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FERX Transitorio - Incentivi Fotovoltaico 2025

Il Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024 recante "Meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato” (di seguito: DM FERX Transitorio), introduce un supporto di sostegno alla produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato.

Tra tali impianti rientrano anche quelli fotovoltaici oltre a impianti eolici, idroelettrici e impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione.

Nel seguito si sintetizzeranno gli incentivi previsti e si farà riferimento ai soli impianti fotovoltaici.

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  1. Decorrenza e durata
  2. Distinzione tra taglie in potenza: incentivi diretti e tramite gara
  3. Condizioni per accedere all’incentivo
  4. Incentivi (prezzi di esercizio) per impianti al di sopra di 1 MWp
  5. Procedure competitive (Bandi per impianti maggiori di 1 MWp)
  6. Modalità di erogazione degli incentivi (dei prezzi di aggiudicazione)
  7. Cumulabilità con altri meccanismi incentivanti

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1. Decorrenza e durata

 

Il DM FERX Transitorio è entrato in vigore il 28 febbraio 2025 e cessa di applicarsi il 31 dicembre 2025 ovvero, per gli impianti di potenza inferiore o uguale al MW, decorsi sessanta giorni dalla data in cui è raggiunto un contingente di potenza finanziata pari a 3 GW, qualora tale data risulti anteriore rispetto al termine del 31 dicembre 2025. 

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2. Distinzione tra taglie in potenza: incentivi diretti e tramite gara

 

Gli impianti fino a 1 MWp di potenza accedono direttamente agli incentivi, con regole ed a condizioni (ivi inclusi gli incentivi stessi ovvero il cosiddetto prezzo di aggiudicazione che saranno specificate in seguito da Arera e GSE. In base al Decreto FERX Transitorio entro il 29 maggio 2025 ARERA stabilisce i prezzi di aggiudicazione che devono essere proporzionati in base all’onerosità dell’intervento nonché in relazione alla taglia in potenza degli impianti; tali prezzi potranno essere aggiornati annualmente; in caso di aggiornamento i nuovi valori saranno applicabili per gli impianti che hanno avviato i lavori successivamente alla data di pubblicazione dell’aggiornamento stesso.
A tali prezzi sono applicate le seguenti variazioni/correzioni:

  • aumento di 0,004 euro/kWh per le regioni del Centro Italia o 0,01 euro/kWh per quelle del Nord;
  • riduzione del 5% per interventi di rifacimento integrale a meno che tale intervento non preveda un aumento di potenza pari almeno al 20% della potenza dell’impianto pre-esistente;
  • riduzione del 10% per interventi di rifacimento integrale che non prevedono la rimozione delle strutture di montaggio; a meno che tale intervento non preveda un aumento di potenza pari almeno al 20% della potenza dell’impianto pre-esistente, in tal caso la riduzione è del 5%;
  • aumento di 0,027 €/kWh per impianti fotovoltaici in sostituzione di eternit o amianto.

Gli altri impianti di taglia maggiore di 1 MWp sono invece soggetti ad iscrizione sia ad un preliminare Bando denominato manifestazione di interesse, sia ad un Bando di partecipazione vero e proprio detto Procedura competitiva. Entrambi i Bandi sono comunque obbligatori per accedere aI FERX Transitorio. ll primo Bando sarà necessario al GSE al fine di stabilire l’entità dei partecipanti e delle potenze in gioco così da fissare gli incentivi veri e propri perlomeno a livello di prezzo medio denominato prezzo di esercizio, si stabilisce inoltre anche un prezzo di esercizio superiore e uno inferiore; nel Bando di gara di partecipazione, ogni soggetto partecipante comunicherà infatti un’offerta di riduzione sul prezzo di esercizio superiore il cui valore contribuirà a formare la graduatoria finale dei partecipanti ammessi agli incentivi; ovviamente i soggetti che avranno offerto una percentuale di riduzione inferiore, risulteranno più alti nella graduatoria rispetto a coloro che, a parità di altre condizioni, avranno offerto una riduzione più bassa. Il prezzo di aggiudicazione per i soggetti in posizione utile nella graduatoria sarà quello di esercizio superiore ridotto della percentuale di ribasso offerta dal soggetto stesso. Ci sono comunque altre condizioni ovvero altri criteri ai fini della formazione della graduatoria dei diversi partecipanti tra cui la rimozione o meno dell’amianto in copertura, l’utilizzo di batterie di accumulo e altri che saranno esposti in seguito.
Le variazioni/correzioni precedentemente citate per gli impianti ad accesso diretto sono valevoli anche per i prezzi di aggiudicazione degli impianti superiori ad 1 MWp. 

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3. Condizioni per accedere all’incentivo

 

Gli impianti di taglia inferiore a 1 MWp accedono direttamente all’incentivo ma solo se i relativi lavori di realizzazione iniziano dopo il 28 febbraio 2025. Tali soggetti devono presentare al GSE la richiesta di accesso al meccanismo entro i novanta giorni successivi alla data di entrata in esercizio; qualora ciò non sia rispettato essi perdono i corrispettivi legati all’incentivo per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio e la data della comunicazione tardiva. In ogni caso la comunicazione deve essere presentata entro i centottanta giorni successivi alla data di entrata in esercizio pena la perdita del diritto agli incentivi.

In generale, per ogni taglia in potenza, gli impianti devono essere realizzati con componenti di nuova costruzione.
I moduli fotovoltaici devono rispettare i criteri RAEE.
Per le installazioni con contestuale rimozione eternit/amianto tale rimozione deve essere integrale; non è richiesto che l’area in cui è stato rimosso l’amianto coincida esattamente con quella destinata all’installazione dell’impianto fotovoltaico, a condizione che tale impianto venga collocato sul medesimo edificio oppure su altri edifici adiacenti dal punto di vista catastale e appartenenti allo stesso soggetto; per coperture catastalmente confinanti si intendono quelle situate su edifici che si trovano sulla stessa particella catastale oppure su particelle adiacenti, anche se separate da strade, corsi d’acqua o altre infrastrutture lineari; è inoltre consentito che la superficie occupata dai nuovi impianti fotovoltaici sia superiore a quella dell’amianto rimosso; tuttavia, in tal caso, i benefici aggiuntivi previsti per la rimozione dell’amianto saranno ridotti in maniera forfettaria e proporzionale all’eccedenza di superficie.

Gli impianti di taglia maggiore di 1 MWp accedono se rispettano le seguenti condizioni:

  • possesso di titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto ivi inclusi i titoli concessori, ove previsti (o, in alternativa, è possibile presentare il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ove previsto);
  • preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva e registrazione dell'impianto sul sistema GAUDI di Terna validata dal gestore di rete;
  • conformità ai requisiti prestazionali e alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale (DNSH)
  • ferme restando le determinazioni dell’ARERA in materia di dispacciamento, l’obbligo di partecipazione al Mercato per il Servizio di Dispacciamento;
  • possesso di requisiti volti a dimostrare la solidità finanziaria dei soggetti responsabili;
  • i lavori di realizzazione dell’impianto devono iniziare solo DOPO aver presentato istanza di partecipazione alle procedure competitive;
  • ai fini della partecipazione ai Bandi di gara (alle Procedure Competitive) occorre prestare una cauzione provvisoria e una definitiva da versare con le modalità stabilite dal GSE pubblicate con la news del GSE stesso del 20 maggio 2025 (link);
  • gli impianti, risultati in posizione utile nelle graduatorie, devono entrare in esercizio al massimo entro 21 mesi dalla pubblicazione delle graduatorie stesse; per gli impianti ove si sostituiscano eternit/amianto ci sono invece 26 mesi a disposizione; il mancato rispetto di questi termini temporali comporta l'applicazione di una decurtazione del prezzo di aggiudicazione dello 0,2% per ogni mese di ritardo per i primi nove mesi e dello 0,5% per i successivi sei mesi, nel limite massimo di quindici mesi;
  • la richiesta di accesso al meccanismo FERX Transitorio deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in esercizio pena la perdita del diritto agli incentivi.

Non è inoltre consentito accedere ad alcune imprese ad esempio quelle in difficoltà, ai soggetti richiedenti per cui ricorre una delle clausole di esclusione in quanto sottoposti ad esempio a divieto, decadenza o sospensione o per le quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea (maggiori dettagli nel Decreto FERX Transitorio e nelle regole operative del GSE (link)

Sono ammessi interventi di rifacimento integrale e potenziamenti di impianti esistenti, anche se, per questi ultimi, l’accesso è consentito limitatamente alla nuova sezione di impianto inerente il potenziamento.
Per interventi di rifacimento integrale si intendono realizzazioni di impianti ove, prima dell’avvio dei lavori, preesisteva un altro impianto fotovoltaico ove devono essere sostituiti integralmente sia i moduli fotovoltaici che gli inverter.

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4. Incentivi (prezzi di esercizio) per impianti al di sopra di 1 MWp

 

I prezzi di partenza sono fissati dal Decreto FERX Transitorio e sono, per il prezzo di esercizio inferiore 0,065 euro/kWh, per il prezzo di esercizio 0,08 euro/kWh e per il prezzo di esercizio superiore 0,095 euro/kWh.

Tali prezzi possono essere aggiornati in seguito a monitoraggio del GSE dell’andamento dei prezzi di mercato relativi alla realizzazione degli impianti.
Possono essere altresì aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del GSE sulla base dell’ultimo dato disponibile alla data di pubblicazione dei bandi stessi e relativo all'indice nazionale dei prezzi alla produzione dell’industria, per tener conto dell'inflazione media cumulata tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura.

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5. Procedure competitive (Bandi per impianti maggiori di 1 MWp)

 

Per ciascuna Procedura è previsto un periodo di sessanta giorni per la presentazione della domanda di accesso al meccanismo di supporto. Le graduatorie sono pubblicate entro i successivi novanta giorni. Sono previste almeno due Procedure all’anno.
È consentito presentare le preliminari manifestazioni di interesse alle Procedure per un massimo di tre volte ed esse vengono conteggiate anche in riferimento ai meccanismi di supporto successivi.
Nel caso in cui,nell’ambito della relativa procedura sia stata presentata un’offerta al di sotto del prezzo di esercizio e l’impianto non rientri in posizione utile nella relativa graduatoria, detta presentazione non viene
considerata ai fini del limite citato pocanzi.
Le domande di partecipazione ai Bandi vengono inviate al GSE allegando, oltre all’offerta di riduzione, alla cauzione provvisoria e ai documenti necessari per stabilire e verificare l’ammissibilità alla Procedura, anche una serie di documenti progettuali e amministrativi utili al GSE per la verifica dei criteri di priorità nella formazione della graduatoria. Per i documenti specifici da inoltrare si vedano le regole operative del GSE pubblicate con la news del 20 maggio 2025 (link)
Le graduatorie vengono formate dal GSE inizialmente ordinandole in modo crescente in base alle offerte di riduzione presentate; le offerte rientrano in posizione utile fino a saturazione del contingente approvvigionabile.
Nel caso in cui le istanze di partecipazione, complessivamente considerate, comportino il superamento del contingente messo a disposizione per la singola procedura di gara, il GSE applica, a parità di valore del ribasso percentuale offerto, nell’ordine, i seguenti ulteriori criteri di priorità:

  • rimozione integrale della copertura in eternit o comunque contenente amianto su cui è installato l’impianto;
  • interventi di rifacimento integrale e potenziamento su impianti esistenti realizzati in aree agricole sulla medesima area e a parità della superficie di suolo agricolo originariamente occupata;
  • impianti realizzati nelle aree identificate come idonee in attuazione dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
  • presenza di un sistema di accumulo dell’energia a servizio dell’impianto ovvero, in base alle regole operative del GSE, è necessario installare 4 kWh di capacità di accumulo per ogni kW di potenza fotovoltaica installata;
  • sottoscrizione di contratti di approvvigionamento di energia di lungo termine (Contratti PPA, Power Purchase Agreement) di durata pari almeno a 10 anni; i PPA sono contratti di compravendita di energia elettrica a lungo termine, stipulati tra un produttore di energia e un acquirente (generalmente un’azienda, un ente o un trader);
  • anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

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6. Modalità di erogazione degli incentivi (dei prezzi di aggiudicazione)

 

Il GSE eroga i prezzi di aggiudicazione secondo le seguenti modalità:

  • per gli impianti di potenza inferiore a 200 kW, sulla produzione netta immessa in rete, in forma di tariffa omnicomprensiva. I soggetti titolari possono richiedere, in alternativa, l’applicazione del regime del punto successivo;
  • per gli impianti di potenza superiore o uguale a 200 kW, l’energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato. Il GSE calcola la differenza tra il prezzo di aggiudicazione e il maggior valore tra zero e il prezzo di riferimento individuato nel prezzo del Mercato del Giorno Prima determinato nel periodo rilevante delle transazioni (nel seguito, periodo rilevante) e nella zona di mercato in cui è localizzato l’impianto contrattualizzato, e:  
    i. ove tale differenza sia positiva, eroga un corrispettivo pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete;
    ii. nel caso in cui tale differenza risulti negativa, conguaglia o provvede a richiedere al soggetto titolare un corrispettivo pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete.

Il prezzo di aggiudicazione è aggiornato dal GSE facendo riferimento all’inflazione registrata nell’arco temporale tra la data di pubblicazione del bando della relativa procedura competitiva e la data di entrata in esercizio attesa dell’impianto, mentre per gli impianti che accedono direttamente (impianti di potenza inferiore a 1 MWp) l’inflazione registrata nell’arco temporale tra la data di pubblicazione dei prezzi di esercizio da parte di ARERA e la data di entrata in esercizio dell’impianto.
Il GSE può inoltre aggiornare il prezzo di aggiudicazione anche in base all’inflazione registrata nell’arco temporale della durata del contratto incentivante FER X Transitorio (20 anni), a partire dalla data di entrata in esercizio dell’impianto.
Questo significa che gli incentivi (i prezzi di aggiudicazione) del FERX Transitorio non sono costanti per 20 anni ma variano, possono cioè sia crescere che scendere, in base all’inflazione e tale variazione vale generalmente nell’arco dei 20 anni di incentivazione.

Dal momento che gli impianti superiori a 1 MWp, per accedere all’incentivo, sono obbligati a partecipare al Mercato per il Servizio di Dispacciamento e al Dispacciamento, nel caso tali impianti ricevano Ordini di dispacciamento da TERNA o dai Gestori di rete inerenti lo spegnimento/sospensione degli impianti stessi in periodi in cui le condizioni di criticità di gestione della rete elettrica lo richiedano, il periodo di diritto all’incentivo è conseguentemente calcolato al netto delle ore totali in cui si è registrata tale sospensione.

Per impianti inferiori a 1 MWp, con accesso diretto agli incentivi, non c’è obbligo ma solo facoltà di partecipare al Servizio di Dispacciamento. Per gli impianti che non vi partecipano, nel caso ricevano ordini di spegnimento/sospensione degli impianti per esigenze di sicurezza della rete, l’incentivo FERX Transitorio è erogato, in tali periodi, in base all’energia producibile.

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7. Cumulabilità con altri meccanismi incentivanti

 

Il FERX Transitorio è cumulabile solo con:
a) contributi in conto capitale non eccedenti il 40% del costo dell'investimento ma nel solo caso di impianti di nuova costruzione; in tal caso il prezzo di aggiudicazione è rimodulato proporzionalmente e linearmente riducendolo fino al 35% ad esempio nel caso di contributo in capitale massimo del 40%;
b) fondi di garanzia e fondi di rotazione;
c) agevolazioni fiscali nella forma di credito di imposta o di detassazione dal reddito di impresa
degli investimenti in macchinari e apparecchiature.
In tali ultime due casistiche il prezzo di aggiudicazione è rimodulato proporzionalmente tenendo conto del valore della sovvenzione equivalente al conto capitale secondo le modalità definite nell’ambito delle regole operative del GSE.
Il FERX Transitorio è alternativo al meccanismo di scambio sul posto e a quello di Ritiro Dedicato.

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