’impianto a fonti rinnovabili piuttosto che mediante l’energia prelevata.

 

[indice]

13. Referenti

 

Per i gruppi di autoconsumatori il Referente è l’amministratore di condominio, ove presente, o un rappresentante nel caso non ci sia l’obbligo di nomina dell’amministratore; in alternativa può essere anche un eventuale produttore di energia elettrica che gestisce uno o più impianti di produzione la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione del gruppo di autoconsumatori. Tale Referente può essere un produttore non facente parte della medesima configurazione. Nel caso di una comunità di energia rinnovabile, il Referente è la comunità stessa

[indice]

14. Incentivi sull’energia condivisa da impianti fotovoltaici: cumulabilità con altri meccanismi

 

Gli incentivi sull’energia condivisa NON sono compatibili con il meccanismo di Scambio Sul Posto, lo sono invece con quello del Ritiro Dedicato.

 

Anche gli incentivi di cui al DM 4 luglio 2019 (cosiddetto Decreto FER-1) non sono compatibili con quelli sull’energia condivisa.

 

I meccanismi di detrazione fiscale al 50 percento del fotovoltaico (appartenenti alle cosiddette ristrutturazioni edilizie) sono compatibili.

 

Sono compatibili, invece, ma limitatamente alla sola quota eccedente la potenza di 20 kW, i meccanismi di detrazione relativi al Superbonus al 110% ; in altri termini la sola quota di energia condivisa, relazionata alla potenza eccedente i 20 kWp, può usufruire dei relativi incentivi.

[indice]

15. Remunerazione dell’energia nei GAC e nelle CER nel periodo transitorio

L’energia prodotta nelle due configurazioni di gruppi di autoconsumatori o comunità energetiche beneficia dei seguenti vantaggi: 

 

A.     AUTOCONSUMO REALE cioè quello che si verifica direttamente attraverso tutte le utenze collegate allo stesso POD dell’impianto di produzione e correlato al mancato esborso economico per l’acquisto di energia elettrica dal venditore (quello pagato in bolletta); l’autoconsumo reale continua ad essere di gran lunga il maggiore fra i vantaggi economici e corrisponde al prezzo €/kWh pagato in bolletta per l’energia prelevata; tale prezzo è variabile in base al contratto di acquisto di energia e pari a medi 0,27 €/kWh;

 

B.     INCENTIVAZIONE DELL’ENERGIA CONDIVISA per un valore di 0,10 €/kWh per i gruppi di autoconsumatori e di 0,11 €/kWh per le comunità energetiche; l’incentivo viene erogato per 20 anni a partire dalla data di entrata in esercizio dell’impianto;

 

C.     REMUNERAZIONE DELL’ENERGIA IMMESSA in rete attraverso il meccanismo di vendita del Ritiro Dedicato; attualmente il valore del Ritiro Dedicato si aggira sui 0,05 € per ciascun kWh immesso; in alternativa al Ritiro Dedicato è possibile anche la vendita diretta al mercato libero dell’energia anche se con qualche limitazione (legata soprattutto all’eventuale sfruttamento dei meccanismi del Superbonus al 110% che obbligano, per il quantitativo di energia in relazione alla quota parte di potenza fino a 20 kW, a cedere l’energia al GSE, di fatto sempre attraverso il Ritiro Dedicato);

 

D.     VALORIZZAZIONE DELL’ENERGIA CONDIVISA attraverso la restituzione, sempre da parte del GSE, delle componenti tariffarie dell’energia elettrica che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete di bassa tensione e, per tale ragione, equiparabile all'autoconsumo fisico in situ (autoconsumo virtuale equiparabile all’autoconsumo reale); tale valorizzazione si aggira sui 0,01 €/kWh.

 

Sia la remunerazione dell’energia (col Ritiro Dedicato o con la vendita sul mercato libero energetico) che la valorizzazione dell’energia condivisa, ovvero le precedenti lettere C e D, non hanno una durata stabilita, possono protrarsi perciò anche oltre i 20 anni dell’incentivo di cui alla lettera B.

 

Riprendendo la configurazione dell’esempio precedente e ragionando ad esempio in termini di BENEFICI ANNUALI si avrebbe perciò una remunerazione annua complessiva pari alla somma delle succitate componenti A + B + C + D:

  • Energia ANNUALE Prodotta dall’impianto fotovoltaico PR = 7200 kWh (ipotesi di impianto fotovoltaico di 6 kWp di potenza);
  • Energia ANNUALE Autoconsumata (autoconsumo reale) = 1800 kWh
  • Energia ANNUALE Immessa in rete IMM (differenza fra Prodotta e Autoconsumata reale) = 5400 kWh
  • Somma delle energie ANNUALI prelevate dai clienti finali (utenze) appartenenti al condominio ed al gruppo di autoconsumatori PREL 1 + PREL 2 + PREL 3 + PREL 4 + PREL 5 = 3600 kWh (tali prelievi sono quelli che si verificano nello stesso periodo orario in cui è avvenuta l’immissione dell’energia prodotta);
  • Energia Condivisa ANNUALE = minimo fra Energia Immessa e SOMMA delle Energie Prelevate dalle Utenze del gruppo di autoconsumatori = min (5400; 3600) = 3600 kWh.

 

BENEFICI ECONOMICI ANNUALI COMPLESSIVI =

6f66db2396aae0679f4a72d1881366dfb63be9ef

Ipotizzando che per la realizzazione dell’impianto si sfrutti la detrazione al 50%, magari con cessione del credito, si avrebbe un investimento iniziale effettivo di circa 7000 euro (costo complessivo impianto di 6 kWp di 14000 €) e dunque un tempo di rientro di circa 6 anni (6,1 anni ottenuto come rapporto fra 7000 € e 1152 €).

[indice]

16. Presenza di più impianti di produzione

Nell’esempio precedente è stata ipotizzata la presenza di un solo impianto di produzione ma in generale, soprattutto per le comunità energetiche, piuttosto che per i gruppi di autoconsumatori, possono essere presenti anche più POD aventi collegato un impianto di produzione.
Gli impianti possono essere intestati anche a soggetti diversi fra loro, ovvero avere differenti produttori; i produttori poi non devono necessariamente coincidere con uno dei clienti finali.
Si ricorda che il produttore di energia elettrica è definito come una persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell’impianto di produzione; egli è l’intestatario dell’officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l’intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di produzione.

Una situazione del genere potrebbe essere schematizzata come nell’esempio seguente in cui si ipotizza una comunità energetica in cui vi è la presenza di due impianti di produzione; un impianto ha utenze ovvero autoconsumi reali ed è intestato ad un produttore che è, allo stesso tempo, anche cliente finale, l’altro impianto è invece privo di consumi (immette in rete tutta l’energia prodotta). Il produttore con le utenze potrà avere, in tal caso, sia autoconsumo reale che virtuale; quello virtuale si avrebbe grazie alle immissioni dell’altro impianto di produzione.

18205a85c2efddcafa3f06dc2985db6a3cfeb7e3

Configurazioni più complesse sono facilmente immaginabili.

[indice]

17. Modifiche alle configurazioni

Durante il funzionamento di una delle configurazioni possono verificarsi variazioni dell’assetto quali aggiunta o dismissione di POD (Utenze), variazioni della tipologia e/o dell’intestazione di Utenze, aggiunta/rimozione di impianti di produzione e/o potenziamenti degli stessi, aggiunta di sistemi di accumulo, variazione del Referente, ecc.
Generalmente tali modifiche sono ammesse e previste purché naturalmente esse vengano comunicate per tempo al GSE e a condizione che non vengano meno i requisiti e le condizioni necessarie ai fini della classificazione in una delle due configurazioni di comunità o gruppo.

[indice]

18. Misurazione energetica, problema contatori

E’ importante sottolineare come la disponibilità di contatori che rilevino e memorizzino i quantitativi energetici per ciascun periodo orario dei 24 presenti nel generico giorno e ne tengano inoltre memoria per tutti i giorni del singolo specifico mese, sia di fondamentale importanza al fine di discriminare correttamente i vari flussi energetici.
Ciò è facilmente ottenibile utilizzando i contatori di ultima generazione, mentre in presenza di misuratori più vecchi l’ideale sarebbe sostituirli. Tuttavia la citata Delibera ARERA 318/2020/R/ EEL introduce, in assenza di misuratori adeguati, anche delle modalità analitiche per la stima di tali valori energetici che si basano, tra l’altro, su dei profili di consumo energetico tipici o standard in relazione alle caratteristiche dell’utenza (domestica o meno). E’ facile intuire come tali metodi di stima, seppur in teoria attendibili, sono generalmente differenti rispetto a dati reali ed effettivi rilevati da contatori adeguati.
La rilevazione nonché la responsabilità delle misure sarà in capo ai gestori di rete locale; questi invieranno le letture al GSE il quale, come detto, provvederà ad effettuare i relativi pagamenti (incentivi+Ritiro Dedicato+valorizzazione) nonché a fornire le misure (reali o stimate) a cui le remunerazioni sono riferite.

 

[indice]

19. Possibilità di passaggio per impianti in scambio sul posto (fino al 16 gennaio 2021)

I soggetti che beneficiano dello scambio sul posto per impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio nel periodo intercorrente dal 1 marzo 2020 fino al 16 gennaio 2021 potevano recedere della convenzione di scambio sul posto con il GSE ai fini dell’inserimento dei medesimi impianti in configurazioni di autoconsumo collettivo o di comunità di energia rinnovabile.

[indice]

20. Quota d’obbligo

Nel caso di impianti realizzati al fine dell’assolvimento degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici ovvero la cosiddetta quota d’obbligo P0 (per impianti di nuova costruzione o per edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti), l’incentivo di 0,10 €/kWh e di 0,11 €/kWh è riconosciuto solo per la quota in potenza eccedente quella necessaria al rispetto dei medesimi obblighi. In tali casi l’energia elettrica condivisa viene moltiplicata per un fattore di riduzione pari a (P – Po)/P. Con P potenza complessiva dell’impianto superiore alla potenza d’obbligo P0.
Gli altri benefici citati (ovvero le precedenti lettere A, C e D) sono invece riconosciuti per intero.

[indice]

21. Impianti a terra

Il solo incentivo non è riconosciuto anche agli impianti a terra ubicati in aree agricole mentre possono essere richiesti gli altri benefici citati (lettere A, C e D).
Per impianto fotovoltaico con moduli collocati a terra si intende un impianto i cui moduli non sono fisicamente installati su edifici, serre, barriere acustiche o fabbricati rurali, né su pergole, tettoie e pensiline. In caso di installazioni su serre, pergole, tettoie e pensiline, i moduli fotovoltaici devono presentare una distanza dal suolo non inferiore ai 2 metri e tali manufatti devono essere praticabili in tutta la loro estensione.

[indice]

22. Potenziamento di impianti esistenti

Nel caso di potenziamento, concorre alla definizione dell’energia elettrica condivisa solo l’energia elettrica immessa riferita alla sezione potenziante mentre ai fini della verifica dei requisiti di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa, relativi all’entrata in esercizio e alla potenza, viene presa a riferimento la data di entrata in esercizio della sezione potenziante e la potenza complessiva dell’impianto di produzione. Se ad esempio si effettua un potenziamento di 150 kWp su un impianto esistente di 900 kWp, essendo la potenza complessiva pari a 1050 kWp, l’intero impianto non può far parte di gruppi o comunità

[indice]

23. Impianti in scambio sul posto potenziati

Nel caso in cui per la sezione esistente di un impianto oggetto di potenziamento sia attivo un contratto di Scambio sul Posto, non sarà possibile accedere al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa per la sezione di impianto potenziante a meno che non si richieda la chiusura del contratto di Scambio sul Posto. Nel caso in cui venga richiesta l’attivazione del ritiro dell’energia elettrica immessa in rete (Ritiro Dedicato), lo stesso verrà applicato a tutto l’impianto di produzione e non solo alla sezione potenziante, laddove non sia presente una unità di produzione dedicata, sebbene l’energia elettrica immessa, riferita alla sezione esistente, non concorrerà alla definizione dell’energia elettrica condivisa.

[indice]

24. Agenzia delle Dogane

 

Ricordiamo che per impianti maggiori di 20 kW di potenza vige l’obbligo di ottenimento di licenza ovvero di denuncia di officina di energia elettrica nonché le incombenze, amministrative e non, sulla stessa officina, richieste dall’Agenzia delle Dogane.

 

In riferimento ai gruppi di autoconsumatori ed alle comunità energetiche, l’Agenzia delle Dogane, al momento, non ha emesso alcuna nota (né ufficiosa né ufficiale).

 

Effettivamente potrebbe non emetterne nessuna.

 

In mancanza di precisazioni, ipotizziamo infatti che la natura virtuale dell’autoconsumo dell’energia condivisa non debba comunque porre difficoltà ovvero non creare nuove o particolari figure amministrative inerenti la regolazione delle accise e/o delle addizionali sull’energia elettrica.

 

La gestione dell’eventuale Officina di Energia Elettrica dovrebbe continuare perciò a seguire le attuali vigenti procedure e definizioni dal momento che non esiste, di fatto, alcuna linea elettrica privata che metta in collegamento diretto le utenze (i POD) appartenenti ad una delle due configurazioni (gruppo di autoconsumatori o comunità energetiche); il collegamento di tali utenze avviene infatti attraverso linee della rete elettrica pubblica di distribuzione così come sempre avviene normalmente. L’energia condivisa è infatti una grandezza energetica che si ricava attraverso l’ipotesi di equivalenza fra autoconsumo reale (autoconsumo in situ) e autoconsumo virtuale ovvero conteggiando le immissioni e i prelievi delle utenze che avvengono negli stessi periodi orari.

 

Del resto, e forse più importante, l’accisa e/o l’addizionale sull’energia elettrica, il cui valore è variabile in base agli usi finali cui è destinata l’energia elettrica stessa, continuano ad essere regolarmente versate dai clienti finali appartenenti alle configurazioni (comunità o gruppi) che non sono dotati di impianto di produzione; tutta l’energia elettrica da loro prelevata è infatti già soggetta alle citate imposte in quanto queste sono già previste nelle normali bollette.

 

Per i POD appartenenti a comunità o gruppi in cui sono presenti invece impianti di produzione, potrà essere richiesta (se ricorre il caso, ovvero per taglie in potenza maggiori di 20 kW) la normale licenza di officina di energia elettrica.

[indice]

25. Autoconsumo Diffuso, gestione a regime


26. RIFERIMENTI LEGISLATIVI (TIAD) E DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE 5 NUOVE CONFIGURAZIONI

Ad oggi, come scritto, è possibile costituire ed è attiva la

gestione a regime

delle

comunità energetiche

ed è perciò stata recepita a pieno la Direttiva (UE) 2018/2001 sostanzialmente attraverso tre elementi: il TIAD dell’ARERA, il Decreto CACER e e le nuove relative regole operative GSE, pubblicate nel febbraio 2024.

 

In riferimento alla gestione a regime, la Delibera ARERA 727/2022 ha introdotto il TIAD -Testo Integrato Autoconsumo Diffuso- che contiene ulteriori cinque definizioni oltre alle due già citate e previste nel regime transitorio (CER e GAC).

 

Le descritte CER e GAC sono riferite a impianti di produzione ad energia rinnovabile, il TIAD ne introduce anche due (le configurazioni numero 3 e 4, di seguito riportate) simili a queste ad eccezione dell’assenza dell’obbligo di fonti rinnovabili come generazione elettrica.

 

Le altre tre configurazioni introdotte dal TIAD (la 5, 6 e 7) si riferiscono a strutture individuali ovvero situazioni semplici in cui non c’è unione e comunione di POD intestati a soggetti diversi.

 

In particolare la configurazione 5 rappresenta, come già visto, la tradizionale struttura utilizzata fino ad oggi di impianto fotovoltaico dedicato all’autoconsumo in cui c’è una sola connessione elettrica tra unità di consumo e unità di produzione che avviene direttamente (con cavidotto privato) e non possono esserci altre unità di consumo e altre unità di produzione che devono perciò essere collegate allo stesso unico POD.

 

Le configurazioni 6 e 7 si riferiscono invece a unità di produzione e a unità di consumo collegate NON con una linea o cavidotto diretto (privato) bensì attraverso la linea elettrica pubblica di distribuzione; ciò permette di connettere anche più di una sola unità di consumo e anche più di una sola unità di produzione ovvero di connettere più utenze, POD, che però devono essere sempre intestati al medesimo titolare (in virtù della succitata natura individuale delle configurazioni 5, 6 e 7). La differenza fra la configurazione 6 e la 7 riguarda, ancora una volta, l’assenza dell’obbligo, per la 7 (rispetto alla 6), di dotarsi di impianti di produzione necessariamente a fonti rinnovabili. 

 

Il succitato TIAD ha introdotto, oltre alle citate ulteriori definizioni inerenti l’autoconsumo diffuso, anche modalità simili a quelle presenti nella predetta Delibera 318/2020, sempre di ARERA; più specificatamente sono stati perciò previsti, ancora una volta, i requisiti e le condizioni per poter richiedere i due benefici, sia quello di valorizzazione economica che quello dell’incentivo, riferiti però alle nuove definizioni/configurazioni introdotte di autoconsumo diffuso.  

[indice]

27. TIAD - Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (Delibera ARERA 727/2022)

 

Pubblicato in data 27 dicembre 2022, il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (che ha sostituito la Delibera ARERA 318/2020) reintroduce le già citate CER e GAC, aggiungendo anche 5 ulteriori definizioni che, secondo la Delibera, appartengono all’insieme delle configurazioni di autoconsumo diffuso, per un totale generale di sette classificazioni elencate e numerate di seguito:

 

  1. gruppo di autoconsumatori DI ENERGIA RINNOVABILE che agiscono collettivamente (i già esistenti GAC);
  2. gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente;
  3. comunità energetica RINNOVABILE o comunità di energia RINNOVABILE (le già esistenti CER);
  4. comunità energetica dei cittadini;
  5. autoconsumatore individuale DI ENERGIA RINNOVABILE “a distanza” con linea diretta;
  6. autoconsumatore individuale DI ENERGIA RINNOVABILE “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione;
  7. cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione;

Il Decreto CACER, riferito ai nuovi incentivi sull’autoconsumo diffuso, riguarda le sole configurazioni inerenti l’energia rinnovabile ovvero le classificazioni 1 (GAC), 3 (CER) e 6 ; la sola eccezione a ciò, è l’esclusione della classificazione 5, seppur riferita a fonti rinnovabili; la motivazione probabilmente è da ricercarsi nel rimando di tale configurazione 5 alla vecchia situazione di cliente finale con unico impianto di produzione e unica unità di consumo collegate entrambe sullo stesso POD; il classico contesto, ad esempio, di utenza elettrica con impianto fotovoltaico in autoconsumo posto sul tetto dell’abitazione/costruzione e/o nelle relative pertinenze; in tale caso infatti, c’è un vantaggio diretto legato all’autoconsumo reale non essendo presente quello virtuale ovvero non esiste energia condivisa né tantomeno si sfrutta la rete elettrica pubblica di distribuzione; semmai, come si vedrà di seguito, la motivazione all’introduzione di tale configurazione 5, è solo stata per precisare, tra l’altro, la lunghezza massima della linea elettrica privata di connessione (10 km) nonché come misurarla e quale dev’essere la tipologia di disponibilità delle aree ove sorgono l’unità di produzione, quella di consumo (piena disponibilità, esclusa la servitù), nonché le superfici interessate dalla linea elettrica privata (semplice disponibilità, inclusa anche la servitù di passaggio).

 

Nel precedente elenco delle 7 categorie, sono state appositamente poste in maiuscolo, le parole riferite alla natura “rinnovabile” della fonte di energia prodotta oggetto della classificazione; le configurazioni 2,4 e 7 sono infatti, rispettivamente e in generale, le stesse classificazioni di quelle del numero che le precede, varia solo l’assenza dell’obbligo di avere una fonte rinnovabile per la generazione di energia elettrica. Ciò contempla ad esempio il caso in cui potrebbe esserci una “comunità energetica dei cittadini” in cui non vi sia un impianto fotovoltaico da condividere fra i vari POD della comunità ma piuttosto un impianto di accumulo di energia, che, evidentemente, è trattato alla stregua di un impianto di produzione ma non possiede una fonte diretta rinnovabile per la produzione di energia in quanto, piuttosto, la accumula prelevandola dalla rete elettrica pubblica (magari di notte, quando l’energia elettrica prelevata costa meno) per poi redistribuirla ai membri della comunità in altri momenti della giornata (magari di giorno quando l’energia prelevata costa di più). 

[indice]

28. TIAD - Definizioni delle configurazioni di autoconsumo diffuso

 

Le definizioni di GAC e CER sono state già trattate in quanto introdotte già nel regime transitorio delle comunità.

 

Nel seguito si definiscono, perciò, le altre nuove 5 classificazioni.

 

Dapprima è necessario riportare le definizioni di ulteriori termini in quanto contenuti, a loro volta, nelle definizioni delle sette configurazioni di autoconsumo diffuso.

 

Cliente attivo è un cliente finale oppure un gruppo di clienti finali ubicati in un edificio o condominio che agiscono collettivamente, che, all'interno dei propri locali, svolgono almeno una delle seguenti funzioni:

 

§ produzione di energia elettrica per il proprio consumo,

 

§ accumulo o vendita di energia elettrica autoprodotta,

 

§ partecipazione a meccanismi di efficienza energetica o di flessibilità, eventualmente per mezzo di un soggetto aggregatore.

 

Tali attività non possono in ogni caso costituire l'attività commerciale o professionale principale di tali clienti.  

 

Autoconsumatore di energia rinnovabile è un cliente finale che produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta. 

 

La definizione di cliente attivo, in sostanza, è molto simile a quella di Autoconsumatore di energia rinnovabile ad eccezione, come detto, dell’assenza dell’obbligo di fonti rinnovabili inerenti la produzione di energia elettrica.

 

2 Gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente è un gruppo di clienti attivi che regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato, individuando un soggetto responsabile. La titolarità e la gestione, compresi l’installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione degli eventuali impianti di produzione e di stoccaggio, ubicati nell’edificio o condominio nonché in siti diversi nella piena disponibilità dei clienti attivi medesimi, la cui produzione rileva ai fini della condivisione dell’energia elettrica operata dai clienti attivi, può essere in capo a un soggetto terzo, purché quest’ultimo sia soggetto alle istruzioni di uno o più clienti attivi facenti parte del gruppo.

 

Il GSE nel caso dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (GAC) e dei gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente, calcola l’energia autoconsumata tenendo conto dei soli impianti di produzione facenti parte dell’edificio o condominio cui appartengono anche le unità di consumo.

 

Quindi, seppur sia teoricamente possibile realizzare impianti di produzione al di fuori del contesto condominiale ovvero fuori dalle sue pertinenze, tali impianti, per essere considerati dal GSE al fine della valorizzazione dell'energia, devono far parte del condominio.

 

4 Comunita' energetica dei cittadini è un soggetto di diritto, con o senza personalità giuridica:

 

a) fondato sulla partecipazione volontaria e aperta;

 

b) controllato da membri o soci che siano persone fisiche, piccole imprese, autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti del terzo settore e di protezione ambientale, gli enti religiosi, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

 

c) che ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità anziché perseguire profitti finanziari;

 

d) che può partecipare alla generazione, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci.  

 

Come detto, sostanzialmente è una definizione simile a quella delle comunità energetiche rinnovabili ma non vi è l’obbligo della presenza di fonti rinnovabili.

 

5 Autoconsumatore individuale DI ENERGIA RINNOVABILE “a distanza” con linea diretta è un cliente finale che diviene autoconsumatore di energia rinnovabile che produce e accumula energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo; l'impianto di produzione può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell'unita' di produzione e dell'unita' di consumo.

 

La linea diretta di collegamento tra l'impianto di produzione e l'unità di consumo, se interrata, è autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione.

 

L'impianto dell'autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo in relazione all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione dei contatori, e alla manutenzione, purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile; il terzo non è di per sé considerato un autoconsumatore di energia rinnovabile. 

 

Si ribadisce che non possono esserci più di un impianto di produzione o più di una unità di consumo (anche se sempre nella disponibilità dello stesso autoconsumatore).

 

L’unità di consumo e l’impianto di produzione (ma non necessariamente anche la linea elettrica, minore di 10 km) devono essere ubicati in aree nella piena disponibilità dell’autoconsumatore.

 

Il calcolo della lunghezza, pari al massimo a 10 km, del collegamento diretto è effettuato considerando la DISTANZA MINIMA tra la particella catastale ovvero l’insieme delle particelle catastali in cui sorge l’unità di consumo e la particella catastale ovvero l’insieme delle particelle catastali in cui sorge l’impianto di produzione.

 

Il TIAD riporta che affinché un autoconsumatore possa rientrare in tale configurazione (cioè possa definirsi Autoconsumatore individuale DI ENERGIA RINNOVABILE “a distanza” con linea diretta) esso deve richiedere e ottenere l’accesso al regime regolatorio e incentivante previsto per le forme di autoconsumo diffuso.

 

Nel periodo precedente del TIAD, seppur vi sia il termine “incentivante”, riferito al regime di tale configurazione 5, è comunque da notare che nella bozza di Decreto inerente la nuova incentivazione per l’autoconsumo diffuso, come detto, al momento non sembrerebbero essere stati previsti incentivi per la configurazione 5 qui descritta.

 

Si auspica che nel testo del Decreto finale, ciò venga invece considerato specie perché, con l’entrata in vigore degli incentivi per l’autoconsumo diffuso, cesserà il meccanismo dello Scambio Sul Posto e, se non si prevedessero incentivi per la configurazione 5, tale configurazione potrebbe presumibilmente accedere, col GSE, al solo meccanismo del Ritiro Dedicato (oltre alla vendita mediante aggregazione).

 

L’assenza della categoria 5 nella bozza di Decreto dei nuovi incentivi è ancor più strana se si considera che, per tali configurazioni, la definizione di energia condivisa coincide esattamente con la vecchia definizione di Energia Scambiata dello Scambio Sul Posto (pari al minimo fra energia immessa ed energia prelevata, essendoci solo un’unità di produzione e una di consumo).  

 

6 Autoconsumatore individuale DI ENERGIA RINNOVABILE “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione è un cliente finale che diviene autoconsumatore di energia rinnovabile che produce e accumula energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo; tale autoconsumatore può utilizzare  la  rete  di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili (anche più di uno perciò) e consumarla nei punti di prelievo (anche più di uno perciò) dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore.

 

Gli impianti di produzione e le unità di consumo di cui è titolare l’autoconsumatore possono essere anche PIÙ di uno solo diversamente dal caso dell’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta.

 

Le unità di consumo e gli impianti di produzione devono appartenere alla stessa zona di mercato oltre che essere sottesi alla stessa cabina primaria.

 

Possono essere presenti più impianti di produzione, ciascuno dei quali può essere composto da più unità di produzione (così come definite nel sistema anagrafico GAUDI).

 

Le unità di consumo e gli impianti di produzione sono ubicati in aree nella PIENA disponibilità dell’autoconsumatore.

 

Il produttore può coincidere col cliente finale (e insieme coincidere con l’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione) oppure vi possono essere produttori terzi ma devono essere soggetti alle istruzioni dell’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione.

 

7 Cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione è il cliente attivo che utilizza la rete di distribuzione per condividere l’energia elettrica prodotta e accumulata con uno o più impianti di produzione ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale il cliente attivo opera e consumarla nei punti di prelievo dei quali è titolare.

 

Gli edifici o siti su cui sorgono gli impianti di produzione e di consumo devono essere nella piena disponibilità del cliente attivo.

 

La titolarità e la gestione, compresi l’installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione degli eventuali impianti di produzione e di stoccaggio la cui produzione rileva ai fini della condivisione dell’energia elettrica operata dal cliente attivo, può essere in capo a un soggetto terzo, purché quest’ultimo sia soggetto alle istruzioni del cliente attivo;

 

Quest’ultima definizione sembrerebbe simile a quella di autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione con la sola differenza che non è previsto l’obbligo di energia rinnovabile.

 

I soggetti facenti parte della configurazione sono un cliente finale, coincidente con il cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione e uno o più produttori, coincidenti con il cliente finale oppure con i terzi soggetti alle istruzioni del cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione.

 

Possono essere presenti più unità di consumo e più unità di produzione purché appartenenti alla stessa zona di mercato.

 

Possono essere presenti più impianti di produzione, ciascuno dei quali può essere composto da più unità di produzione.

 

Le unità di consumo e gli impianti di produzione sono ubicati in aree nella piena disponibilità del cliente attivo.

[indice]

29. Autoconsumo diffuso - Considerazioni su cabina primaria e zona di mercato

 

Come visto, in generale, per tutte le configurazioni ovvero le figure di autoconsumo diffuso, i POD (sia delle unità di produzione che di quelle di consumo) devono essere sottesi sia alla stessa cabina primaria che appartenere alla stessa ZONA DI MERCATO.

 

Ciò è dimostrato dalle seguenti definizioni, sempre presenti nella Delibera ARERA 727/22.

 

Energia elettrica autoconsumata è, per ogni ora, l’energia elettrica condivisa afferente ai soli punti di connessione ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria.

 

Energia elettrica condivisa è, in ogni ora e per l’insieme dei punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato che rilevano ai fini di una configurazione per l’autoconsumo diffuso, il minimo tra l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione e l’energia elettrica prelevata ai fini della condivisione.

 

L’energia qui definita come “autoconsumata” è dunque quella “condivisa” che risulta sottesa alla stessa cabina primaria; quella “condivisa” è la definizione classica ma inerente i soli POD appartenenti alla stessa zona di mercato. IN SOSTANZA PERCIÒ: l’energia condivisa non solo deve essere sottesa alla stessa cabina primaria ma deve anche appartenere alla stessa zona di mercato; il legislatore sembrerebbe aver impiegato questo artifizio di definizioni per renderlo implicito anziché palese e non se ne comprende bene il motivo.

 

Per avere un’idea di quali siano le aree di riferimento di cui si sta trattando, specifichiamo meglio a cosa ci si riferisce con zone di mercato e aree sottese alle cabine primarie.

 

 Le ZONE DI MERCATO a livello elettrico sono le seguenti (fonte sito del GME mercatoelettrico.org):

53d2fb36d67f094c9a0b8098939e7ea308f1961c

 

Le differenti aree sottese alla stessa cabina primaria, sono pubblicate sul portale del GSE e disponibili a questo link; dal 21 novembre 2024 il GSE rende disponibili, sulla mappa, anche le localizzazioni delle Configurazioni di autoconsumo diffuso con la descrizione sintetica delle loro caratteristiche (ad esempio potenza di produzione totale, numero di impianti di produzione e di utenze in prelievo nonché la tipologia di configurazione (CER, GAC…).

Dal 1 ottobre 2025, tali aree saranno aggiornate (e lo saranno poi regolarmente ogni 2 anni).

[indice]

30. TIAD – Referenti e valorizzazione dell’energia condivisa

 

Ai nuovi incentivi per le comunità energetiche accedono gli impianti entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del d.lgs. 199/2021, cioè dal 16 dicembre 2021, fermo restando che possono essere detenuti dalla comunità anche impianti esistenti, per una misura comunque non superiore al 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità stessa. Agli impianti esistenti non saranno però riconosciuti gli incentivi.

 

Il servizio per l’autoconsumo diffuso è erogato dal GSE ai REFERENTI delle configurazioni per l’autoconsumo diffuso ed è incompatibile con il regime di scambio sul posto; gli impianti di produzione delle CER o GAC potranno però accedere al regime di Ritiro Dedicato del GSE (tutti o in parte) e ciò in aggiunta agli incentivi e alla valorizzazione sull’energia condivisa.

 

I soggetti che intendono beneficiare del servizio per l’autoconsumo diffuso presentano istanza al GSE per il tramite del REFERENTE, secondo modalità, modelli e tempistiche definite dal GSE nelle future Regole Tecniche che esso emanerà. La predetta istanza al GSE rileva sia ai fini della determinazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa, sia ai fini della determinazione e valorizzazione della stessa.

 

La definizione di POTENZA NOMINALE IMPIANTO DI PRODUZIONE è rimandata al decreto che stabilirà i nuovi incentivi per l’energia condivisa.

 

La Delibera ARERA 727/22 stabilisce due valori di valorizzazione (da aggiungere ai futuri nuovi incentivi), alla stregua di come li aveva fissati l’analoga Delibera 318/2020  (rivolta al periodo transitorio delle comunità).

 

Anche in tal caso tali valorizzazioni sono legate alla restituzione delle componenti del prezzo dell’energia elettrica che vengono rimborsate grazie all’equiparazione dell’autoconsumo reale con quello virtuale.

 

Coi valori attuali delle componenti (giugno 2023), nel caso delle configurazioni numero 1 (GAC) e 2, la valorizzazione si aggira, all’incirca sui 0,017 euro/kWh; nel caso delle configurazioni 3, 4, 6 e 7 è invece di circa 0,009 euro/kWh. La configurazione 5 naturalmente non gode di tali valorizzazioni avendo autoconsumo diretto (e non virtuale).

 

Il REFERENTE delle configurazioni, nel caso 1 e 2 è uno degli autoconsumatori scelto dal medesimo gruppo ovvero il legale rappresentante (amministratore di condominio) dell’edificio o condominio (se presente ai sensi della normativa vigente); nei casi 5,6 e 7 i medesimi singoli autoconsumatori; nei casi 3 e 4 la medesima comunità. I soggetti precedentemente indicati possono dare mandato senza rappresentanza a un altro soggetto che acquisisce a sua volta il titolo di REFERENTE; tale mandato ha una durata annuale tacitamente rinnovabile ed è revocabile in qualsiasi momento da parte dei soggetti precedentemente indicati.

 

In generale se si adotta la soluzione per cui l'impianto di produzione di energia rinnovabile sia di proprietà di un terzo o gestito da un terzo (gestione in relazione all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione dei contatori e alla manutenzione, purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore o della CER o della GAC), Il terzo non è di per sé considerato un autoconsumatore di energia rinnovabile, quindi non appartiene alla CER, GAC ecc…; in tal caso, dunque, fra i terzi, possono anche esserci imprese che hanno come scopo principale la produzione di energia.           

[indice]

31. Decreto CACER - nuovi incentivi per autoconsumo diffuso

 

L’incentivazione sull’energia condivisa (Titolo II della bozza di Decreto) è prevista per le sole configurazioni con produzione da fonti rinnovabili: la numero 1 GAC, 3 CER e la 6, ad esclusione della 5 che non è interessata da autoconsumo virtuale (energia condivisa) ma piuttosto dall’autoconsumo reale (in situ).

 

Si applica fino al trentesimo giorno successivo alla data del raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.

 

Prevede, oltre all’incentivo, anche un contributo in conto capitale a fondo perduto, a valere sul PNRR, (Titolo III della bozza di Decreto), fino al 40 % dei costi ammissibili per la creazione di CER e GAC ma solo nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti

 

NOVITÀ con un Decreto presentato al pubblico il 16 maggio 2025 (che sarà ora trasmesso alla Corte dei Conti per le verifiche di competenza, prima della pubblicazione e della successiva entrata in vigore), il limite della popolazione passa da 5.000 a 50.000 abitanti.

 

Tali contributi si applicano fino al 30 giugno 2026 e comunque nel limite delle risorse finanziarie attribuite al PNRR.

 

NOVITÀ con un Decreto presentato al pubblico il 16 maggio 2025 (che sarà ora trasmesso alla Corte dei Conti per le verifiche di competenza, prima della pubblicazione e della successiva entrata in vigore), considerando che le disposizioni introdotte dal citato decreto si applicano anche ai progetti presentati in data antecedente alla data di entrata in vigore dello stesso si stabilisce piuttosto che:

il contributo in conto capitale spetta ai soli soggetti che

completano  i lavori di realizzazione

dell’impianto di produzione entro il

30 giugno 2026

e per i quali l’impianto

risulti entrato in esercizio

entro

ventiquattro mesi

dalla data di completamento dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione (

ivi incluse le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il soggetto richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione, ove previste, così come indicato nella comunicazione di ultimazione dei lavori che il soggetto beneficiario trasmette al gestore di rete ai sensi di quanto previsto dal Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA)

)

e comunque non oltre il 31 dicembre 2027

.

 

La definizione di potenza nominale per impianti fotovoltaici è la stessa dell’attuale norma CEI 0-21 e CEI 0-16 (minimo (minor valore fra potenza in uscita inverter e potenza complessiva pannelli fotovoltaici).

 

TITOLO II

 

Entro 45 giorni dall'entrata in vigore del Decreto il GSE avvia la piattaforma per l'invio delle richieste di accesso all'incentivo.

 

Gli incentivi hanno in generale una durata di 20 anni dall’entrata in esercizio commerciale dell’impianto.

 

I potenziamenti (sezioni aggiunte ad impianti esistenti) sono ammessi purché dotati di misuratori separati e l’incentivo è riferito ai soli potenziamenti.

 

La potenza nominale massima degli impianti ammessi all’incentivo o dell’intervento di potenziamento, deve essere inferiore o uguale a 1 MW.

 

Le CER devono essere già regolarmente costituite alla data di presentazione della domanda di accesso agli incentivi.

 

Il GSE eroga sia gli incentivi che le valorizzazioni definite nel TIAD.

 

Valore soglia

 

Le configurazioni assicurano, mediante esplicita previsione statutaria, pattuizione privatistica, o, nel caso di autoconsumo individuale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che l’eventuale importo dell’incentivo eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia dell’energia condivisa oggetto di incentivazione, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione. I valori soglia dell’energia elettrica condivisa incentivabile espressi in percentuale sono i seguenti:

 

a. nei casi di accesso alla sola tariffa premio: 55%;

 

b. nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale: 45%;

 

La verifica del superamento del valore soglia è effettuata dal GSE su base annuale, rapportando il valore dell’energia elettrica condivisa incentivata al valore dell’energia immessa in rete da impianti incentivati.  

 

Il GSE provvederà a erogare gli importi spettanti, specificandone la natura contabile e fornendo al soggetto Referente tutte le informazioni necessarie al fine di adempiere agli obblighi previsti dal Decreto CACER. 

 

C’è da osservare che la predetta limitazione prevista nell’utilizzo della tariffa incentivante, per cui una buona parte deve prevedere investimenti in opere sociali e non premiare l’investitore-impresa, favorisce comunità energetiche di soli privati oppure miste di privati e imprese piuttosto che assetti tra imprese. 

 

Obbligo informativo

 

I beneficiari degli incentivi sono tenuti a fornire tutti gli elementi richiesti ai fini dello svolgimento di attività di valutazione e monitoraggio, ivi compresa una rendicontazione dettagliata su base annuale dei benefici conseguenti alle incentivazioni e delle modalità della loro ripartizione tra i membri o soci delle CACER e/o dell’utilizzo per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, pena la sospensione dell’erogazione degli incentivi fino alla trasmissione completa dei dati richiesti

 

Cumulabilità

 

Gli incentivi sono cumulabili con contributi in conto capitale, incluso il citato contributo a fondo perduto del Titolo III del Decreto CACER ma fino al limite massimo del 40%; in caso di cumulo, gli incentivi vengono ridotti in quanto ad essi viene moltiplicata la formula (1-F) dove F è un parametro che varia linearmente tra 0, nel caso in cui non sia previsto alcun contributo in conto capitale, e un valore pari a 0,50, nel caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell’investimento. Ad esempio, nel caso si acceda anche al contributo PNRR in conto capitale, gli incentivi sull’energia condivisa saranno ridotti del 50%. 

 

Gli incentivi non si applicano alla quota di potenza fotovoltaica che già usufruisce del Superbonus al 110%.

 

TITOLO III

 

Solo per CER e GAC, fino al 30 giugno 2026 (termine che precede di un anno e mezzo quello degli incentivi) ed alle seguenti condizioni (oltre alle citate per il Titolo II):

 

§ avvio dei lavori successivo alla data di presentazione della domanda di contributo;

 

§ possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, ove previsto;

 

§ possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto;

 

§ accesso agli incentivi sull’energia condivisa (il contributo PNRR non viene concesso se non si richiedono anche tali incentivi).

 

Gli impianti ammessi al contributo di cui al presente titolo devono entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

 

NOVITÀ con un Decreto presentato al pubblico il 16 maggio 2025 (che sarà ora trasmesso alla Corte dei Conti per le verifiche di competenza, prima della pubblicazione e della successiva entrata in vigore), considerando che le disposizioni introdotte dal citato decreto si applicano anche ai progetti presentati in data antecedente alla data di entrata in vigore dello stesso si stabilisce piuttosto che:

 

il contributo in conto capitale spetta ai soli soggetti che completano  i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione entro il 30 giugno 2026 e per i quali l’impianto risulti entrato in esercizio entro ventiquattro mesi dalla data di completamento dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione (ivi incluse le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il soggetto richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione, ove previste, così come indicato nella comunicazione di ultimazione dei lavori che il soggetto beneficiario trasmette al gestore di rete ai sensi di quanto previsto dal Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA)) e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.

 

L’accesso ai contributi avviene mediante presentazione sul sito del GSE con domande “a sportello”; il GSE ha aperto lo sportello entro 45 giorni dall’entrata in vigore del Decreto CACER; le richieste possono essere presentate fino al 31 marzo 2025 (data discordante dalla predetta del 30 giugno 2026,ndr), salvo il preventivo esaurimento delle risorse fissate in 2.200 milioni di euro.

 

Le voci di spesa ammissibili sono generalmente tutte quelle che possono interessare un impianto fotovoltaico (incluso l’accumulo):

 

§ realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica…)

 

§ fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;

 

§ acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;

 

§ opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento;

 

§ connessione alla rete elettrica nazionale;

 

Sono poi comprese anche le seguenti voci ove, però, viene riconosciuto solo il 10% della spesa complessiva:

 

§ studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;

 

§ progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera;

 

§ direzioni lavori, sicurezza;

 

§ collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico­amministrativo essenziali all'attuazione del progetto.

 

E’ fissato un costo di investimento massimo di riferimento pari a:

 

1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW,

 

1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW,

 

1.100, per impianti di potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW

 

1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

 

Le spese, ad eccezione delle spese ammissibili riconosciute propedeutiche alla presentazione della domanda e che non costituiscono avvio dei lavori, devono essere sostenute successivamente all'avvio dei lavori (a mezzo bonifico bancario) pena la loro inammissibilità.

 

È possibile richiedere facoltativamente una VALUTAZIONE PRELIMINARE al GSE al fine di stabilire se una specifica configurazione in progetto, rientri o meno nelle condizioni per accedere sia agli incentivi che al contributo a fondo perduto. Il GSE fornisce una risposta entro 60 giorni da tale richiesta e suggerisce anche eventuali modifiche da apporre al fine del rispetto del progetto alle condizioni di accesso a contributo e incentivi.

 

VALORE DELLE TARIFFE INCENTIVANTI SULL’ENERGIA CONDIVISA

 

Le tariffe, denominate TIP [Tariffa Incentivante Premio], espresse in €/kWh, non sono costanti ma variano sia in funzione del prezzo zonale orario Pz dell’energia elettrica, sia in base alla taglia in potenza dell’impianto che della zona (nord, sud o centro Italia) ove è ubicato l’impianto.

 

Per impianti di potenza maggiore di 600 kW (e fino a 1000 kW):

 

TIP=0,06+max(0; 0,18-Pz), con un limite massimo 0,10 €/kWh

 

In altri termini per Pz al di sotto di 0,14 €/kWh, TIP assume il suo valore massimo di 0,10 €/kWh;

 

per Pz tra 0,14 e 0,18 TIP assume un valore, decrescente, rispettivamente tra 0,10 e 0,06 €/kWh;

 

per Pz superiori a 0,18, TIP vale costantemente 0,06 €/kWh.

 

Per impianti di potenza maggiore di 200 kW e minore o uguale a 600:

 

TIP=0,07+max(0; 0,18-Pz), con un limite massimo 0,11 €/kWh

 

In altri termini per Pz al di sotto di 0,14 €/kWh, TIP assume il suo valore massimo di 0,11 €/kWh;

 

per Pz tra 0,14 e 0,18 TIP assume un valore, decrescente, rispettivamente tra 0,11 e 0,07 €/kWh;

 

per Pz superiori a 0,18, TIP vale costantemente 0,07 €/kWh. 

 

Per impianti di potenza minore o uguale a 200 kW:

 

TIP=0,08+max(0; 0,18-Pz), con un limite massimo 0,12 €/kWh

 

In altri termini per Pz al di sotto di 0,14 €/kWh, TIP assume il suo valore massimo di 0,12 €/kWh;

 

per Pz tra 0,14 e 0,18 TIP assume un valore, decrescente, rispettivamente tra 0,12 e 0,08 €/kWh;

 

per Pz superiori a 0,18, TIP vale costantemente 0,08 €/kWh. 

 

PEREQUAZIONE

 

Per tenere conto dei diversi livelli di insolazione sulla nostra Penisola, la succitata tariffa TIP è aumentata sulla base della seguente tabella per i soli impianti ubicati al NORD e al CENTRO:

42832fec7fd643efab04ef5a6f89ac8cc5004b77

 

Fermo restando i suddetti limiti massimi (di 0,10 0,11 e 0,12 €/kWh).

 

SUDDIVISIONE INCENTIVI FRA I MEMBRI DI CER E GAC

 

La spartizione degli incentivi percepiti da CER e GAC nei confronti dei singoli membri, è una questione su cui porre attenzione nel momento in cui si stabiliranno tali modalità di ripartizione nei Regolamenti delle stesse CER e GAC.

 

Scrivere un buon Regolamento, che consenta di equilibrare i compensi, permette di evitare contenziosi fra i membri (specie fra i condòmini dei GAC) e consente di garantire una lunga vita alla Comunità.

 

Se è vero che, come scritto in precedenza, il GSE fornisce comunque una suddivisione e un quadro dettagliato di quali sono stati i valori di energia prodotta e auto-consumata virtualmente per ciascun POD presente nelle CER/GAC, è altrettanto vero che ciò può non essere sufficiente per stabilire come dividere i compensi degli incentivi.

 

I criteri di ripartizione, oltre ai citati valori energetici effettivi per ciascun POD, dovrebbero tenere in considerazione innanzitutto le tipologie di figure presenti nelle CER/GAC che sono tre: produttori, consumatori e prosumer (cioè sia produttori che consumatori).

 

Successivamente va di certo messo sul piatto un criterio che tenga conto dei soggetti che detengono la proprietà/comproprietà degli impianti di produzione presenti, sia in termini di eventuali differenti quote percentuali, sia in termini di diversi contributi alla spesa di realizzazione che questi hanno affrontato. Gli impianti produttivi possono essere infatti di proprietà della CER/GAC (finanziati perciò in parti uguali) oppure possono essere stati realizzati con differenti quote tra i membri; in ultimo possono essere stati anche forniti da terzi (leasing, affitto…).

 

Ci sono perciò diversi modi di ripartizione degli incentivi fra i membri:

  • tenendo conto solo di quali membri hanno partecipato (e in che misura) alle spese di acquisto/finanziamento degli impianti produttivi;
  • considerando solamente il contributo, di ognuno dei membri, all’aumento della quota di autoconsumo virtuale che, come visto, aumenta anche l’entità degli incentivi;
  • considerando entrambe le citate due modalità e tenendo in considerazione che, in base a studi sperimentali universitari, per garantire una equa ripartizione, è bene assegnare un peso maggiore al fattore finanziamento impianti rispetto a quello di autoconsumo virtuale di ogni singolo membro;
  • considerando, oltre alle citate, anche l’eventuale autoconsumo reale (diretto, in situ) di alcuni o tutti i partecipanti alla configurazione, quale criterio per la ripartizione dei ricavi.

L’autoconsumo reale è possibile nel solo caso di utente elettriche (unità di consumo o punti di prelievo) collegate allo stesso POD (punto di consegna) ove è connesso elettricamente anche l’impianto di produzione. L’autoconsumo fisico, in loco, è generalmente più vantaggioso sia dei ricavi derivanti dall’autoconsumo virtuale (legato all’energia condivisa e al suo incentivo e valorizzazione), sia dei ricavi derivanti dalla vendita dell’energia in eccesso (quella prodotta, al netto della porzione non autoconsumata in loco). La quota di energia imputata a tale autoconsumo diretto non contribuisce all’aumento dell’energia condivisa (e dei relativi incentivi e valorizzazioni) né tantomeno all’aumento dell’energia ceduta e venduta in rete (ed alle relative remunerazioni), anzi, semmai diminuisce entrambe tali quote di energia; da tale considerazione, al fine di una equa e proporzionata ripartizione dei costi fra i membri di una configurazione, si assume, per l’appunto, un maggior peso all’eventuale energia autoconsumata reale, in loco, piuttosto che a quella virtuale (a distanza). Ciò è possibile prevendendo ad esempio minori quote di ricavi ai membri che hanno usufruito di energia autoconsumata reale (in loco) o, nel caso in cui più membri abbiano usufruito di tale energia diretta, fornire più ricavi a quelli che hanno usufruito di minore energia autoconsumata reale rispetto agli altri che ne hanno usufruito maggiormente.

 

Infine c’è anche da considerare che una CER o GAC non è stabile: nuovi membri possono unirsi e/o membri esistenti possono uscirne così da dover ristabilire nuovi criteri di ripartizione degli incentivi. 

 

Per quanto detto, scrivere un buon Regolamento di CER e GAC è importantissimo e soprattutto non così banale; è bene affidarsi a professionisti.

[indice]

32. Analisi Regole Operative GSE su Decreto CACER e TIAD

Di seguito si analizza sinteticamente quanto riportato nelle regole operative GSE dedicate all’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, pubblicate nel febbraio 2024.

 

Referente

 

E’ la persona fisica o giuridica, a cui viene demandata la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l’ottenimento dei benefici previsti dal servizio. Al Referente saranno inviate le comunicazioni relative al procedimento di ammissione al servizio per l’autoconsumo diffuso e saranno, inoltre, intestate le fatture attive emesse dal GSE relativamente ai costi amministrativi spettanti allo stesso GSE. Il Referente è il soggetto deputato a emettere fattura nei confronti del GSE relativamente agli importi spettanti.

 

Il Referente deve assicurare completa, adeguata e preventiva informativa ai soggetti facenti parte delle configurazioni sui benefici loro derivanti dall’accesso alle tariffe incentivanti. É necessario, inoltre, che per il Referente non ricorrano le cause di esclusione descritte nelle regole applicative GSE.

 

Prima dell’invio della richiesta di riconoscimento incentivi per le Configurazioni, il Referente è tenuto a verificare che tutti i punti di connessione dei clienti finali e degli impianti di produzione inseriti nella configurazione appartengano all’area sottesa alla medesima cabina primaria AT/MT presa a riferimento, sulla base della mappa interattiva delle cabine primarie riportata sul sito internet del GSE.

 

Punti di connessione 

 

I punti di connessione dei clienti finali e degli impianti di produzione appartenenti alle configurazioni devono ricadere nell’area sottesa alla medesima cabina primaria.   Le aree sottese alle singole cabine primarie sono pubblicate sul sito internet del GSE che ha reso disponibile un’unica interfaccia nazionale per la consultazione di tali aree che saranno aggiornate con frequenza biennale dalle imprese distributrici competenti, al fine di tenere conto delle evoluzioni delle reti elettriche. Al fine della verifica dei punti appartenenti all’area sottesa alla cabina primaria verrà presa in considerazione la versione delle aree valida alla data di invio della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso  per il singolo punto di connessione. Tali aree saranno ritenute valide per l’intero periodo di incentivazione.

 

Una stessa utenza di consumo o di produzione non può far parte di più di una delle sette configurazioni di autoconsumo diffuso definite precedentemente.

Requisiti delle configurazioni che accedono alla tariffa incentivante e alla valorizzazione dell’energia elettrica condivisa

Le tre configurazioni che possono accedere sia all’incentivo che alla valorizzazione sono i GAC, le CER e gli autoconsumatori individuali di energia rinnovabile a distanza che utilizzano la rete di distribuzione.

 

I requisiti devono essere rispettati durante l’intero periodo di validità degli incentivi.

 

IMPIANTI DI PRODUZIONE

 

I singoli impianti di produzione inseriti nelle tre citate configurazioni devono avere potenza massima di 1MW, essere entrati in esercizio dal 16 dicembre 2021, essere stati realizzati tramite intervento di nuova costruzione o di potenziamento di impianti esistenti ed essere realizzati esclusivamente con componenti di nuova costruzione, se fotovoltaici.

 

Per le CER gli impianti devono essere entrati in esercizio dopo la regolare costituzione delle CER cioè dopo che lo Statuto delle CER rispetti tutti gli elementi minimi obbligatori che si descriveranno in seguito.

 

 NOVITA’ : il DL Bollette 19/2025, convertito in Legge n. 60 del 24 aprile 2025 ha variato l'accesso ai benefici previsti dal Decreto CER. Ora gli impianti entrati in esercizio entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il 24 gennaio 2024, anche prima della regolare costituzione della comunità energetica, possono accedere agli incentivi alla condizione di produrre idonea documentazione comprovante che gli stessi impianti siano stati realizzati per il loro inserimento in una configurazione di condivisione di una comunità. Le modalità di accesso agli incentivi per questi impianti saranno disciplinate con l'aggiornamento delle Regole Operative GSE sul Decreto CACER.

 

Le configurazioni possono prevedere anche impianti “esistenti”, ovvero entrati in esercizio fino al 15 dicembre 2021, diversi da quelli già facenti parte di CER e di sistemi di autoconsumo collettivo del già descritto regime transitorio. Tuttavia, nel caso di CER, la potenza degli impianti esistenti non può superare il 30% della potenza complessiva degli impianti appartenenti alla configurazione anche se l’energia elettrica immessa in rete da tali impianti rileva anche ai fini del calcolo dell’energia condivisa; per le altre configurazioni, invece, gli impianti “esistenti” non accedono agli incentivi: l’energia immessa da tali impianti viene solo considerata nel computo dell’energia autoconsumata su cui viene riconosciuto il contributo di valorizzazione.

 

Nel caso in cui per la sezione esistente di un impianto oggetto di potenziamento sia attivo un contratto di Scambio sul Posto, sarà possibile accedere al servizio per l’autoconsumo diffuso per la nuova sezione di impianto potenziante fermo restando la necessità di costituire un’UP dedicata sul portale TERNA GAUDI.

 

Gli impianti realizzati ai fini dell’assolvimento della “quota d’obbligo” negli edifici di nuova costruzione o in quelli sottoposti a ristrutturazione rilevante accedono agli incentivi limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi seppur possano beneficiare per intero della valorizzazione e del ritiro dell’energia.

 

Per quanto riguarda i componenti degli impianti di produzione ammessi alla tariffa incentivante, essi devono essere dotati delle canoniche certificazioni richieste in tali casi, ivi incluso l’utilizzo di moduli fotovoltaici immessi sul mercato da Produttori aderenti a sistemi relativi ai RAEE; i Produttori di moduli devono essere iscritti, tra l’altro, nell’apposito Registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (www.registroaee.it/).

 

 Per maggiori e specifiche informazioni si rimanda alle regole operative del GSE.

 

REQUISITI PER LE CER

 

La CER deve prevedere la presenza di almeno due membri/soci facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori, e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un’utenza di consumo e un impianto di produzione/UP.

 

La CER deve poi essere proprietaria ovvero avere la disponibilità ed il controllo di tutti gli impianti di produzione facenti parte della configurazione. La messa a disposizione dell’impianto di produzione in relazione all’energia elettrica immessa in rete da parte di un produttore nei confronti di una CER rileva esclusivamente ai fini della quantificazione dell’energia condivisa e non rileva ai fini della valorizzazione economica (ritiro/commercializzazione) dell’energia immessa in rete che rimane liberamente definibile dal produttore.

 

Il REFERENTE può essere svolto dalla medesima comunità, nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale oppure da un produttore o un cliente finale, che siano membri della CER o, per ultimo, da un produttore “terzo” di un impianto la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.

 

In questi casi, il soggetto che, per statuto o atto costitutivo, ha la rappresentanza legale della comunità energetica rinnovabile conferisce al Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.

 

L’ATTO COSTITUTIVO o LO STATUTO della CER, regolarmente costituita, deve possedere gli elementi essenziali indicati nelle regole operative del GSE; in tali regole sono contenuti anche i requisiti dei membri/soci della CER tra cui quello per cui, nel caso si membro/socio PMI, è necessario che il codice ATECO prevalente dell’impresa privata sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00.

 

Non è possibile far parte, come clienti finali, di una configurazione di comunità per le utenze in relazione alle quali risulti attivo il servizio di Scambio sul Posto.

 

Tra i punti di connessione dei clienti finali ricompresi nella configurazione possono poi figurare anche quelli nella titolarità della stessa comunità.  

 

Produttori che non siano membri o soci della comunità possono conferire mandato al Referente perché l’energia elettrica immessa dai loro impianti rilevi nel computo dell’energia elettrica condivisa, fermo restando il rispetto dei già descritti requisiti degli impianti.

 

 NOVITA’ : il DL Bollette 19/2025, convertito in Legge n. 60 del 24 aprile 2025, ha esteso la platea dei soci o membri delle comunità, che ora comprende persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituti pubblici di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche per i servizi alle persone, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore, associazioni di protezione ambientale e le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). È stato specificato che gli stessi soci o membri possono esercitare poteri di controllo qualora si trovino nel territorio in cui sono situati gli impianti per la condivisione. 

 

REQUISITI PER I GAC

 

Il GAC deve prevedere la presenza di almeno due soggetti distinti, facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori appartenenti al gruppo (ovvero sottoscrittori di un contratto di diritto privato con requisiti minimi stabiliti nelle regole operative del GSE), e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un’utenza di consumo e un impianto di produzione.

 

Il REFERENTE può essere svolto da: uno degli autoconsumatori del gruppo, a cui dovrà essere conferito apposito mandato senza rappresentanza da parte di tutti i membri; l’amministratore di condominio, se presente, individuato come Referente tramite verbale di assemblea condominiale; in caso di assenza di amministratore, il rappresentante legale del condominio, individuato come Referente tramite verbale di assemblea condominiale; il rappresentante legale dell’edificio.

 

In ambito commerciale o industriale, il ruolo del Referente può essere ricoperto da soggetti all’uopo costituiti per la gestione degli spazi e servizi comuni (quali consorzi).

 

Il ruolo di Referente può essere poi svolto, previo mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento, conferito da parte di tutti soggetti facenti parte della configurazione di gruppo di autoconsumatori, anche da un produttore di un impianto la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.

 

I CLIENTI E PRODUTTORI del GAC devono essere clienti finali e/o produttori che possiedono i seguenti requisiti:

 

a) essere titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio;

 

b) nel caso di imprese private, la partecipazione alla configurazione non può costituire l’attività commerciale e industriale principale (il codice ATECO prevalente deve essere diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00);

 

c) aver sottoscritto un contratto di diritto privato avente i requisiti descritti descritti nelle regole operative del GSE.

 

Non è possibile far parte, come clienti finali, di una configurazione GAC per le utenze in relazione alle quali risulti attivo il servizio di Scambio sul Posto.

 

Tra i clienti finali della GAC può figurare anche il condominio.

 

Nel caso di condomìni, per le finalità di regolazione dei rapporti tra i soggetti appartenenti al GAC, si considera valido anche il verbale di delibera assembleare firmato dai condòmini che aderiscono al gruppo.

 

Il perfezionamento dell’accordo deve avvenire prima della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso.

 

I Produttori non facenti parte del GAC, possono conferire mandato al Referente perché l’energia elettrica immessa dai loro impianti di produzione rilevi nel computo dell’energia elettrica condivisa, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per tali impianti. Tale produttore terzo resta comunque soggetto alle istruzioni degli autoconsumatori di energia rinnovabile facenti parte del GAC.

 

Inoltre anche eventuali clienti finali, non appartenenti al GAC ma aventi punti di prelievo ubicati nel medesimo edificio o condominio a cui si riferisce il GAC stesso, possono rilasciare una liberatoria al GSE, per il tramite del Referente, ai fini dell’utilizzo dei dati di misura dell’energia elettrica prelevata afferenti ai loro punti di connessione perché assumano rilievo nel computo dell’energia elettrica condivisa.

 

I punti di connessione dei clienti finali di un GAC devono essere ubicati nell’area afferente al medesimo edificio o condominio ovvero l’area occupata dall’edificio o condominio e dalle relative pertinenze e spazi comuni.

 

Gli impianti di produzione, la cui energia elettrica rileva ai fini della determinazione dell’energia elettrica condivisa del GAC, devono essere ubicati nell’area afferente al medesimo edificio o condominio a cui la configurazione si riferisce ovvero presso altri siti nella piena disponibilità di uno o più autoconsumatori.

 

Per edificio si intende una costruzione costituita da strutture edilizie che delimitano uno spazio di volume definito, composta da una o più unità immobiliari, come censite al catasto. La superficie che delimita un edificio può confinare con l’ambiente esterno, il terreno o altri edifici.

 

Ai fini delle regole operative del GSE la definizione di edificio si applica quando questo è costituito da unità immobiliari aventi un unico proprietario, al fine di distinguerlo dal caso del condominio.

 

Per condominio si intende un edificio avente almeno due unità immobiliari di proprietà, in via esclusiva, di almeno due soggetti diversi tra loro (c.d. “condominio minimo”) che sono anche comproprietari delle parti comuni. I condomìni possono essere costituiti anche da più edifici aventi parti comuni, come nel caso delle villette a schiera o dei cosiddetti “supercondomini”.  

 

Nel caso di edifici che costituiscono dei centri commerciali si applicano le norme sul condominio negli edifici, fintantoché non trovano applicazione le clausole contrattuali che disciplinano la gestione degli spazi comuni alle singole unità immobiliari.

 

REQUISITI PER LA CONFIGURAZIONE 6

 

L’ Autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che usa la linea di distribuzione, deve prevedere almeno la presenza di due punti di connessione di cui uno che alimenti un’utenza di consumo e un altro a cui è collegato un impianto di produzione. Gli impianti di produzione possono essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestiti da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell’autoconsumatore di energia rinnovabile.  

 

Il REFERENTE nel caso della configurazione 6 può essere svolto dal medesimo autoconsumatore. In alternativa il ruolo di Referente può essere svolto, previo mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento, da un produttore di un impianto la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.

 

La configurazione 6 deve prevedere la presenza di un solo cliente finale. Tutti i punti di connessione in prelievo inseriti nella configurazione dovranno essere nella titolarità di tale soggetto che dovrà, inoltre, avere anche la piena disponibilità delle aree ove sono ubicati gli impianti di produzione facenti parte della configurazione.

 

Possono far parte della configurazione 6 anche uno o più produttori diversi dal cliente finale (produttori “terzi”), purché soggetti alle sue istruzioni. In tal caso essi conferiscono mandato al Referente perché l’energia elettrica immessa dai loro impianti di produzione rilevi nel computo dell’energia elettrica condivisa, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per tali impianti ai sensi delle Regole Operative del GSE.

 

Possono essere presenti più impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella piena disponibilità dell’autoconsumatore stesso.

 

Prima dell’invio della richiesta di accesso al contributo PNRR le CER e i Gruppi di autoconsumatori nelle cui configurazioni verranno inseriti, una volta realizzati, gli impianti o potenziamenti per i quali si richiede l’accesso al contributo, dovranno essere già stati costituiti e rispettare i requisiti già rappresentati.

 

PASSAGGIO DAL MECCANISMO TRANSITORIO A QUELLO A REGIME DELL’AUTOCONSUMO DIFFUSO

 

Entro 60 giorni dall’uscita delle Regole Operative del GSE, è possibile ancora presentare richiesta di accesso ai vecchi incentivi e alla valorizzazione previsti dal regime transitorio dell’autoconsumo diffuso da parte delle Configurazioni con impianti di produzione entrati in esercizio prima del Decreto CACER; tali Configurazioni devono essere realizzate nel rispetto delle condizioni previste dalle passate Regole Tecniche del GSE (versione del 4 aprile 2022) inerenti la gestione transitoria dell’autoconsumo diffuso ma verranno comunque gestite secondo le modalità previste dal TIAD. Nel caso si vogliano aggiungere nuovi punti di connessione o nuovi impianti di produzione sottesi alla medesima cabina primaria, può inviare una richiesta al GSE secondo modalità che verranno rese note dal medesimo GSE.

 

Il soggetto Referente di una configurazione già qualificata coi meccanismi transitori può richiedere l’accesso al servizio a regime alle condizioni e nel rispetto dei requisiti di a regime al fine di inserire nuovi impianti nella configurazione già qualificata, presentando una nuova richiesta con le stesse modalità descritte nelle regole operative a regime del GSE ove dovrà indicare anche i punti di connessione e impianti inclusi nella configurazione già qualificata con il meccanismo transitorio. Gli eventuali punti di connessione presenti nella configurazione già qualificata con il meccanismo transitorio e non inseriti nella nuova, continueranno a essere gestiti alle condizioni previste dal TIAD. Il periodo di erogazione degli incentivi per gli impianti provenienti dalla configurazione qualificata ai sensi del regime transitorio verrà decurtato di quello già goduto e la tariffa incentivante sarà mantenuta pari a quella inizialmente riconosciuta. Nel caso di Comunità energetiche rinnovabili tali impianti non verranno comunque considerati ai fini del computo della soglia massima del 30% di potenza prevista per gli impianti esistenti.

 

CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE (PNRR)

 

Come già scritto, possono accedervi solo i GAC e le CER ubicate in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

 

NOVITÀ con un Decreto presentato al pubblico il 16 maggio 2025 (che sarà ora trasmesso alla Corte dei Conti per le verifiche di competenza, prima della pubblicazione e della successiva entrata in vigore), il limite della popolazione passa da 5.000 a 50.000 abitanti.

 

Prima dell’invio al GSE della richiesta di accesso al contributo PNRR, le due citate Configurazioni dovranno essere già state costituite e rispettare i requisiti già rappresentati.

 

 NOVITA’ : il DL Bollette 19/2025, convertito in Legge n. 60 del 24 aprile 2025 ha variato l'accesso ai benefici previsti dal Decreto CER. Ora gli impianti entrati in esercizio entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il 24 gennaio 2024, anche prima della regolare costituzione della comunità energetica, possono accedere agli incentivi alla condizione di produrre idonea documentazione comprovante che gli stessi impianti siano stati realizzati per il loro inserimento in una configurazione di condivisione di una comunità. Le modalità di accesso agli incentivi per questi impianti saranno disciplinate con l'aggiornamento delle Regole Operative GSE sul Decreto CACER.

 

Le spese, ad eccezione delle spese ammissibili riconosciute propedeutiche alla presentazione della domanda e che non costituiscono avvio dei lavori, devono essere sostenute successivamente all’avvio dei lavori, pena la loro inammissibilità, e i lavori, come già scritto, devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo.

 

Per impianti fino a 1000 kW di Potenza il soggetto Beneficiario può richiedere facoltativamente un’anticipazione fino al 10% del valore del contributo in conto capitale massimo erogabile indicato nell’atto di concessione. Per impianti di potenza compresa tra 200 e 1000 kW è anche possibile, sempre facoltativamente, l'erogazione del 40% del contributo massimo erogabile (quota intermedia).

 

 NOVITÀ con un Decreto presentato al pubblico il 16 maggio 2025 (che sarà ora trasmesso alla Corte dei Conti per le verifiche di competenza, prima della pubblicazione e della successiva entrata in vigore), la possibilità di richiedere l’anticipo riguarda fino al 30% del contributo; le disposizioni introdotte dal citato decreto si applicano anche ai progetti presentati in data antecedente alla data di entrata in vigore dello stesso.

È disposta la revoca totale del contributo PNRR nel caso di mancata sottoscrizione del contratto di incentivazione sull’energia condivisa e nel caso in cui non sia garantito il funzionamento dell’impianto di produzione nell’ambito della configurazione

per almeno 5 anni

.

[indice]

© Studio Legale Aloé Biondi Fotovoltaico e Appalti - Via XXIV Maggio, 27 - 64021 Giulianova (TE)

Informativa LegaleInformativa sulla PrivacyInformativa sui Cookie