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Quota d'obbligo fotovoltaico, novità 2023

L'obbligo di installazione di impianti a fonti rinnovabili, in particolare fotovoltaici, presso nuovi edifici o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, esiste già dal 2010 ma dall'anno 2023 tali vincoli sono stati ulteriormente accresciuti dal legislatore. Di seguito è descritta cos'è la quota d'obbligo, riferita, nello specifico, ad impianti fotovoltaici.

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  1. Fotovoltaico e quota d’obbligo
  2. Ambito di applicazione e novità introdotte dal Decreto Legislativo 199/2021
  3. Esclusioni al rispetto della quota d’obbligo
  4. Produzione di energia TERMICA
  5. Produzione di energia ELETTRICA: quota d’obbligo
  6. Obblighi inerenti la zona di installazione e le caratteristiche degli impianti a fonti rinnovabili
  7. Ambiguità sulla definizione di potenza
  8. Casi particolari di impossibilità di osservanza degli obblighi
  9. Ambiguità interpretativa
  10. Conseguenze al mancato rispetto della quota d’obbligo
  11. Vantaggi per un rispetto virtuoso della quota d’obbligo

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1. Fotovoltaico e quota d’obbligo

 

Forse non tutti sono al corrente che oggi per le nuove abitazioni private o per tutti i nuovi edifici in genere (ad esempio ad uso industriale, per un’attività, degli uffici…) c’è l’obbligo di dotare le suddette costruzioni sia di impianti per la produzione di energia termica che di impianti per la produzione di energia elettrica entrambi alimentati, almeno in parte, da fonti rinnovabili. Tale vincolo sussiste anche nel caso in cui avvengano ristrutturazioni rilevanti di un edificio esistente.

 

Di seguito ci soffermeremo a descrivere i vincoli riguardanti la taglia minima di potenza obbligatoria in kW (chiloWatt) inerente  l’installazione di un impianto fotovoltaico nei casi citati; un sistema fotovoltaico permette infatti di soddisfare proprio il summenzionato obbligo di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili (il sole). 

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2. Ambito di applicazione e novità introdotte dal Decreto Legislativo 199/2021

 

L’obbligo di installazione, sopra o  all'interno dell'edificio  o nelle relative pertinenze, di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile è stato introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 e s. m. e i. (noto anche come “Decreto Romani”); esso si applica inerentemente a:

  • realizzazione di nuovi edifici;
  • edifici sottoposti a “ristrutturazioni rilevanti”;

In ambedue i casi la decorrenza dell’obbligo riguarda tutte le iniziative per le quali la richiesta del pertinente titolo autorizzativo sia stata presentata successivamente al 30 maggio 2012.

 

Il Decreto definisce edificio sottoposto a “ristrutturazione rilevante”:

  • a) un edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro;
  • b) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.

 

Il Decreto Legislativo 199/2021, ha recentemente modificato in modo importante il citato Decreto Romani, ponendo vincoli e limiti più stringenti circa l’adozione di fonti rinnovabili nei casi citati.

 

Tali nuovi valori di rispetto valgono per tutti gli edifici che verranno realizzati ex novo o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, sulla base di un titolo edilizio presentato dal 13 giugno 2022

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3. Esclusioni al rispetto della quota d’obbligo

 

Agli obblighi in oggetto NON sono soggetti:

  • gli edifici con allacci a rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente;
  • gli edifici sottoposti alle cosiddette ristrutturazioni importanti di primo livello definite come quelle ristrutturazioni in cui l’intervento riguarda più del 50% della superficie disperdente e, contemporaneamente, vada a modificare l’intero impianto dell’edificio (impianto di riscaldamento, ndr); la modifica dell’impianto non è intesa come la sola sostituzione del generatore, ma la modificazione di tutti i sottosistemi che lo compongono cioè emissione, regolazione, distribuzione, accumulo e generatore;
  • gli edifici o costruzioni non soggetti all’APE (Attestato di Prestazione Energetica);
  • gli edifici di cui alla Parte seconda e all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ovvero: “Immobili ed aree di notevole interesse pubblico […] b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici[…]n.d.r.), e a quelli specificamente individuati   come   tali   negli   strumenti urbanistici, solo qualora però il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici.

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4. Produzione di energia TERMICA

 

Il “Decreto Romani” così come modificato dal D.Lgs. 199/2021, stabilisce i limiti minimi di copertura da fonti rinnovabili che devono essere garantiti per ciò che concerne la produzione di energia termica ed elettrica necessaria agli edifici in oggetto.

 

Per quanto riguarda gli impianti per la produzione di energia termica, gli edifici dovranno essere progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva. Prima del D.Lgs. 199/2021 la percentuale era del 50%.

 

Per quanto concerne gli edifici pubblici, la percentuale di cui sopra sale al 65%.

 

Gli obblighi di cui sopra non possono essere assolti con dispositivi che producono calore per effetto Joule (non sono perciò ammesse resistente elettriche). In altri termini sono esplicitamente proibite soluzioni che per l’assoluzione degli obblighi termici impieghino, come fonti rinnovabili, sistemi rinnovabili che generino solamente energia elettrica che venga poi utilizzata a sua volta per produrre energia termica; un impianto fotovoltaico che alimenta ad esempio un bollitore elettrico per acqua calda sanitaria del tipo “a resistenza” (cioè che riscalda l’acqua per effetto Joule) non contribuisce perciò al conteggio inerente la quota minima obbligatoria di fonte rinnovabile inerente la produzione di energia termica; in tal caso si dovranno perciò installare ad esempio dei pannelli (o collettori) solari termici.

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5. Produzione di energia ELETTRICA: quota d’obbligo

 

Il Decreto fissa la potenza d’obbligo minima (P) degli impianti di produzione elettrica, alimentati da fonte rinnovabile, che devono essere installati obbligatoriamente sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze; tale potenza detta comunemente quota d’obbligo, è misurata in kW (chiloWatt) ed è calcolata secondo la seguente formula:

 

P=k x S

 

che può essere riscritta, più comodamente, anche come:

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  • “S” rappresenta la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno ovvero la proiezione al suolo della sagoma dell’edificio, misurata in metri quadri. Nel calcolo della superficie in pianta non si tengono in considerazione le pertinenze, sulle quali tuttavia è consentita l’installazione degli impianti.
  • “k” e “w” sono uguali a:
    0,025 per gli edifici esistenti (w=40);
    0,05 per gli edifici di nuova costruzione (w=20);
    0,0275 per gli edifici pubblici esistenti (w=36,4);
    0,055 per gli edifici pubblici esistenti di nuova costruzione (w=18,2).

 Ragionando con la formula in cui è presente “w”, è più immediato comprendere quanti kW di impianto fotovoltaico sono necessari per ogni metro quadro di superficie di un’abitazione. Ad esempio per nuovi edifici (non Pubblici), è obbligatorio installare 1 kW di potenza di fotovoltaico ogni 20 metri quadri di superficie in pianta della costruzione. Prima del D.Lgs. 199/2021 il “w” per edifici esistenti e di nuova costruzione (non Pubblici) valeva 50 (obbligo di 1 kW ogni 50 metri quadri) e dunque, rispetto all’attuale 20, è aumentato del 150% cioè più del doppio!

 

Effettuando ancora un paragone, avendo ad esempio una nuova abitazione con 100 metri quadri di superficie in pianta, prima del D.lgs 199/2021 occorrevano 2 kW obbligatori di impianto fotovoltaico (100 diviso 50), ora occorrono 5 kW (100 diviso 20), come detto, più del doppio.

 

L’esempio invita a soffermarsi sulle parole del Decreto “gli edifici dovranno essere progettati e realizzati in modo da garantire…”; nello specifico, si esprime in qualche modo che la progettazione delle costruzioni dovrà essere diretta a permettere il raggiungimento degli obblighi di installazione di rinnovabile e dunque, in altri termini, si dovrà porre particolare attenzione, ad esempio, all’orientamento dell’edificio ed alla morfologia nonché all’esposizione del tetto, studiando soluzioni con ampie falde rivolte a sud, prive di ostacoli ombreggianti cioè spostando questi ultimi (canne fumarie, abbaini), in zone che non creino coni d’ombra.

 

Si noti che la quota d’obbligo è intesa come una potenza minima che non vieta perciò di realizzare un impianto di potenza (o “taglia”) maggiore.

 

Il Decreto Romani fissa inoltre che le leggi regionali possano stabilire anche eventuali incrementi (non riduzioni) dei valori della quota P stabilita dal Decreto stesso.

 

L’impianto fotovoltaico è la tipologia di impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile che viene maggiormente utilizzata ai fini del soddisfacimento della quota d’obbligo; ciò non vieta comunque di adottare altre soluzioni quali ad esempio l’eolico (o anche il mini eolico o il micro eolico, specie per abitazioni private).

 

Il D.lgs 199/2021 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2024, i succitati obblighi saranno rideterminati con cadenza almeno quinquennale, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica. Quest’ultima riguarda ad esempio i rendimenti dei pannelli fotovoltaici, crescenti nel tempo proprio per la citata evoluzione, che permettono, a parità di loro superficie installata, di avere una maggiore potenza elettrica.

 

Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati nell’ambito dei vincoli del Decreto Romani, accedono agli incentivi statali (ad esempio i vecchi del conto energia per il fotovoltaico o i nuovi inerenti l’autoconsumo diffuso/comunità energetiche) limitatamente alla quota eccedente quella definita obbligatoria per il decreto Romani stesso. 

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6. Obblighi inerenti la zona di installazione e le caratteristiche degli impianti a fonti rinnovabili

 

Gli impianti a fonti rinnovabili installati per adempiere agli obblighi in oggetto devono essere realizzati all’interno o sugli edifici ovvero nelle loro pertinenze.

 

Per pertinenza si intende la superficie comprendente l’impronta a terra dei fabbricati e un’area con essi confinante comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta.

 

Gli impianti fotovoltaici installati a terra NON concorrono al rispetto dell’obbligo.

 

Nel caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti su tetti a falda, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. Nel caso di tetti piani, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli o dei collettori, deve risultare non superiore all'altezza minima della balaustra perimetrale. Qualora non sia presente una balaustra perimetrale, l'altezza massima dei moduli o dei collettori rispetto al piano non deve superare i 30 cm.  

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7. Ambiguità sulla definizione di potenza

 

Il Decreto, riporta il termine potenza elettrica pur non specificando quale sia la definizione esatta di potenza da prendere in considerazione in base a differenti tipologie di impianti rinnovabili (fotovoltaico, eolico…)

 

Dall’anno 2019, le norme CEI, per gli impianti fotovoltaici, hanno ridefinito la loro potenza nominale in modo più vicino alla realtà stabilendo che sia, in sostanza, il valore minimo fra la somma delle potenze dei pannelli fotovoltaici e la somma delle potenze in uscita dal o dagli inverter. Altri Decreti statali, attuativi e non, si sono ultimamente quasi tutti adeguati ed uniformati a tale definizione del CEI; per analogia con tale orientamento generale, consigliamo di riferirci anche noi a tale definizione. È comunque doveroso informare che prima del 2019, ci si riferiva in generale alla somma delle potenze dei singoli pannelli fotovoltaici e dunque tale definizione di potenza elettrica resta comunque alternativa. 

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8. Casi particolari di impossibilità di osservanza degli obblighi

 

L'impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione descritti, deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di progetto e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.

 

In tali casi ci sono comunque dei particolari criteri da rispettare per la cui descrizione, a causa della loro tecnicità, si rimanda al D.lgs 199/2021.

 

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9. Ambiguità interpretativa

 

Il Decreto Romani all’Articolo 11 recita:

 

“[…]Nelle zone A del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, (ovvero “le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”, n.d.r.) le soglie percentuali di cui all'Allegato 3 sono ridotte del 50 per cento[..]”.

 

Un errore a cui spesso ci si trova di fronte (anche in vari articoli presenti sul web) è quello di considerare tale riduzione del 50 % sia in riferimento ai vincoli del Decreto legati alla produzione di energia termica, sia per quelli della produzione di energia elettrica.

 

In realtà analizzando l’Allegato 3 del Decreto Romani si nota che le “soglie percentuali” compaiono solo in riferimento alla trattazione degli obblighi minimi inerenti la produzione di energia termica da fonti rinnovabili; nelle regole sui vincoli minimi per la produzione elettrica (da noi citati precedentemente) non compaiono invece termini o soglie percentuali. Da tale osservazione se ne deduce perciò che la citata riduzione del 50 % su beni storici, artistici o ambientali sembrerebbe non riguardare anche direttamente la quota d’obbligo P sopra definita (non riguarda perciò ad esempio la taglia minima d’obbligo di un impianto fotovoltaico).

 

Tuttavia l’evidente ambiguità e l’importanza dell’argomento, ci invita a consigliare di approfondire tale questione, qualora ne ricorra il caso, con le autorità competenti (Comune, Regione…).

 

Ciò anche perché il presunto comune errore interpretativo era anche presente nelle regole applicative del GSE inerentemente il quarto e quinto conto energia che in merito alla quota d’obbligo P recitavano infatti:

 

“[…]mentre per le zone A del Decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n.1444 , la quota d’obbligo P è ridotta del 50%. […]”.

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10. Conseguenze al mancato rispetto della quota d’obbligo

 

Fin qui si è parlato di “data di presentazione della richiesta edilizia” in quanto il mancato rispetto della quota d’obbligo non viene eventualmente verificato (e sanzionato) al termine della realizzazione della nuova costruzione o ristrutturazione; esso deve invece essere esplicitamente previsto nel progetto (documenti, relazioni e tavole progettuali) inerente il titolo autorizzativo stesso; tale progetto, come noto, deve essere presentato alla pubblica amministrazione (ad esempio il Comune) ed agli enti competenti, che qualora non rilevino la presenza della quota d’obbligo nel progetto stesso, secondo il Decreto non dovranno rilasciare il nulla osta ovvero le autorizzazioni necessarie alla costruzione.

 

Qualora perciò nel progetto compaia un impianto fotovoltaico destinato alla produzione di energia elettrica per la quota d’obbligo ma che questo, al termine dei lavori per la costruzione dell’edificio, non venga effettivamente realizzato, responsabilità ed eventuali sanzioni in caso di accertamenti, ricadranno, come è ovvio, perlomeno sul tecnico/progettista firmatario del progetto stesso.

 

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11. Vantaggi per un rispetto virtuoso della quota d’obbligo

 

Il Decreto Romani all’Articolo 12 fissa dei benefici e vantaggi per i progettisti particolarmente virtuosi nell’applicazione dei citati vincoli dell’Articolo 11.

 

Si stabilisce infatti che I progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all'allegato 3, beneficiano, in sede di rilascio del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5 per cento (fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale, nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali, e fatte salve le aree individuate come zona A dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444). I progetti medesimi non rientrano fra quelli sottoposti al parere consultivo della commissione edilizia eventualmente istituita dai Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

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