0edbcf1299a57fc1ec7be0e9ca8d305700b74be1

© Studio Legale Aloé Biondi Fotovoltaico e Appalti - Via XXIV Maggio, 27 - 64021 Giulianova (TE)

Informativa LegaleInformativa sulla PrivacyInformativa sui Cookie

0edbcf1299a57fc1ec7be0e9ca8d305700b74be1

Iter semplificato di connessione fotovoltaico, novità 2023

Il pre-esistente iter semplificato di connessione degli impianti fotovoltaici ha subito ulteriori agevolazioni e novità entrate in vigore dal 1 febbraio 2023.

Di seguito è descritto che cos'è l'iter semplificato e le succitate novità.

  1. Introduzione
  2. ITER SEMPLIFICATO: D.M. 19 maggio 2015 e successive recenti modifiche e integrazioni del 2021 e 2022
  3. Il gestore di rete e la richiesta di connessione via web
  4. Iter semplificato: condizioni per potervi accedere
  5. Novità Iter semplificato 2023 e casi particolari: iter autorizzativo e quota d’obbligo
  6. Iter semplificato: il modello Unico e la risposta del Gestore di Rete
  7. Il gestore di rete comunica per noi
  8. Comunicazione da gestore di rete di impossibilità di avvio iter semplificato per presenza di lavori complessi
  9. Il regolamento di esercizio
  10. Allaccio dell’impianto e possibilità di allaccio “a distanza”
  11. OBBLIGO DI ITER SEMPLIFICATO

8609980ec4358dc705b518ee331a0f2052a9989d

1. Introduzione

 

Se decidiamo di realizzare un impianto fotovoltaico sul tetto della nostra abitazione occorrerà scegliere, se non l’abbiamo già fatto, un professionista che oltre a seguirci eventualmente a livello progettuale, debba anche gestire per noi l’iter amministrativo. Per un impianto fotovoltaico occorrerà infatti effettuare   determinate azioni burocratiche tali da permetterci generalmente di: 

  • ottenere le autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto stesso; 
  • connetterlo alla rete elettrica nazionale;
  • dichiararlo al GSE alfine della stipulazione della convenzione di Ritiro Dedicato o di quella di  Scambio Sul Posto (fin quando ci sarà possibile accedere a tale meccanismo) o ancora per la richiesta delle forme di incentivazione dedicate al cosiddetto autoconsumo diffuso, di prossima emanazione statale (questi ultimi incentivi sostituiranno il meccanismo di Scambio Sul Posto che, da allora, cesserà di esistere).

Si tratta, specie per impianti di taglia in potenza non rilevante, di varie fasi successive, perlopiù burocratiche, che coinvolgono diversi enti tra cui il gestore di rete elettrica locale (o distributore), la Pubblica Amministrazione (essenzialmente il Comune ove sarà localizzato l’impianto), l’operatore Terna (attraverso il portale di censimento telematico degli impianti di produzione cosiddetto GAUDI’) e il già citato GSE (per richiedere l’attivazione della convenzione di Scambio Sul posto).  

 

Per impianti superiori a 20 kW di potenza è inoltre necessaria la costituzione e denuncia di apertura della cosiddetta Officina di Energia elettrica nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

 

Tale attività amministrativa è la sola che non è stata semplificata e non rientra perciò nella descrizione che seguirà inerente il cosiddetto iter semplificato di connessione; è perciò comunque demandato al produttore fotovoltaico di farsi carico, come accade già, delle specifiche citate attività di denuncia che nella fase finale permettono l’ottenimento della cosiddetta licenza fiscale di esercizio. 

[indice]

06011c109fcc17506e83606a4095900f2e2bca66

2. ITER SEMPLIFICATO: D.M. 19 maggio 2015 e successive recenti modifiche e integrazioni del 2021 e 2022

 

Rispetto a qualche anno addietro, le fasi amministrative e le relative tempistiche sono nettamente migliorate (specie dopo il termine degli incentivi in conto energia agli impianti fotovoltaici). Inoltre per i piccoli impianti residenziali che rispettano determinati requisiti, attraverso il decreto ministeriale 19 maggio 2015 e i successivi recenti decreti (Art. 25 D.lgs. 199/2021, Art. 10 del D.L. 17/2022 e D.M. 2 AGOSTO 2022, N. 297) è stata introdotta una procedura semplificata di connessione degli impianti stessi che riduce sensibilmente fasi, costi e tempi di realizzazione e allaccio. Tale iter riguarda la realizzazione, la connessione e l'esercizio di impianti fotovoltaici fino a 200 kW di potenza e razionalizza lo scambio di informazioni fra Comuni, Gestori di Rete, Terna e GSE permettendo all’utente di avere un unico interfacciamento con il solo gestore di rete.
Le recenti modifiche e ulteriori agevolazioni all’iter semplificato sono entrate in vigore dal 1 febbraio 2023. 

[indice]

3791c0fcdf5291a45b1bcee657f96f2e2c2ae58b

3. Il gestore di rete e la richiesta di connessione via web

 

Per connettere il nostro impianto fotovoltaico, occorrerà stabilire innanzitutto chi è il “gestore di rete” (o “distributore”)  di riferimento che gestisce la porzione di rete elettrica pubblica a cui è collegata la nostra attività/stabilimento o la nostra abitazione.

 

Per non confondersi occorre stabilire bene le differenze fra i soggetti “gestore di rete” (o “distributore”) e “fornitore” (o “venditore”) di energia elettrica; quest’ultimo è quello riportato nell’intestazione della nostra bolletta; generalmente non ha nulla a che vedere con chi gestisce a livello tecnico la rete: il fornitore è infatti colui al quale paghiamo l’energia elettrica (che quindi ce la vende) mentre il gestore di rete (o Distributore) amministra appunto la rete stessa ad esempio in caso di guasti, anomalie o, come in questo caso, coordinando e gestendo la connessione del nostro impianto fotovoltaico alla rete pubblica.

 

Per determinare con certezza il gestore di rete relativo alla nostra utenza è necessario accedere al portale web ufficiale di ARERA, cliccare su OPERATORI poi su RICERCA OPERATORI, cliccare il pulsante “PER TERRITORIO”, selezionare “Distributori” sotto il campo ELETTRICITÀ ed inserire Regione, Provincia e Comune ove sarà localizzato l’impianto fotovoltaico. 

 

Il gestore più presente sul territorio italiano è senz’altro e-distribuzione S.p.A. (dall’ex ragione sociale: Enel Distribuzione S.p.a.). Tale gestore mette a disposizione un apposito canale web denominato Portale Produttori con cui è possibile gestire le varie fasi tecniche e comunicative dell’iter di connessione del nostro impianto. Altri gestori hanno propri canali web allo scopo, oppure possono anche prevedere che la gestione avvenga in maniera tradizionale (con posta raccomandata A/R o a mezzo PEC) ma il legislatore, nel caso si possa procedere con l’iter semplificato, ha imposto che lo scambio informativo e documentale fra produttore fotovoltaico e gestore di rete, debba necessariamente avvenire in maniera telematica (portali web dedicati o scambio mail/PEC).

 

Per le procedure di utilizzo pratico e specifico dei portali web o delle modalità di comunicazione coi gestori inerenti l’iter di allaccio in rete dell’impianto, occorre far riferimento alle apposite guide e manuali sui siti web dei rispettivi gestori.

[indice]

20c8e1fd57bfcd949a7f7c4a77127e624c4a6541

4. Iter semplificato: condizioni per potervi accedere

 

E’ possibile impiegare tale iter sintetico se per l’impianto e il punto di connessione elettrico dello stesso (l’utenza elettrica esistente) sono soddisfatte contemporaneamente tutte le seguenti condizioni: 

  • a)   l’impianto deve essere realizzato presso clienti finali che dispongono già di un’utenza elettrica (un contatore) attiva in prelievo; non è il caso invece di nuove utenze ancora prive di contatore (ad esempio per abitazioni/stabilimenti appena realizzati) o per chi possiede un contatore elettrico relativo ad un’utenza dismessa (disattivata) in passato;
  • b)   l’intervento finale in conseguenza di una realizzazione ex novo di un impianto fotovoltaico, o delle opere effettuate per potenziare un impianto fotovoltaico pre-esistente, non deve dar luogo ad un impianto fotovoltaico risultante che nel complesso abbia una potenza nominale che superi i 200 kW;
  • c)   il sito sul quale sorge l’impianto fotovoltaico non deve rientrare in particolari aree vincolate in base al Codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42); nello specifico si tratta di impianti fotovoltaici installati in aree o immobili di cui all’Art. 136 comma 1, lettere b) e c) del citato Codice ovvero le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del d. lgs n. 42 del 2004, che si distinguono per la loro non comune bellezza, i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; per installazioni rientranti in tali casistiche vincolate, non si può usufruire dell’iter semplificato e la realizzazione dell’intervento è consentita solo previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente; unica eccezione a ciò (che dunque non è sottoposta ad autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati) riguarda i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici [lettera c) dell’Art. 136 comma 1, del succitato Codice] in cui l’installazione di pannelli integrati nelle coperture e non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale;
  • d)   ai fini della connessione alla rete pubblica dell’impianto fotovoltaico, si sia in presenza esclusivamente di “lavori semplici” (ai sensi del TICA -Testo Integrato Connessioni Attive- ovvero l’Allegato A alla Delibera ARERA ARG/elt 99/08 e s. m. e i.) limitati all’installazione del gruppo di misura di produzione.

Se le prime 3 condizioni sono tutte contemporaneamente soddisfatte, è dunque possibile richiedere l’iter semplificato utilizzando il cosiddetto Modello Unico; affinché sia applicato effettivamente tale iter, è necessario però che anche l’ultima condizione si verifichi. 

 

L’ultima condizione, infatti, è la sola che non può essere verificata a priori da coloro i quali intendono realizzare un impianto fotovoltaico sfruttando l’iter semplificato; l’informazione sul tipo di lavori del gestore di rete, come si vedrà in seguito, è infatti ottenibile con certezza solo in seguito alla ricezione del preventivo di connessione da parte del gestore di rete stesso o alla sua formalizzazione della risposta ufficiale alla richiesta di connessione in iter semplificato (in seguito a relativa istanza da parte del produttore).

 

Da ciò deriva, di fatto, che il numero di condizioni preventive alla richiesta di iter semplificato (cioè dal punto di vista del richiedente/produttore fotovoltaico) si riduce da 4 a 3. Ciò anche in virtù della considerazione, come si vedrà in seguito, che al solo verificarsi delle prime 3 condizioni, è obbligatorio, per il produttore fotovoltaico, richiedere l’iter semplificato al gestore di rete.

[indice]

3e00aed18bc6f52bd7362ad0b3ec493f8986178f

5. Novità Iter semplificato 2023 e casi particolari: iter autorizzativo e quota d’obbligo

 

Differentemente dalle prime versioni di emanazione legislativa dell’iter semplificato, nel 2022 sono state eliminate le condizioni inerenti la modalità di installazione dei moduli fotovoltaici, ad es. il vincolo di complanarità al tetto/copertura anche nelle zone A (centri e nuclei storici).

 

Adesso i moduli fotovoltaici possono essere posti sulla copertura di un edificio in modo complanare o meno al tetto; anche sistemi fotovoltaici “a cavalletto” possono dunque essere realizzati mediante l’iter semplificato; non solo: è possibile piazzare i moduli fotovoltaici anche su una struttura o manufatto fuori terra diverso da un edificio, ivi incluse le relative pertinenze. In tale classificazione rientrano ad esempio le pensiline, le pergole, le tettoie…

 

Per tali manufatti strutturali, se necessario, è comunque obbligatorio procedere a richiedere ed ottenere il relativo titolo edilizio/autorizzativo (permesso di costruire, SCIA, deposito al Genio Civile, ecc.) in quanto spesso sorgono altre esigenze e normative che lo impongono.

 

In tutte quelle situazioni in cui i citati titoli autorizzativi sono imprescindibili, è necessario precisare che l’iter semplificato può comunque essere impiegato ma unicamente se esso ha per oggetto il solo piazzamento dei pannelli fotovoltaici su tali manufatti (già esistenti) i quali sono stati autorizzati, invece, con diversi Titoli edilizi (come detto, ad esempio, permesso di costruire, SCIA…). In altri termini, in generale, non è possibile ricorrere all’iter semplificato includendo, nelle opere di realizzazione dello stesso, anche i manufatti strutturali sui quali verranno poi piazzati i pannelli fotovoltaici.

 

Da questa considerazione ne deriva anche che nel caso si sia ad esempio utilizzato un permesso a costruire per la realizzazione di una pensilina e, nella descrizione delle opere dello stesso, si sia incluso pure il piazzamento dei pannelli fotovoltaici sulla copertura della pensilina (si sia inserito perciò anche la realizzazione ed esercizio dell’impianto fotovoltaico all’interno del permesso a costruire), in tal caso, indirettamente, ai fini della connessione alla rete elettrica dell’impianto fotovoltaico, non può essere impiegato l’iter semplificato; questo è vero dal momento che se, al contrario, lo si facesse, il gestore di rete, nell’ambito dell’iter semplificato, comunicherebbe al Comune (per nostro conto) la realizzazione di un impianto fotovoltaico che il Comune stesso ha già autorizzato con la presentazione e rilascio del permesso a costruire. In altri termini non è possibile avere due richieste ovvero due titoli autorizzativi (diversi) aventi ad oggetto la medesima esatta opera di installazione di impianto fotovoltaico. L’iter semplificato può tornare ad essere impiegato, banalmente, se si ha l’accortezza di non includere la realizzazione dell’impianto fotovoltaico all’interno del titolo autorizzativo (es. permesso a costruire) presentato al Comune/Enti preposti per realizzare la citata pensilina del succitato esempio.

 

Un caso analogo ma di riflessione differente, è quello relativo alla cosiddetta quota d’obbligo fotovoltaica (di cui all’ Art. 11 del D.Lgs. 28/2011 e s. m. e i.) per cui, in caso di nuova costruzione o di ristrutturazione rilevante, ai sensi del Decreto 28/2011 è obbligatorio dotare il nuovo edificio o quello ristrutturato di un impianto fotovoltaico di una determinata potenza; in tali casistiche, essendo generalmente necessario, per realizzare nuove abitazioni/costruzioni o per ristrutturarle in modo rilevante, di titoli autorizzativi quali permesso a costruire o SCIA, si verifica che la realizzazione dell’impianto fotovoltaico è inclusa obbligatoriamente, per definizione, all’interno dell’oggetto di tali Titoli autorizzativi; in caso contrario, infatti, la mancata inclusione del fotovoltaico, fra i lavori complessivi inerenti il Titolo Autorizzativo, comporterebbe, sempre per il D.Lgs.28/2011, il mancato rilascio delle autorizzazioni da parte degli Enti pubblici coinvolti, non essendo, per l’appunto, presente il citato obbligo installativo. La conclusione alla siffatta descritta casistica è quella per cui in caso di “quota d’obbligo” fotovoltaica, di fatto, non è possibile usufruire dell’iter semplificato, per analogia con la citata motivazione descritta in precedenza inerente la duplicazione di richiesta autorizzativa per una stessa opera (l’impianto fotovoltaico).

 

Dal 2021, non è più obbligatorio sottoscrivere la convenzione di Scambio Sul Posto del GSE per poter usufruire di tale iter (in primis per la futura sostituzione di tale meccanismo del GSE con quello degli incentivi per l’autoconsumo diffuso, quando il legislatore li definirà).

 

Per l’impianto fotovoltaico da realizzare o per il suo potenziamento è dunque possibile richiedere al GSE uno qualunque fra i meccanismi di valorizzazione economica esistenti ovvero Ritiro Dedicato, oppure uno fra Scambio Sul Posto o incentivazione dedicata all’autoconsumo diffuso (quando questi ultimi incentivi verranno emanati dal legislatore e sostituiranno, contestualmente, lo Scambio Sul Posto); è possibile anche non optare per la cessione al GSE dell’energia prodotta non autoconsumata ovvero venderla sul Mercato elettrico, direttamente o mediante soggetti intermediari come i PPA - Power Purchase Agreement.

[indice]

cc53cbbb722922316072e2c0ad5ae81bea20a726

6. Iter semplificato: il modello Unico e la risposta del Gestore di Rete

Il modello Unico è un documento costituito da una PARTE I recante i dati da fornire al gestore prima dell'inizio dei lavori e da una PARTE II con i dati da fornire alla fine dei lavori, sempre al gestore. Le parti I e II del Modello Unico sono trasmesse dal soggetto richiedente al gestore di rete competente solo per via informatica. Oltre ai dati richiesti, nella PARTE I occorre allegare anche uno Schema elettrico unifilare dell’impianto (firmato da tecnico abilitato/progettista) e un documento d’identità. Con l’invio di tale prima parte non è necessario effettuare pagamenti iniziali come nel caso del vecchio iter tradizionale di connessione. Attraverso l’iter semplificato inoltre sarà poi il Gestore di rete e non più l’utente (il richiedente) a interagire con GSE, Terna e Comune.

 

Il gestore di rete, entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della PARTE I del Modello Unico, effettua le verifiche del caso ovvero controlla se per l'impianto sono necessari "lavori semplici" per la connessione limitati all'installazione del gruppo di misura di produzione; se non sussistono criticità sulla linea elettrica, l’iter semplificato viene quindi effettivamente avviato e in tal caso il gestore di rete (entro 20 giorni lavorativi dall’invio della PARTE I) informa di ciò il "soggetto richiedente" ovvero l’utente che ha richiesto la connessione (definito anche "produttore") che è così sollevato dalle altre normali attività comunicative ai diversi Enti.

 

Nel caso invece in cui la connessione dell’impianto preveda lavori complessi (non limitati alla sola installazione del contatore di produzione) e non semplici, il gestore ne dà motivata informazione al richiedente, predispone il normale preventivo di connessione (così come nel caso di iter tradizionale di connessione) e addebita al richiedente il corrispettivo per l’ottenimento del preventivo (così come previsto sempre nell’iter tradizionale). Di fatto, d’ora in poi ci si riporta, a livello procedurale, agli stessi passaggi previsti nel caso di iter tradizionale, non potendo avviare quello semplificato. 

[indice]

7. Il gestore di rete comunica per noi

 

Il gestore di rete a questo punto, con l’iter semplificato, provvede ad effettuare tra l’altro le azioni che con le procedure ordinarie avremmo dovuto effettuare noi o chi per noi; esso provvede infatti a: 

  • inviare copia della PARTE I del modello unico al Comune, tramite PEC; 
  • caricare i dati dell'impianto sul portale Gaudì di Terna;
  • inviare copia del Modello Unico anche al GSE;
  • addebitare al soggetto richiedente gli oneri per la connessione costituiti dalla cifra di 100,00 € +iva; l’addebito avviene automaticamente in quanto sulla parte I del Modello Unico il produttore indica tra l’altro un suo IBAN ed autorizza il gestore al prelievo della quota necessaria alla connessione;
  • inviare copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente (produttore); 
  • inviare i dati dell'impianto anche alla Regione, tramite PEC, qualora ne ricorrano le condizioni.

[indice]

8. Comunicazione da gestore di rete di impossibilità di avvio iter semplificato per presenza di lavori complessi

 

Dopo l’invio al gestore di rete del Modello Unico PARTE I, il gestore potrebbe comunicare l’impossibilità di avvio dell’iter semplificato in quanto vi è la necessità di svolgere lavori complessi.
L’aver richiesto tale iter semplificato però, ha il vantaggio legato al fatto che le norme prevedono comunque che il gestore di rete, dopo l’accettazione del preventivo da parte del richiedente, effettui, per conto del richiedente stesso, le operazioni citate nel paragrafo precedente cioè inviare la PARTE I del Modello Unico a Comune e GSE, caricare i dati dell'impianto su Gaudì, inviare copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente (produttore); inviare i dati dell'impianto anche alla Regione, qualora ne ricorrano le condizioni.

[indice]

8ccabe129b5a4eae039382fcba551c4f4de5cfe7

9. Il regolamento di esercizio

A questo punto il gestore di rete mette a disposizione del richiedente il cosiddetto regolamento di esercizio, un documento in grossa parte precompilato che il produttore completa nei campi e negli allegati richiesti.
Generalmente si tratta di informazioni e allegati tecnici inerenti l’impianto fotovoltaico così come effettivamente realizzato. Gli allegati del regolamento di esercizio riguardano solitamente:

  • --->dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di generazione ovvero dell’impianto fotovoltaico (ai sensi del D.M. 22/01/08, n. 37) rilasciata dall’installatore;
  • --->dichiarazione di conformità dei componenti installati (inverter, sistemi di protezione di interfaccia…) rilasciata dagli enti accreditati, attestanti la conformità dei dispositivi alla norma CEI 0-21;
  • --->rapporto di prova (o test report) sul campo inerente gli inverter installati o le protezioni esterne di rete (cosiddetti SPI, sistemi di protezione di interfaccia);
  • --->schema elettrico unifilare dell’impianto così come realizzato con firma e timbro di progettista o tecnico abilitato.

 [indice]

5075ca3ca06901c6689e688b60fe80ab3792f998

10. Allaccio dell’impianto e possibilità di allaccio “a distanza”

 

Terminati i lavori di realizzazione dell'impianto, il soggetto richiedente trasmette quindi al gestore di rete il regolamento di esercizio e la PARTE II del Modello Unico. In fase di presentazione della PARTE II, il soggetto richiedente, prende visione e accetta anche il contratto per l'erogazione di uno degli eventuali servizi (Scambio sul Posto, Ritiro Dedicato, incentivazione per autoconsumo diffuso) forniti dal GSE e messo a disposizione dal gestore di rete.

Inviati tali documenti, il gestore di rete li controlla e se non sussistono eventuali errori o anomalie procede, entro 10 giorni lavorativi, all’attivazione dell’impianto di produzione. Il gestore di rete si reca quindi ove è stato realizzato l’impianto e installa il contatore di produzione, riprogramma quello già presente di scambio (affinché contabilizzi sia il flusso di energia in prelievo che quello in immissione) ed avviene poi la relativa messa in funzione dell’impianto fotovoltaico. Successivamente alla connessione il gestore di rete provvede a:

  • inviare copia della PARTE II del Modello Unico al Comune, tramite PEC;
  • inviarne copia al GSE per il perfezionamento della richiesta di uno dei servizi gestiti dal GSE stesso; 
  • comunicare sul portale Gaudi' l'avvenuta entrata in esercizio, validando i dati definitivi dell'impianto; 
  • inviare copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente.

Si segnala che al momento, sul citato Modello Unico, stabilito dal legislatore, non compaiono sezioni specifiche riferite alla compilazione di dati inerenti il potenziamento di impianti fotovoltaici pre-esistenti, nonostante l’iter semplificato sia previsto in generale anche per tali eventualità. Fino ad un’azione correttiva del legislatore al momento si è dunque di fatto impossibilitati ad adoperare l’iter semplificato per tali casistiche.

ALLACCIO “A DISTANZA” DA PARTE DEL GESTORE DI RETE

Una novità introdotta dalla delibera ARERA 361/2023/R/EEL, del 3 agosto 2023 è la possibilità di allaccio “a distanza” da parte dei gestori di Rete, In sostanza, qualora ricorrano le condizioni di seguito, si introduce la possibilità per il Gestore di poter soprassedere al sopralluogo sul posto ai fini dell’effettiva connessione ed entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico.
Tale possibilità è prevista solo nel caso di impianti di produzione inferiori a 20 kW per i quali valgono tutte le seguenti 4 condizioni:

  • non sono sottoposti al regime delle accise e, conseguentemente, non sono tenuti agli obblighi e agli adempimenti previsti dagli articoli 53 e seguenti del Testo Unico delle Accise;
  • accedono al Mercato elettrico come unica UP;
  • non accedono agli incentivi erogati dal GSE che richiedono la misura dell’energia elettrica prodotta;
  • non condividono il punto di connessione con altre UP.

Qualora siano verificati tutti i succitati vincoli, il Gestore di Rete ha la facoltà di sostituire le verifiche in loco (e la redazione del relativo verbale di attivazione) con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente la connessione ovvero il produttore dichiara la conformità dell’impianto di produzione alle Norme tecniche del CEI, alla normativa vigente, nonché la corrispondenza con quanto già dichiarato in sede di presentazione della richiesta di connessione.

[indice]

f046c9dbdd66369aa9c1f95dab74dbb1ffea63d6

11. OBBLIGO DI ITER SEMPLIFICATO

L’impiego dell’iter di connessione in modalità semplificata è obbligatorio qualora ricorrano le condizioni dei primi 3 punti citati in precedenza; non è possibile quindi scegliere in alternativa il vecchio iter tradizionale. Stabilire perciò con esattezza se si può (anzi “se si deve”) adottare la procedura semplificata o meno, è fondamentale: la scelta di tale iter non è, difatti, una facoltà del richiedente ma un obbligo normativo.

 

[indice]

© Studio Legale Aloé Biondi Fotovoltaico e Appalti - Via XXIV Maggio, 27 - 64021 Giulianova (TE)

Informativa LegaleInformativa sulla PrivacyInformativa sui Cookie