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Manutenzione impianti fotovoltaici

incentivati: procedure GSE

Di seguito sono descritte le operazioni consentite, e non, su impianti fotovoltaici incentivati, in caso di manutenzione sugli stessi (ad esempio sostituzione e/o spostamento componenti) nonché le procedure comunicative obbligatorie da inoltrare al GSE al fine di non perdere o subire riduzioni degli incentivi.

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  1. SINTESI
  2. Ambito di applicazione
  3. Tempistiche per e modalità per la comunicazione al GSE dell’avvenuto intervento
  4. Interventi ammessi e non: classificazione
  5. Valutazione a posteriori degli effetti dell’intervento sugli incentivi
  6. Valutazioni del GSE inerenti l’intervento comunicato
  7. Costi di istruttoria
  8. Spostamento impianto
  9. Spostamento dei componenti d’impianto
  10. Sostituzione dei componenti d’impianto
  11. Chiarimenti e Interpretazioni

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1. SINTESI

 

Con la NEWS del 21 febbraio 2017 (link), il GSE ha introdotto le procedure previste dal DM 23 giugno 2016 inerenti la Manutenzione e ammodernamento tecnologico degli impianti fotovoltaici in esercizio incentivati in Conto Energia.

 

Il documento del GSE descrive tutti gli interventi manutentivi e di ammodernamento sugli impianti e le relative azioni amministrative e comunicative che i Soggetti Responsabili devono svolgere nei confronti, non solo del GSE, ma anche di eventuali altri Enti preposti e coinvolti (gestore di rete, Terna –GAUDI’-, PA, Agenzia Dogane, ecc.). Tra le azioni di modifica degli impianti figurano tra l’altro quelle inerenti la sostituzione di componenti definiti principali (inverter, pannelli) nonché secondari. Per ciascuna tipologia manutentiva vengono elencate le azioni che il Soggetto Responsabile, in seguito all’intervento, deve effettuare al fine di non rischiare la sospensione o perdita dell’incentivo in Conto Energia. Sono perciò descritti, tra l’altro, gli allegati minimi da inviare al GSE (foto, documenti, certificati…), i modelli da impiegare, le tempistiche entro cui comunicare al GSE l’avvenuto intervento di manutenzione/ammodernamento e quali altri Soggetti Terzi/Enti occorre informare.

 

Il GSE ha aggiornato più volte le citate procedure fino all’ultima edizione emanata il 13 aprile 2023 che ha avuto l’obiettivo di fornire ai titolari di impianti fotovoltaici un quadro di regole più chiare nonché di semplificare in modo consistente le procedure stesse. In particolare è stato previsto l’esonero di comunicazione al GSE degli interventi definiti “non significativi” nonché dei potenziamenti non incentivati e infine delle sostituzioni di inverter su impianti che non beneficiano di maggiorazioni tariffarie made in EU.

 

Per inviare le comunicazioni e le richieste di valutazione preliminare è possibile accedere all'applicativo SIAD, attraverso l’Area clienti GSE.

 

Di seguito descriviamo i punti salienti e le novità più importanti delle procedure del GSE evidenziando i passi più ambigui, controversi o poco chiari. 

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2. Ambito di applicazione

 

E’ importante sottolineare che le procedure introdotte dal GSE riguardano solamente gli impianti incentivati ai sensi dei passati decreti cosiddetti Conti Energia (dal primo Conto al quinto). Nulla di nuovo è stato invece specificato inerentemente gli altri impianti non incentivati (anche se dotati di convenzione in Scambio Sul Posto o Ritiro Dedicato).

 

I Soggetti Responsabili degli impianti di potenza pari o inferiore a 3 kW sono inoltre esonerati dall’obbligo di comunicazione dell’avvenuta realizzazione degli interventi oggetto delle procedure del GSE; ciò non vale però per l’installazione di sistemi di accumulo dell’energia prodotta e la sostituzione o rimozione definitiva dei moduli fotovoltaici. Prima dell’edizione di aprile 2023 delle Procedure GSE, l’esonero non era contemplato anche nei casi di interventi relativi a potenziamenti non incentivati. A prescindere dagli obblighi di comunicazione, è tuttavia necessario che gli interventi siano realizzati in conformità alle previsioni del Decreto Conto Energia di riferimento, dei princìpi della regolazione vigente in materia, di quanto indicato nel DM 23 giugno 2016 nonché dei contenuti delle procedure oggetto del presente nostro articolo. Infine, a prescindere dall’obbligo di invio della documentazione al GSE, a seguito della realizzazione di un qualsiasi intervento di manutenzione e ammodernamento tecnologico, è opportuno che il Soggetto Responsabile dell’impianto provveda a conservare in sito tutta la documentazione utile a dimostrare la natura e l’estensione degli interventi realizzati (ad esempio: registri di manutenzione, certificazioni componenti, schemi elettrici, autorizzazioni, fotografie che descrivano lo stato dei luoghi prima della realizzazione dell’intervento) anche al fine di consentire al GSE, in sede di verifica, di valutare la sussistenza o la permanenza dei requisiti e dei presupposti per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi. 

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3. Tempistiche e modalità per la comunicazione al GSE dell’avvenuto intervento

 

Per tutti gli interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico significativi ovverosia che comportano la variazione di dati caratteristici rilevanti o di configurazione dell’impianto, effettuati su impianti con potenza superiore a 3 kW, è necessario che entro 60 giorni dall’avvenuto completamento dell’intervento venga inviata al GSE l’apposita comunicazione con annessi eventuali allegati, mediante l’apposito applicativo SIAD sul portale GSE.

 

Il SIAD (Sistema Informativo per l'Acquisizione Dati) è l’unica modalità con la quale è possibile inoltrare al GSE un intervento di manutenzione avvenuto sull’impianto o una richiesta di valutazione preliminare.

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4. Interventi ammessi e non: classificazione

 

Il GSE, nel documento, elenca gli specifici interventi consentiti o meno ai fini del mantenimento degli incentivi. Sono fornite indicazioni generali sulle azioni possibili, i limiti di tali azioni (come nel caso degli incrementi massimi di potenza dell’impianto per eventuali sostituzioni di pannelli aventi taglia superiore ai sostituiti) e la suddivisione degli interventi in due categorie. 

 

Gli interventi vengono definiti in:

  • interventi che comportano la modifica dei dati caratteristici rilevanti o di configurazione dell’impianto (definiamoli per semplicità in questo articolo come “interventi SIGNIFICATIVI”, NDR);
  • interventi che NON comportano la modifica dei dati caratteristici rilevanti o di configurazione dell’impianto (definiamoli per semplicità in questo articolo come “interventi SECONDARI”, NDR).

Al GSE vanno comunicati, come già scritto, i soli interventi significativi

 

Di fatto gli interventi SIGNIFICATIVI sono quelli che potenzialmente possono comportare il venir meno o la rimodulazione degli incentivi e viceversa i SECONDARI sono quelli che NON comportano variazioni a rischio perdita incentivi.

 

Tra gli interventi SIGNIFICATIVI il GSE individua, a titolo esemplificativo:

  • lo spostamento anche parziale dei moduli fotovoltaici;
  • la sostituzione, rimozione, nuova installazione dei componenti principali (moduli fotovoltaici);
  • la sostituzione degli inverter installati su impianti che beneficiano di maggiorazioni tariffarie connesse all'utilizzo di componentistica made in EU (quarto e quinto conto energia);
  • la modifica del regime di cessione in Rete dell’energia prodotta;
  • la variazione del codice POD identificativo del punto di connessione dell’impianto alla Rete.

 

Tra gli interventi SECONDARI (che non necessitano di alcuna comunicazione al GSE) si annoverano invece:

  • la sostituzione degli inverter installati su impianti che non beneficiano di maggiorazioni tariffarie connesse all'utilizzo di componentistica made in EU (prima dell’ultima edizione delle Procedure GSE, tale intervento rientrava tra quelli significativi);
  • lo spostamento degli inverter e dei componenti elettrici minori;
  • installazione di ottimizzatori o di sistemi ad inseguimento solare;
  • la sostituzione, rimozione, nuova installazione dei componenti elettrici minori qualora l’intervento non determini variazioni del regime di cessione in Rete dell’energia prodotta dall’impianto;
  • quelli effettuati sulle strutture di sostegno dei moduli o sulle strutture edilizie su cui l’impianto è stato installato che non comportino variazioni dei requisiti in base ai quali l’impianto è stato incentivato;
  • interventi di potenziamento NON incentivato.

 

Alle succitate sotto-classificazioni degli interventi SIGNIFICATIVI, il GSE, attraverso l’applicativo SIAD, fornisce, per ciascuna, un relativo elenco di allegati minimi da trasmettere e quindi di inerenti possibili azioni da effettuare preventivamente alla comunicazione al GSE. Ad esempio se il GSE richiede il nuovo certificato di attestazione GAUDI’, occorrerà attuare la modifica sull’omonimo portale gestito da TERNA variando i dati tecnici dell’impianto, registrati in passato, allineandoli in riferimento all’intervento di modifica effettuato. 

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5. Valutazione a posteriori degli effetti dell’intervento sugli incentivi

 

La comunicazione di intervento significativo al GSE va fatta generalmente dopo l’avvenuto intervento. Il GSE valuta perciò a posteriori se tale azione sull’impianto ha comportato o meno la perdita/riduzione (o rimodulazione) dell’incentivo in Conto Energia.

 

Restano comunque validi generalmente altri decreti (ad esempio il cosiddetto Decreto Controlli – DM 31 gennaio 2014) che riguardano ad esempio le verifiche ispettive, in loco e non, che possono interessare i Soggetti Responsabili di impianti incentivati con le quali può essere riscontrata la veridicità di comunicazioni inviate al GSE e ad Enti preposti.

 

Generalmente la realizzazione di interventi sugli impianti incentivati non è quindi soggetta ad approvazione preventiva da parte del GSE. E’ invece necessario che vengano preliminarmente ottenuti dagli Enti competenti eventuali atti autorizzativi o di assenso comunque denominati e che il Soggetto Responsabile adempia agli obblighi di comunicazione nei confronti del Gestore di rete, ai sensi della regolazione vigente.

 

È facoltà del Soggetto Responsabile di impianti con potenza superiore a 3 kW, presentare al GSE una richiesta di valutazione preliminare dei possibili effetti dell’intervento che intende realizzare sugli incentivi inizialmente riconosciuti. L'istruttoria del GSE inerente la valutazione preliminare, si conclude nel termine di 90 giorni dalla ricezione della richiesta, al netto dei tempi imputabili al Soggetto Responsabile per la presentazione dell'ulteriore documentazione richiesta; il GSE comunica l'esito della valutazione effettuata in ordine alla conformità dell'intervento alle normative e alle regole applicabili. 

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6. Valutazioni del GSE inerenti l’intervento comunicato

 

Dopo l’invio al GSE della comunicazione di avvenuto intervento SIGNIFICATIVO, qualora a seguito dell’attività di valutazione del GSE dovessero emergere delle non conformità ovvero non fosse possibile definire un quadro esauriente della situazione che si è determinata oppure venissero riscontrate incoerenze tra i dati in possesso del GSE e quanto riscontrabile nel sistema Gaudì di Terna, il GSE avvia un procedimento amministrativo ex L. 241/90 per riscontrare puntualmente, in contradditorio con il Soggetto Responsabile, la permanenza di tutti i requisiti che hanno consentito il riconoscimento della tariffa incentivante e degli eventuali premi o maggiorazioni previsti dal Conto Energia di riferimento, nonché il rispetto della regolazione vigente oltre che delle disposizioni introdotte dal DM 23 giugno 2016. Qualora nell’ambito dell’istruttoria dovessero rendersi necessari ulteriori approfondimenti, il GSE si riserva la facoltà di chiedere integrazioni o chiarimenti alle Amministrazioni e/o agli Enti competenti, con conseguente sospensione dei termini del procedimento, in conformità a quanto previsto dalla Legge 241/90.

 

Nei casi invece in cui la documentazione inviata rappresenti esaustivamente l’intervento realizzato consentendo l’aggiornamento dei dati in possesso del GSE e dall’analisi emerga che l’intervento realizzato non ha prodotto effetti sugli incentivi inizialmente riconosciuti, il GSE provvede ad aggiornare i dati dell’impianto. 

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7. Costi di istruttoria

 

Sia nei casi di interventi SIGNIFICATIVI che in quelli per cui si richiede al GSE una valutazione preliminare, i Soggetti responsabili sono tenuti a corrispondere al GSE un corrispettivo a copertura dei costi di istruttoria.

 

A conclusione delle attività di valutazione, il GSE provvede a inviare al Soggetto Responsabile una fattura con gli importi dovuti con annesse indicazioni per procedere al pagamento. Il corrispettivo è costituito da una quota fissa pari a 50€ e da una quota variabile pari a 2€ per ciascun kW di potenza incentivata fino a 20 kW e pari a 1€ per ciascun kW di potenza incentivata eccedente i primi 20 kW. Nel caso di avvenuta sostituzione dei componenti principali (moduli e inverter), il corrispettivo viene applicato sulla potenza dei componenti oggetto di sostituzione.

 

Segue una descrizione degli interventi SIGNIFICATIVI

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8. Spostamento impianto

 

Il GSE ricorda che, come noto dai vari decreti, un impianto fotovoltaico incentivato non può essere smontato completamente e ricostruito in un “sito” diverso da quello di prima installazione.

 

Ad ogni modo nelle procedure si definisce e identifica con chiarezza il “sito” come quello identificato dai riferimenti catastali (Comune, Sezione, Foglio, Particella, Subalterno) dell’immobile o del compendio immobiliare che ospita l’impianto, ovvero dai riferimenti catastali del terreno nel caso di impianti installati a terra o su strutture non accatastate. Da questa premessa nelle procedure vengono elencati i limiti agli spostamenti ammissibili differenziandoli in impianti installati in contesti residenziali o meno e in impianti installati a terra.

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9. Spostamento dei componenti d’impianto

Per massimizzare le performance di produzione dell’impianto ovvero per valorizzare economicamente gli asset su cui è installato l’impianto, è consentito, nell’ambito del medesimo sito, lo spostamento di singoli o gruppi di componenti, sia principali sia secondari, a condizione che continuino a essere rispettati i requisiti previsti dal Decreto di riferimento e dalla regolazione vigente anche in termini di autorizzazioni edilizie o di configurazione elettrica. Tali interventi riguardano ad esempio quelli inerenti l’attenuazione degli effetti di eventuali ombreggiamenti dei moduli, causati da strutture edilizie di nuova realizzazione oppure quelli interessanti la sopraelevazione o diversa utilizzazione degli spazi.

 

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10. Sostituzione dei componenti d’impianto

 

E’ consentita la sostituzione dei componenti principali (moduli e inverter) e secondari (tutti gli altri) degli impianti fotovoltaici in esercizio con componenti tecnologicamente più avanzati che non provengano da altri impianti incentivati in Conto Energia.

 

I moduli fotovoltaici installati in sostituzione devono essere nuovi o rigenerati e conformi ai requisiti previsti dal quinto Conto Energia.

 

Gli inverter sostitutivi devono rispettare le norme di settore e quanto previsto dalle Delibere dell’ARERA in materia di connessione degli impianti e dai Gestori di Rete nei propri regolamenti di esercizio.

 

SOSTITUZIONE CON PANNELLI DI TAGLIA MAGGIORE RISPETTO AI SOSTITUITI

 

In tutti i casi di sostituzione dei moduli, per facilitare e rendere possibile l’eventuale riconfigurazione delle stringhe di generazione, necessaria per garantire il corretto funzionamento dell’inverter, sono ammissibili soglie percentuali di incremento del valore della potenza elettrica nominale complessivo dell’impianto e, nel caso di impianti multisezione, della singola sezione, secondo il seguente schema:

  • fino al 5%, per gli interventi su impianti con potenza nominale non superiore a 20 kW;
  • fino all’1%, per gli interventi su impianti con potenza nominale superiore a 20kW.

Dunque ad esempio la sostituzione di due pannelli fotovoltaici di 240 Wp con pannelli da 260 wp su un impianto da 4,000 kWp comporta un incremento di 0,040 kWp sulla taglia complessiva dell’impianto (da 4,000 kWp a 4,040 kWp) ovvero un incremento percentuale dell’1% [(40:4000) x 100] inferiore al 5% massimo quindi ammissibile.

 

E’ opportuno notare che qualora i componenti oggetto di sostituzione abbiano concorso al riconoscimento della maggiorazione prevista dal quarto e dal quinto Conto Energia per componenti provenienti da un paese Europeo, è necessario che i componenti installati possiedano i medesimi requisiti pena la perdita della stessa maggiorazione sulla tariffa.

 

SMALTIMENTO COMPONENTI (RAEE)

 

Il Soggetto Responsabile deve sempre indicare al GSE la destinazione finale del componente rimosso dall’impianto anche al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di smaltimento dei moduli fotovoltaici (norme inerenti i RAEE).

 

Ad esempio:

  • qualora la sostituzione sia dovuta a guasto o avaria e il componente venga smaltito, documentazione comprovante l’avvenuto smaltimento ai sensi della normativa vigente, riportante le matricole dei componenti sostituiti (in particolare, si richiede la IV copia del formulario di identificazione dei rifiuti timbrato, firmato e datato dal destinatario per accettazione);
  • qualora la sostituzione sia dovuta a guasto o avaria e il componente non venga smaltito ma ritirato dal produttore in garanzia, occorre inviare copia della documentazione comprovante l’avvenuto ritiro riportante le matricole dei componenti ritirati;
  • qualora la sostituzione riguardi componenti ancora funzionanti che a seguito della rimozione vengono destinati ad altri usi, occorre inviare copia della documentazione attestante la destinazione finale del componente (in caso di vendita a soggetti terzi i riferimenti del soggetto acquirente, in caso di stoccaggio come componente di scorta da usare per future sostituzioni nell’ambito dello stesso impianto ovvero di riutilizzo del componente nell’ambito di altri impianti non incentivati, il luogo di conservazione ovvero i riferimenti dell’impianto su cui il componente è stato reinstallato) riportante le matricole dei componenti rimossi;

qualora la sostituzione sia dovuta a furto o a incendio, copia della denuncia presentata alle competenti autorità, riportante le matricole dei componenti.

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11. Chiarimenti e Interpretazioni

 

VARIAZIONE DATI DI REGISTRAZIONE SU ANAGRAFICA GAUDI’

 

Nei succitati casi di incremento della potenza nominale complessiva dell’impianto a seguito di installazione di pannelli sostitutivi di taglia maggiore (nei limiti dell’1 o del 5% della precedente potenza) il GSE, fra i documenti da allegare, non indica esplicitamente l’Attestato GAUDI’ rilasciato dal portale di TERNA in seguito all’eventuale modifica telematica dei dati di potenza nominale dell’impianto. La modifica dei dati dell’impianto registrati su GAUDI’, potrebbe perciò essere interpretata come un’azione non obbligatoria.

 

Tuttavia il GSE, nelle procedure del presente nostro articolo, ribadisce almeno due volte che ai fini del rispetto dei criteri necessari al mantenimento degli incentivi è in generale “[…] necessario che […] sia garantito l’allineamento tra i dati in possesso del GSE, comunicati dal Soggetto Responsabile, e quanto riscontrabile nel sistema Gaudì di Terna.”.

 

Suggeriamo di interpretare “con sicurezza” tale punto poco chiaro effettuando perciò, prima della comunicazione al GSE, una preventiva variazione su GAUDI’ dei dati riferibili alla potenza nominale complessiva dell’impianto (incrementati a seguito dell’installazione del o dei pannelli di taglia maggiore). Resta pur sempre comunque l’impegno di un contatto chiarificatore (meglio se formale) col Gestore di rete al fine del buon esito della variazione dal momento che, come noto, una tale modifica su GAUDI’ è effettuata solo in seguito a positiva validazione del Gestore di rete stesso.

 

TITOLI AUTORIZZATIVI/ABILITATIVI PER SOSTITUZIONE DI COMPONENTI

 

Da quanto riportato nelle procedure del GSE e soprattutto nei documenti da inoltrare al GSE stesso, specie in quelli firmati ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio), è necessario che il Soggetto Responsabile consegua tutti i titoli autorizzativi/abilitativi necessari alla realizzazione dell’intervento e che i titoli siano validi ed efficaci anche al momento della comunicazione dell’intervento al GSE.

 

Fintantoché si tratti di interventi “importanti” o che riguardino ad esempio la modifica dell’edificio ove è posto l’impianto, richiedere un titolo autorizzativo alla Pubblica Amministrazione (Comune) può essere ammissibile ed anzi è necessario.

 

Viceversa, per tutti gli interventi minori quali sostituzione di inverter o anche di pannelli fotovoltaici, sembrerebbe eccessivo o almeno difficoltoso interessare il Comune, anche solo ad esempio con una comunicazione di manutenzione ordinaria. In tale documento vanno ad esempio elencati ed allegati solitamente i riferimenti e i documenti della ditta che effettuerà l’intervento sull’impianto. Spesso però gli interventi di sostituzione di componenti, specie quelli “in garanzia”, avvengono senza preavviso necessario, a cura di ditte o società locali da cui è difficile procurarsi gli estremi anagrafici o comunque è difficoltoso farlo con sufficiente anticipo. Ciò perché nella maggioranza dei casi si tratta di installatori e tecnici delegati o autorizzati (partner, dealer, ecc.) dal produttore del pannello o inverter.

 

Lasciamo al lettore una personale interpretazione a quanto esposto (restrittiva o meno) sui casi di modesti interventi sugli impianti.

 

Per ulteriori chiarimenti, approfondimenti o per tutto quanto non qui riportato, rimandiamo i nostri lettori alla consultazione del documento delle Procedure GSE denominato “Impianti fotovoltaici in esercizio - Interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico di impianti fotovoltaici incentivati in conto energia” disponibile a questo link della NEWS del GSE del 13 aprile 2023.

 

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