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Cos'è il Superbonus?

Spiegazione,  approfondimento,e stato dell'arte normativa inerente il Superbonus Statale.

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  1. RIFLESSIONI PRELIMINARI
  2. INTRODUZIONE
  3. DETRAZIONE FISCALE AL 110%
  4. CONDIZIONI PER ACCEDERE ALLA DETRAZIONE DEL SUPERBONUS
  5. INTERVENTI TRAINANTI
  6. INTERVENTI TRAINATI
  7. DETRAZIONE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI
  8. ASSEVERAZIONE TECNICA DEI PROFESSIONISTI
  9. ALTRA CONDIZIONE ALLA DETRAZIONE: miglioramento classe edificio su A.P.E.
  10. IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO
  11. CESSIONE DEL CREDITO e SCONTO IN FATTURA
  12. 2023 - Stop a cessioni del credito e sconti in fattura
  13. VISTO DI CONFORMITÀ DEI COMMERCIALISTI
  14. DECRETO ANTIFRODE: NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022 (anche per detrazione al 50%)
  15. DESTINATARI DELLA DETRAZIONE AL 110%
  16. NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021 (LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178)
  17. SUPERBONUS RAFFORZATO (NELLE AREE COLPITE DA SISMI)
  18. Dm 14 febbraio 2022 - NUOVI PREZZARI
  19. INASPRIMENTO DELLE POSSIBILI SANZIONI PER COLORO CHE RILASCIANO LE ASSEVERAZIONI TECNICHE
  20. LIMITAZIONI ALLA CESSIONE DEI CREDITI
  21. VECCHIE AGEVOLAZIONI IN ALTERNATIVA AL SUPERBONUS (ANCORA VALIDE)
  22. CASI PARTICOLARI
  23. OSSERVAZIONE SU CESSIONE ENERGIA IN ECCESSO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI ACQUISTATI COL MECCANISMO DEL SUPERBONUS
  24. ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
  25. DISAMINA DELLE PROBLEMATICHE DEL SUPERBONUS

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1. RIFLESSIONI PRELIMINARI

Prima di descrivere cos’è il Superbonus e il relativo stato dell’arte normativo, iniziamo subito con una frase che rende immediatamente l’idea delle criticità legate a tale meccanismo:

 

dalla sua introduzione, nel 2020, ad oggi, il Superbonus ha subito ben più di 24 modifiche e correttivi

 

Basta questo per rendere l’idea di quanto, oggettivamente, tale meccanismo non sia stato ben congegnato dal legislatore che è dovuto ricorrere a continue variazioni e aggiustamenti in corso d’opera per far fronte ai numerosi disagi generali che il Superbonus ha causato. Gli stessi correttivi del legislatore hanno provocato, a loro volta, estrema incertezza e sfiducia nei confronti di un meccanismo quanto meno discutibile sin dall’eccessiva larghezza di incentivazione: avere 110 a fronte di 100 spesi (cioè effettuare lavori più che gratuitamente) è francamente sproporzionato e ha avuto, tra l’altro, l’inevitabile conseguenza di creare situazioni limite che son poi diventate normalità.
Il secondo peccato originale del superbonus (oltre all’eccessiva incentivazione) è stato quello di introdurre i meccanismi di cessione del credito e di sconto in fattura che sono stati, ovviamente, più che abusati ed esauriti in men che non si dica.

Di seguito verrà esposto il funzionamento attuale del Superbonus in base alle recenti modifiche.
Al termine, seguirà un’analisi delle problematiche nate da tale meccanismo, in primis le criticità e gli stalli dei lavori ancora in essere, fermi a causa sia dell’inaspettato stop al meccanismo degli sconti in fattura e delle cessioni del credito che dell’esaurimento dei fondi previsti.

Per definire il corretto stato dell'arte del Superbonus, in seguito ai numerosi correttivi emanati dal legislatore a vario titolo, è fondamentale considerare i più recenti:

  • il Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater), convertito con modificazioni dalla Legge 13 gennaio 2023, n. 6;
  • la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023);
  • il Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto Blocca Cessioni), convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38.

Si partirà descrivendo in modo generale il Superbonus e, seppur rimanendo coerenti all’attuale situazione normativa, si riporterà, seppur in parte, anche quello che era possibile effettuare in precedenza, specie perché, per alcuni soggetti e situazioni, è oggi ancora possibile usufruire di tali possibilità; nello specifico ci si sta riferendo alla cessione del credito e allo sconto in fattura, stoppati in generale dal DL 11 del 16 febbraio 2023. [indice]

2. INTRODUZIONE

Introdotto dal Legislatore nei primi mesi del 2020, dopo l’uscita di chiarimenti ufficiali, ulteriori Decreti e regole applicative, il cosiddetto Superbonus al 110 percento si è reso operativo in tutto e per tutto dalla metà del mese di ottobre dello stesso 2020.

Di seguito esponiamo il funzionamento di tale meccanismo che consente di effettuare importanti opere su edifici o condomìni beneficiando di agevolazioni economiche la cui entità, in termini quantitativi, ha ben pochi riscontri nella storia passata del nostro Paese.
La trattazione successiva concernerà in particolare i casi in cui, oltre alla opere edili maggiori (interventi trainanti), si abbinerà anche la realizzazione di un impianto fotovoltaico con o senza accumulo.

[indice]

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3. DETRAZIONE FISCALE AL 110%

Per i lavori inerenti specifici interventi volti ad incrementare l'efficienza energetica degli edifici (cosiddetto ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all'installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici è previsto un importante beneficio: la detrazione fiscale al 110%. Tale meccanismo riguarda la possibilità di detrarre dall'Irpef annuale la percentuale del 110% del costo di realizzazione dei succitati lavori.

Per effetto della Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) , del Decreto Aiuti-quater (Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176), e della Legge 11 aprile 2023, n. 38, il Superbonus ha nuovi tempi di scadenza e aliquote, differenti anche in base al soggetto che ne beneficia.

 

Per:

  • i condòmini (o assimilati tali per la presenza di parti comuni di cui all'art. 1117 del codice civile); 
  • le persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) proprietarie o comproprietarie di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti in esclusiva o in comproprietà (cd. mini-condomìni); 
  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale,

il superbonus è diminuito dal 110% al 90% sulle spese sostenute dall'1 gennaio al 31 dicembre 2023, per poi diminuire, progressivamente, al 70% nel 2024 e 65% nel 2025.

 

Le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, per gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari (appartamenti o case indipendenti), comprese le unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti, che abbiano già eseguito il 30% dell'intervento complessivo entro il 30 settembre 2022; possono ancora usufruire del superbonus con aliquota piena, al 110%, ma per le sole spese sostenute fino al 30 dicembre 2023; tale termine è stato prorogato dal precedente 30 settembre 2023 attraverso il D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (cosiddetto Decreto Omnibus), entrato in vigore l’11 agosto 2023.

 

Per gli stessi soggetti e per i medesimi interventi del paragrafo precedente, è possibile usufruire del Superbonus ma con aliquota ridotta al 90% per lavori avviati a partire dall'1 gennaio 2023, sulle spese sostenute in tutto il 2023 ma a condizione che:

  • il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare; 
  • la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale
  • il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato utilizzando la procedura di cui all'art. 119, comma 8-bis.1 del Decreto Rilancio e il quoziente familiare di cui alla Tabella 1-bis, allegata al D.L. n. 34/2020 stesso.

Per gli enti del terzo settore che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica e che siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito, è possibile utilizzare il superbonus 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025

 

È inoltre possibile utilizzare il superbonus con aliquota al 110% per le spese sostenute nel 2023, anche per i seguenti casi:

  • le persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) proprietarie o comproprietarie di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti in esclusiva o in comproprietà (cd. mini-condomìni) che abbiano presentato la CILAS entro il 25 dicembre 2022
  • ai condomini o assimilati tali che entro il 18 novembre 2022 abbiano deliberato l'approvazione dell'esecuzione dei lavori ed entro il 31 dicembre 2022 abbiano presentato la CILAS;
  • ai condomini o assimilati tali che tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022 abbiano deliberato l'approvazione dell'esecuzione dei lavori ed entro il 25 novembre 2022 abbiano presentato la CILAS;
  • agli interventi di demolizione e ricostruzione con istanza per l'acquisizione del titolo presentata entro il 31 dicembre 2022.

 

La data di approvazione della delibera di esecuzione dei lavori, nel caso dei condomini, dovrà essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o dall'amministratore del condominio oppure dal condòmino che ha presieduto l'assemblea nel solo caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto.

 

Nelle aree colpite dai sismi il Superbonus è sempre al 110% fino al 31 dicembre 2025 (si veda apposito paragrafo di seguito a questo articolo).

 

Il valore di detrazione è pari alla percentuale specifica di aliquota prevista del Superbonus applicata alla somma del costo chiavi in mano dell’impianto fotovoltaico e delle succitate opere di miglioramento sull'edificio.  

 

La detrazione è 'spalmata' su cinque periodi annuali uguali per le spese sostenute nel 2021 mentre i periodi si riducono da cinque a quattro per le spese sostenute nel 2022. Per gli Istituti autonomi case popolari (Iacp), comunque denominati, e gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, la ripartizione in 4 quote annuali di pari importo si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2022.

 

Il Decreto Blocca Cessioni, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38, visto il blocco delle cessioni del credito, ha previsto per le spese sostenute nel 2022, di poter optare per una detrazione spalmata in 10 quote annuali anziché nelle 4 previste così da venire incontro alle esigenze di chi non riesce a cedere il credito fiscale e non ha la capienza fiscale sufficiente per utilizzare l’intera detrazione in quattro anni. A livello tecnico l’opzione, che una volta effettuata è irrevocabile, va esercitata nella dichiarazione dei redditi 2024, relativa al periodo d'imposta 2023, a condizione quindi che la detrazione non venga indicata nella dichiarazione 2023, relativa al periodo d’imposta 2022; per accedere a questa opportunità, nella dichiarazione 2023 non dovrà quindi essere indicata la prima rata. 

 

L’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi; la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi, nè essere chiesta a rimborso

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4. CONDIZIONI PER ACCEDERE ALLA DETRAZIONE DEL SUPERBONUS

 

La detrazione del Superbonus spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute, per interventi effettuati in generale, su:

  • singole unità immobiliari
  • parti comuni di edifici (condomìni),
  • unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari.

 

La Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha precisato che un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre  delle seguenti installazioni  o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.

 

I lavori devono essere necessariamente effettuati nell'ambito di un più ampio intervento che agisce sull'intero edificio.

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5. INTERVENTI TRAINANTI

 

Le detrazioni sono riconosciute per le seguenti tipologie di interventi (cosiddetti TRAINANTI):

 

A) (cosiddetto cappotto termico) isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari;      

 

B) sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari o con impianti CENTRALIZZATI per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici (condomìni);

 

C) interventi antisismici.

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6. INTERVENTI TRAINATI

 

Il Superbonus spetta anche per le seguenti ulteriori tipologie di interventi (cosiddetti TRAINATI), a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi TRAINANTI precedentemente elencati:

  • di efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus
  • l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici

Spetta inoltre, sempre insieme ad almeno uno degli interventi TRAINANTI anche per:

  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici;
  • l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati

Il Superbonus NON SPETTA per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

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7. DETRAZIONE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI

La detrazione per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e loro eventuali sistemi di accumulo:

  • non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
  • è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito;
  • non è cumulabile con gli incentivi per lo scambio sul posto (ma è cumulabile con la cessione al GSE e remunerazione mediante il meccanismo del Ritiro Dedicato).

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a euro 48.000, e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, per singola unità immobiliare.

 

Il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo, è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica.

 

In caso di Installazione, contestuale o successiva all'installazione di impianti solari fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, il limite di spesa è di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo, nel limite complessivo di spesa di euro 48.000 e, comunque, di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto.

 

Il predetto limite di spesa di 48.000 euro è distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti.

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8. ASSEVERAZIONE TECNICA DEI PROFESSIONISTI

 

Per usufruire del Superbonus al è obbligatoria:

 

l'ASSEVERAZIONE TECNICA relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico,

 

– da parte, rispettivamente, dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche e dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico  

 

- che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti ministeriali.

 

L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.

 

L’asseverazione tecnica, in alcuni casi, non è richiesta, vedi il paragrafo DECRETO ANTIFRODE: NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022 (ANCHE PER DETRAZIONE AL 50%) riportato di seguito. 

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9. ALTRA CONDIZIONE ALLA DETRAZIONE: MIGLIORAMENTO CLASSE EDIFICIO SU A.P.E.

Gli interventi di isolamento termico (cappotto termico) o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti devono, tra l'altro, assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi di efficientamento energetico, all'installazione di impianti solari fotovoltaici ed, eventualmente, dei sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, compreso quello unifamiliare o delle unità immobiliari site all’interno  di edifici plurifamiliari , ovvero, se non possibile in quanto l’edificio o l’unità familiare è già nella penultima (terzultima) classe più efficiente, il conseguimento della classe energetica più alta. Dunque occorrerà un A.P.E. (Attestato di Prestazione Energetica) pre intervento e uno post intervento e le spese per la redazione di tale certificato (a cura di un professionista abilitato) potranno essere incluse nell'ammontare complessivo detraibile.

 

Con la Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) è stato precisato che sono ricompresi anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli relativi al cappotto termico (intervento trainante), anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.

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10. IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

Gli interventi di efficientamento energetico danno diritto al Superbonus, a prescindere dalla effettuazione degli interventi trainanti se e solo se questi ultimi non possono essere realizzati in quanto gli immobili sono sottoposti alla tutela disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o per effetto di regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali. Ai fini del Superbonus è, comunque, necessario che gli interventi assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

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11. CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA

 

Qualora ricorrano alcune condizioni, i soggetti usufruitori del Superbonus possono optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione:

 

a) per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;

 

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Tale opzione può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute; l’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile.

 

L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.

 

Le opzioni di cessione e di sconto in fattura possono essere esercitate solo entro i periodi di validità del Superbonus per gli specifici lavori e categorie di destinazione (persone fisiche, condòmini…).

 

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12. 2023 - STOP A CESSIONI DEL CREDITO E SCONTI IN FATTURA

 

Il Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto Blocca Cessioni), convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38 ha sancito, in generale, la fine della possibilità di utilizzo dello sconto in fattura e della cessione del credito. Ciò vale sia in riferimento al Superbonus che agli altri bonus minori pre-esistenti (ecobonus, sismabonus, bonus al 50% per ristrutturazioni edilizie…).

 

La citata Legge ha comunque previsto delle esclusioni e fissato dei limiti temporali massimi a tutti i casi rimasti in sospeso.

 

Il blocco della cessione non si applica alle spese sostenute per gli interventi di Superbonus per i quali entro il 16 febbraio 2023:

  • nel caso di interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (CILAS) allo sportello unico per l’edilizia o al protocollo nei Comuni sprovvisti di SUE (la CILAS è stata introdotta dal comma 13-ter, art. 119, D.L. n. 34/2020);
  • nel caso di interventi effettuati dai condomini, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILAS; la delibera assembleare è in generale valida solo se sia l’approvazione dei lavori, che l’adesione per le opzioni cessione del credito o sconto in fattura sono approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Inoltre le medesime delibere assembleari se aventi ad oggetto l'imputazione ad uno o più condomini dell'intera spesa necessaria per i lavori deliberati, sono valide se approvate con le medesime modalità sempreché i condòmini ai quali sono  imputate le spese esprimano ovviamente parere favorevole;
  • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo edilizio.

 

Per quanto riguarda gli interventi rientranti in Bonus differenti dal superbonus, la fine della cessione del credito e dello sconto in fattura NON vale se, sempre entro il 16 febbraio 2023:

  • si sia presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo (lavori rientranti nel regime dell’attività edilizia libera ovvero non subordinati a presentazione di alcuna documentazione, eccetto, però, occorra l’acquisizione di eventuali atti di assenso) i lavori siano già iniziati; nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, deve essere già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori; nel caso in cui alla data del 16 febbraio 2023 non risultino versati acconti, la data antecedente dell’inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
  • risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di utilizzo del sismabonus-acquisti (art. 16-bis, comma 3 del TUIR). 

La presentazione di un progetto in variante alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire, non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante.

 

Esclusioni riguardano anche: 

  • immobili ricadenti nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (art.119, comma 8-ter, I periodo, Decreto Rilancio);
  • immobili situati nella Regione Marche danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15/09/2022 se dichiarato lo stato di emergenza con deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 16/09/2022 (G.U. n.221 del 21/09/2022 e 19/10/2022, in G.U. n.255 del 31/10/2022);
  • dagli Istituti autonomi case popolari, I.A.C.P., ed enti aventi gli stessi scopi sociali se istituiti sotto forma di società e siano rispondenti ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" (art.119, comma 9, lett. c) D.L. n. 34/2020), se realizzano interventi su immobili destinati all’edilizia residenziale a loro appartenenti o gestiti per conto dei comuni;
  • dalle Cooperative di abitazione a proprietà indivisa (art.119, comma 9, lett. d) D.L. n. 34/2020), se realizzano interventi su edifici da loro posseduti o se assegnati in godimento ai propri soci;
  • dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del D.Lgs n. 460/1997, le Organizzazioni di Volontariato (OdV) se iscritte nei registri di cui all’art. 6 della Legge n. 266/1991 e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) se iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome Trento e Bolzano previsti dall’art.7 della Legge n. 383/2000 (art. 119, comma 9, lett. d-bis) D.L. n. 34/2020), se ricorrono i requisiti di cui al comma 10-bis del medesimo art. 119, ovvero:
    - svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari ad assistenziali;
    - i membri del C.d.A. non percepiscano né compenso e né indennità, quest’ultimo aspetto, secondo il disposto del D.L. n. 11/2023 risulta soddisfatto se, a prescindere dai contenuti dello Statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova o attraverso Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, anche se vi abbiano rinunciato o se abbiano provveduto alla restituzione delle medesime somme;
    - posseggano immobili censiti catastalmente nelle categorie B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito regolarmente e preventivamente registrato.

I citati requisiti dovranno sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, del sostenimento delle spese e permanere fino alla fine dell’ultimo periodo di imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione.

 

Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, a partire dal 17 febbraio 2023, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

 

Il blocco di cessione e sconto in fattura non si applica anche spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119 -ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

 

Per ultimo, il Decreto Blocca Cessioni, ha previsto delle condizioni che esulano dalla responsabilità solidale, i cessionari dei crediti (sia del Superbonus che di altri bonus) ovvero di tutti coloro che hanno acquisito tali crediti e che potrebbero risultare soggetti a corresponsabilità nei casi di qualsiasi irregolarità (inclusi reati) legati a tutte le operazioni del Supebonus e di altri bonus. Il Decreto prevede nello specifico che permanga la responsabilità solidale nei soli casi di dolo, eliminandola completamente nel caso in cui i cessionari dimostrino di aver acquisito il credito di imposta, avendo ottenuto prima una serie di documentazione inerente gli interventi che hanno originato il credito di imposta stesso. Tra questa documentazione figurano ad esempio il titolo edilizio, la notifica preliminare ASL dell’avvio dei lavori, la visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, le asseverazioni dei tecnici, visto di conformità dei commercialisti, delibera condominiale di approvazione dei lavori, ecc.

 

Il mancato possesso di parte della documentazione non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. Sull’ente impositore grava l’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.

 

L’articolo 25 del D.L. n. 104/2023, entrato in vigore l’11 agosto 2023, introduce una nuova incombenza obbligatoria, a partire dal 1 dicembre 2023, rivolta all’ultimo cessionario del credito. Si tratta di una comunicazione, da inoltrare all’Agenzia delle Entrate, nel caso di mancata fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito per tutte quelle ragioni diverse dal decorso dei termini. La comunicazione dovrà avvenire entro 30 giorni da quando il cessionario ha avuto conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. Le modalità attuative mediante le quali si dovrà redigere e inoltrare la citata comunicazione, saranno specificate attraverso uno specifico provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Per coloro i quali sono venuti a conoscenza dell’evento che ha determinato la non fruibilità del credito prima del 1° dicembre 2023, la citata comunicazione dovrà essere effettuata entro il 2 gennaio 2024. E’ inoltre prevista una sanzione di 100 euro per coloro i quali ometteranno o invieranno in ritardo la comunicazione.

 

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13. VISTO DI CONFORMITÀ DEI COMMERCIALISTI

 

Il contribuente, oltre alla citata asseverazione tecnica deve acquisire anche:

 

il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF. 

 

Sono detraibili con Superbonus anche le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni.

 

Il visto di conformità, in alcuni casi, non è richiesto, vedi paragrafo successivo.

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14. DECRETO ANTIFRODE: NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022 (ANCHE PER DETRAZIONE AL 50%)

 

Nella legge di bilancio 2022 (dicembre 2021), il cosiddetto Decreto Antifrode (decreto-legge 157 dell’11 novembre 2021),è stato abrogato.

 

Le sue misure vengono però confermate con le seguenti modifiche:

  • estensione dell’obbligo del visto di conformità anche nei casi di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, oltre che nei casi già previsti in cui si opti per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
    Unica eccezione è prevista nel caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
  • esenzione dall’obbligo di visto di conformità e dall’obbligo di asseverazione tecnica solo per gli interventi di edilizia libera e per gli interventi di im­porto complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui al­ l’articolo 1, comma 219, della legge 27 di­ cembre 2019, n. 160 ovvero le spese relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. 

Le citate misure sono state estese anche agli altri bonus edilizi che utilizzano le opzioni alternative (cioè lo sconto in fattura e la cessione del credito). oltre al superbonus, si tratta quindi delle seguenti detrazioni fiscali: 

  • bonus al 50% per ristrutturazione edilizia (articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b) del d.P.R. n. 917/1986, TUIR);
  • ecobonus (articolo 14 del D.L. n. 63/2013);
  • sismabonus (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013);
  • bonus facciate (articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
  • bonus fotovoltaico (articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del d.P.R. n. 917/1986, TUIR);
  • bonus colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (articolo 16-ter del D.L. n. 63/2013);
  • bonus barriere architettoniche (articolo 119-ter del D.L. n. 34/2020).

 

Infine, sempre in riferimento all’abrogato Decreto antifrode, per la congruità dei prezzi degli interventi (inerente l’asseverazione tecnica), la legge di bilancio 2022 stabilisce che occorre fare riferimento a:

  • prezziari regionali delle Camere di Commercio;
  • prezziari DEI;
  • un nuovo prezziario da adottare entro il 9 febbraio 2022 con un nuovo decreto ministeriale del ministero della Transizione ecologica.

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15. DESTINATARI DELLA DETRAZIONE AL 110%

 

Il Superbonus   spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche  per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari. Tale limitazione non opera per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, nonché per gli interventi antisismici.

 

La Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) stabilisce che tra i beneficiari dell’agevolazione sono incluse anche le persone fisiche che effettuino interventi su edifici (singoli) composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

 

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

 

  --->le PERSONE FISICHE, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni; 

 

--->i CONDOMÌNI; l’esecuzione di almeno un INTERVENTO TRAINANTE sulle parti comuni dà diritto, inoltre, ad effettuare su ogni singola unità immobiliare gli interventi previsti dall’ecobonus quali per esempio la sostituzione degli infissi, la sostituzione del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione autonomo  esistente e se necessario l’eventuale adeguamento dei sistemi di distribuzione (per, esempio i collettori e i tubi), emissione (per esempio i corpi scaldanti comprendenti anche i sistemi a pavimento purché compatibili con il generatore di calore) nonché i sistemi di regolazione e trattamento dell’acqua. In più è possibile installare impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Gli impianti fotovoltaici, i sistemi di accumulo e le colonnine possono essere installati sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari.

 

L’installazione di impianti fotovoltaici può avvenire o sugli edifici oppure su strutture pertinenziali agli edifici.
Si precisa che tali interventi dovranno essere realizzati contestualmente agli interventi trainanti, e che dovranno comportare un miglioramento di almeno due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.          
Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, ogni condomino godrà della detrazione calcolata sulle spese imputate in base alla suddivisione millesimale degli edifici, o secondo i criteri individuati dall’assemblea condominiale.
Se un medesimo soggetto ha la disponibilità di più unità immobiliari all’interno di un condominio, potrà accedere al Superbonus al massimo per due unità del condominio (sempre con la condizione di effettuare interventi trainanti sulle parti comuni); unica eccezione a ciò riguarda la figura del condominio che potrà usufruire del Superbonus (sempre con interventi trainanti su parti comuni) indipendentemente dal numero di unità immobiliari da esso possedute nel condominio; 

 

--->gli Istituti autonomi case popolari (IACP);

 

--->le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

 

--->le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale;

 

--->le associazioni e società sportive dilettantistiche (limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi).

 

I titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni.

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16. NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021 (LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178)

 

Oltre alle succitate novità, la Legge di Bilancio 2021 ha introdotto quanto specificato di seguito.

 

Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella agevolazione, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

 

La detrazione si applica anche agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’ art.16-bis, comma I, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni. Si tratta, in particolare, degli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità. In tal caso potrebbe perciò rientrare l’installazione di un ascensore condominiale o l’eventuale sostituzione dello stesso nel caso quello esistente non permetta l’abbattimento delle citate barriere.

 

I limiti delle spese ammesse all’ecobonus e al sisma bonus sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto legge n. 189/2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016), e di cui al decreto legge n. 39/2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2009), nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, le detrazioni sono alternative al contributo per la ricostruzione e si calcolano su tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dall’abitazione principale, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il sismabonus spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

 

Per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici sono stati fissati nuovi limiti alla spesa massima ammissibile al beneficio, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: 2.000 euro per edifici unifamiliari o per unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari; 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare. Per gli interventi in corso di esecuzione al 1° gennaio 2021, il Superbonus è calcolato su un ammontare massimo delle spese pari a 3.000 euro. Il predetto limite è, inoltre, riferito a ciascun contribuente e costituisce, pertanto, l’ammontare massimo di spesa ammesso alla detrazione anche nell’ipotesi in cui, nel medesimo anno, il contribuente abbia sostenuto spese per l’acquisto e la posa in opera di più infrastrutture di ricarica.

 

Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi ammessi al Superbonus e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione della detrazione o per un contributo sotto forma di sconto in fattura del corrispettivo dovuto, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità descritte precedentemente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

 

Vengono chiariti i requisiti necessari al rispetto dell’obbligo di sottoscrizione della polizza di assicurazione da parte dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni.

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17. SUPERBONUS RAFFORZATO (NELLE AREE COLPITE DA SISMI)

 

Nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1°aprile 2009, laddove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, vige il cosiddetto Superbonus rafforzato: la detrazione resta al 110% per tutte le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 ed inoltre il massimale di spesa del Superbonus è incrementato del 50%.
I comuni in causa sono quelli degli elenchi allegati al decreto legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, e di cui al decreto legge n. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2009, nonché nei Comuni fuori cratere per gli edifici per i quali sia stata redatta una scheda “AeDes” dalla quale emerga la connessione tra il danno che ha causato l’inagibilità dell’edificio medesimo e l’evento sismico successivamente all’arco temporale previsto dalla norma; sono altresi inclusi anche i Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008, nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

 

Ai fini dell’applicazione del Superbonus rafforzato è sufficiente, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta, che sia stato dichiarato lo stato di emergenza a nulla rilevando l’eventuale mancata proroga dello stesso.

 

Il Superbonus rafforzato è alternativo al contributo previsto per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma.

 

Con la Risoluzione 15/02/2022, n. 8/E, l’Agenzia delle Entrate ha definito con precisione l’ambito applicativo della proroga per il Superbonus 110% nelle zone colpite da eventi sismici. In sostanza si precisa che la proroga è limitata ai soli immobili danneggiati ma è estesa anche ai comuni fuori cratere. In particolare la possibilità di proroga si applica solo agli interventi ammessi al Superbonus effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato, mediante scheda AeDES o documento analogo, il nesso causale tra danno dell’immobile ed evento sismico.

 

In definitiva la proroga è esclusa non solo per gli immobili non danneggiati ma anche nei casi in cui:

  • il danno sia preesistente all’evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per cui non sussiste il nesso di causalità diretta;
  • il livello del danno non sia tale da determinare l’inagibilità del fabbricato, quindi in presenza di scheda AeDES con esito di agibilità corrispondente ad A, D, F (mentre è concessa nel caso di esito B, C o E)

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18. DM 14 FEBBRAIO 2022 - NUOVI PREZZARI

 

Il Decreto Ministeriale 14 febbraio 2022 n. 75 , in vigore dal 15 aprile 2022, definisce i costi massimi specifici agevolabili, ai fini dell’asseverazione tecnica della congruità delle spese.

 

Nel caso in cui avvenga il superamento dei costi dei lavori edilizi rispetto alle cifre massime determinate nel decreto, l’agevolazione fiscale del Superbonus potrà essere applicata solo entro quei limiti.

 

Le disposizioni di questo decreto si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data del 15 aprile 2022.

 

Il Decreto definisce i costi massimi, distinti per tipologia di intervento, relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi ovvero quelli ricompresi nelle discipline cosiddette Ecobonus, SuperEcobonus, Bonus casa, Bonus Facciate e di incentivazione delle colonnine di ricarica elettrica, nei casi di accesso alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

 

I massimali saranno rivisti annualmente in base agli esiti del monitoraggio condotto da ENEA.

 

Tali prezzi, riportati nell’allegato A del DM, non sono onnicomprensivi, come inizialmente ipotizzato, ma includono costi per unità di intervento che tengono conto solo di alcune voci di spesa e in particolare escludono l’IVA, la posa in opera (incluse le opere necessarie alla cantierizzazione) e gli oneri professionali (progettazione, direzione lavori, sicurezza, asseverazione, visto di conformità). Tali esclusioni non sono incluse nei massimali ma restano naturalmente detraibili col Superbonus.

 

Qualora nel citato allegato A non siano riportate specifiche voci, la verifica della congruità della spesa è effettuata con riferimento ai prezzari “alternativi”; questi ultimi si riferiscono ai prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o ai listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezzari pubblicati dalla casa editrice DEI.

 

A breve seguiranno ulteriori precisazioni da parte del Ministero al fine di chiarire cosa sia effettivamente compreso in tali massimali.

 

Al momento si parla di voci di costo che saranno comprensive di tutti i materiali collegati alle voci di uno specifico intervento. Se ad esempio la voce di costo è quella relativa all’installazione di una caldaia, i massimali includeranno tutto quanto è compreso al fine del completamento di tale lavoro perciò anche la canna fumaria e gli impianti collegati.

 

Restano tuttavia, al momento, dubbi sull’interpretazione corretta relativa a quantità e potenze dei materiali, dubbi che, si spera, verranno chiariti dal Ministero.

 

Infine riportiamo che gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (colonnine) non sono inclusi nella citata tabella A in quanto, per essi, basta rispettare i limiti di spesa già definiti nell’articolo 119, commi 5, 6 e 8, del decreto-legge n. 34 del 2020 ovvero i massimali già previsti al momento dell’introduzione del Superbonus (massimali qui riportati in uno dei paragrafi iniziali).

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19. NASPRIMENTO DELLE POSSIBILI SANZIONI PER COLORO CHE RILASCIANO LE ASSEVERAZIONI TECNICHE

 

In un paragrafo precedente si sono esposte le cosiddette asseverazioni tecniche; il legislatore, al fine di porre un freno alle frodi nel settore Superbonus e nei bonus edili in genere, è intervenuto con misure più marcate e punitive nonché potenziando i meccanismi di recupero dei profitti illeciti.

 

In particolare è stato allargato l’ambito applicativo di talune fattispecie penali, aggravando il trattamento sanzionatorio a carico dei soggetti privati ovvero dei professionisti che rilasciano l’asseverazione tecnica.

 

Il Decreto legge 13 del 2022, confluito nel DL Sostegni ter approvato il 17 marzo 2022 dal Senato, inasprisce perciò la sanzione penale, prevedendo che qualora nelle asseverazioni rilasciate per fruire delle agevolazioni vengano esposte:

  • informazioni false anche in merito alla congruità delle spese;
  • siano omesse informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento;
  • siano omesse informazioni rilevanti sulla effettiva realizzazione dello stesso,

 

il tecnico abilitato è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50mila a 100mila euro.

 

La pena è aumentata se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

 

 Coloro i quali rilasciano i visti di conformità, commercialisti e simili, sono stati invece esclusi dall’inasprimento delle pene seppur, in generale, essi, in caso di falsa certificazione, potranno essere chiamati a rispondere a titolo di dichiarazione fraudolenta ex articolo 3 Dlgs 74 del 2000 (punita da un anno e sei mesi fino a 6 anni di reclusione) in quanto, l’apposizione di un visto mendace, costituisce un mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare l’accertamento e a indurre in errore l’amministrazione finanziaria, così come riconosciuto recentemente dalla Cassazione con la sentenza n. 19672 del 2019.

 

Infine rischia l’accusa di falsa fatturazione, disciplinata dall’articolo 8 del Dlgs 74/2000, il professionista del fisco che comunica alla piattaforma dell’agenzia delle Entrate un credito d’imposta fittizio per il quale si rischia una condanna da 4 fino ad 8 anni.

 

 Precedentemente al citato Decreto, ai tecnici abilitati (ingegneri) che rilasciano attestazioni false erano comunque previste, in base all’articolo 481 del Codice penale, la reclusione fino a un anno e la multa da 51 a 516 euro in caso di falsità ideologica nell’atto.

 

Tale reato è comunque ancora vigente ad esempio per coloro i quali attestino, per un immobile, una classe di efficienza energetica inesistente nell’APE (Attestato di Prestazione Energetica).

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20. LIMITAZIONI ALLA CESSIONE DEI CREDITI

 

L’appena citato Decreto legge 13 del 2022, confluito nel DL Sostegni ter approvato il 17 marzo 2022 dal Senato ovvero l'art. 28 del D.L. n. 4/2022 (nella versione convertita in legge) è intervenuto sul meccanismo delle opzioni alternative alla detrazione diretta ovvero sullo sconto in fattura e sulla cessione del credito.

 

Per contrastare le frodi, sono ora consentiti esclusivamente:

  • in caso di sconto in fattura, la possibilità per i fornitori di cedere a chiunque il credito e successivamente prevedere ulteriori 2 cessioni ma solo a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima (l’ articolo 122-bis, comma 4 prevede, tra l’altro, la non acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono operazioni sospette);
  • la cessione del credito a chiunque da parte del beneficiario della detrazione, con possibilità per chi lo acquista di cederlo ulteriori 2 volte ma solo a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima (l’ articolo 122-bis, comma 4 prevede, tra l’altro, la non acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono operazioni sospette);

Per quanto riguarda la frammentazione del credito, in seguito allo sconto in fattura o alla prima cessione da parte del beneficiario della detrazione, dal 1° maggio 2022 non sarà più possibile frammentare ulteriormente il credito e ad esso sarà associato un codice identificativo univoco da indicare in tutte le successive cessioni secondo modalità che saranno stabilite da un nuovo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

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21. VECCHIE AGEVOLAZIONI IN ALTERNATIVA AL SUPERBONUS (ANCORA VALIDE)

 

Per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia di riqualificazione energetica. Si tratta, in particolare, delle detrazioni spettanti per:

 

---> interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus non effettuati congiuntamente a quelli che danno diritto al Superbonus per i quali la detrazione attualmente prevista va dal 50% al 85% delle spese sostenute, in base alla tipologia di interventi effettuati, da ripartire in 10 quote annuali;

 

---> l’installazione di impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli che danno diritto al Superbonus che rientrano, invece, tra gli interventi finalizzati al risparmio energetico nonché dell’installazione contestuale o successiva dei sistemi di accumulo funzionalmente collegati agli impianti solari fotovoltaici stessi. La detrazione in questi casi è attualmente pari al 50% delle spese sostenute da ripartire in 10 quote annuali;

 

---> l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, diverse da quelle che danno diritto al Superbonus, che rientrano tra gli interventi ammessi alla detrazione pari al 50% delle spese sostenute, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.

 

Le opzioni di sconto in fattura o cessione del credito non possono essere più utilizzate nemmeno per le vecchie agevolazioni, ad eccezione dei casi precedentemente descritti del Decreto Blocca Cessioni.

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22. CASI PARTICOLARI

 

Se l’intervento realizzato ricade in diverse categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.

 

Qualora, invece, si realizzano più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito di ciascun limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

 

Se si intende ristrutturare un edificio unifamiliare attualmente privo di sistema di riscaldamento (ad esempio case rurali), NON si può beneficiare dell’ecobonus per la realizzazione del nuovo impianto in quanto il Superbonus agevola la sostituzione di impianti di climatizzazione esistenti.

 

La predetta considerazione vale allo stesso modo pure per l'edificio stesso che, oltre a rispettare le definizioni di edificio della legge, deve essere esistente (si pensi al caso di un edificio fisicamente presente ma mai accatastato o per cui non sia mai stata dichiarata in passato la fine dei lavori e quindi sia magari privo di agibilità, ecc.)

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23. OSSERVAZIONE SU CESSIONE ENERGIA IN ECCESSO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI ACQUISTATI COL MECCANISMO DEL SUPERBONUS

 

La maggior convenienza economica del meccanismo di Scambio Sul Posto rispetto a quello del Ritiro Dedicato è a tutti nota. E’ stato appena enunciato che non è possibile richiedere la convenzione di Scambio Sul Posto al GSE nel caso di utilizzo del Superbonus.

 

Tuttavia la FAQ del GSE pubblicata il 30 marzo 2021, lascia intendere che in realtà dopo i primi 5 anni di esercizio dell’impianto fotovoltaico (corrispondenti alla durata di usufruizione dei benefici del superbonus) sembrerebbe possibile recedere dalla convenzione di Ritiro Dedicato per poter richiedere magari proprio quella di Scambio Sul Posto, ben più vantaggiosa!

 

Il GSE afferma infatti che la convenzione di Ritiro Dedicato per chi ha il SuperBonus ha durata minima quinquiennale (solitamente tale convenzione ha durata annuale, rinnovabile tacitamente di anno in anno); poi prosegue informando che dal quinto anno torna ad essere a durata annuale; in altri termini lascia presupporre che, sfruttato il Superbonus, si possa poi anche passare ad altro tipo di convenzione col GSE.

 

Per completezza riportiamo di seguito la citata FAQ del GSE:

 

Qual è l'iter da seguire per stipulare il contratto di Ritiro Dedicato in caso di accesso al Superbonus?

 

Nel caso in cui il Produttore intenda accedere al cd. Superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è necessario che stipuli con il GSE un contratto di ritiro dedicato (cfr. anche il disposto della Deliberazione ARERA 581/2020) che, in deroga a quanto attualmente previsto per i contratti RID, avrà durata quinquennale per poi, decorsi 5 anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, rinnovarsi tacitamente ogni anno. […] 

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24. ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

 

La legge di bilancio 2022 (dicembre 2021) ha introdotto anche l’abbattimento delle barriere architettoniche, quale intervento trainato abbinato ad interventi Superbonus 110%.
Questi interventi hanno lo stesso massimale di spesa previsto dal bonus ristrutturazioni.

 

La citata legge di bilancio ha altresì previsto, al di fuori del contesto Superbonus, anche una detrazione Irpef del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche. La detrazione è prevista sulle spese sostenute dal nel corso del 2022 con un limite di spesa massimo come elencato di seguito: 

  • euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

 

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito. 

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25. DISAMINA DELLE PROBLEMATICHE DEL SUPERBONUS

 

Si stima che all’inizio del 2023 sussistevano più di 6000 lavori in Superbonus rimasti bloccati e questo addirittura prima dell’uscita del Decreto Blocca Cessioni che ha peggiorato ulteriormente la situazione. 

 

In realtà lo stop del Governo alla cessione del credito e allo sconto in fattura non sono stati in realtà così deleteri dal momento che Banche, Poste e Istituti di credito, di fatto, stavano già rifiutando da tempo l’acquisto di ulteriori crediti da Superbonus sia per il sopravvenuto limite della loro capienza fiscale, sia, soprattutto per l’assenza di garanzie, da parte del Governo, circa le tempistiche di erogazione di questi fondi; la cifra stanziata dal legislatore per il Superbonus ammonta infatti a circa 33,6 miliardi di euro fino al 2036 e le domande in Superbonus, già al 31 maggio 2022, avevano raggiunto 33,7 miliardi di euro. 

 

Oltre a quanto esposto, un altro problema, nato dopo l’introduzione del Superbonus, è stato l’aumento vertiginoso dei prezzi dei materiali in genere (anche con la concausa della situazione legata all’Ucraina). Questo accrescimento di prezzi è stato dovuto sia all’eccesso di domanda rispetto all’offerta (tra l’altro molte produzioni di materiali erano rimaste ferme per giorni a causa del lockdown), sia per la non sana tendenza di molti ad aumentare artatamente i costi tendendo ad avvicinarli alle cifre di spesa limite fissate dal Superbonus; evidentemente la tentazione di facili guadagni, a spese dello Stato, è stata senza alcun dubbio allettante, nonostante le varie asseverazioni di professionisti circa la congruità delle spese (se i costi aumentano in maniera generale sull’intero mercato, è evidente che le spese sono, effettivamente, e formalmente congrue). L’effetto dei prezzi alti si è unito alla carenza dei materiali che ha bloccato i cantieri per mesi. L’effetto congiunto di scarsità di materiali e altissima domanda, ha provocato, in un circolo vizioso, ulteriore e incontrollato aumento dei costi, tanto che ultimamente i materiali avevano raggiunto e in molti casi superato i limiti massimi di spesa previsti del Superbonus (limiti inizialmente più che sufficienti). Tutto ciò ha costretto committenti e imprese edili a variare gli interventi così da adottare soluzioni più economiche (spesso di rattoppo) per non rischiare di rimetterci.  

 

Visto il bonus del 110%, per l’appunto un bonus SUPER, sono poi proliferate società meno qualificate che hanno fiutato l’affare col risultato, per i committenti (specie i privati su appartamenti unifamiliari), di aver iniziato i cantieri senza terminarli, o di aver terminato gli interventi ma con un risultato di mediocre qualità o, addirittura peggio, di aver ricevuto vere e proprie truffe magari da parte di soggetti nati velocemente proprio dopo l’introduzione del Superbonus e spariti poi, ancor più velocemente. Oltre a tale danno c’è anche la beffa della responsabilità finale delle operazioni del Superbonus che ricade comunque sul committente nonché beneficiario delle opere (al di là di eventuali cessionari del credito); è una beffa, peraltro, piuttosto grave dal momento che le responsabilità non sono solo civili ma potenzialmente addirittura penali (preconfigurandosi un reato ai danni dell’erario). Non solo, nel caso in cui i lavori non risultassero a norma, l’Agenzia delle Entrate, che può revocare il Superbonus e recuperare gli eventuali importi versati con gli interessi maturati, può rivalersi sul committente finale anche se l’errore o infrazione è stata commessa dai tecnici professionisti (specie nelle fasi di asseverazione). In quest’ultimo caso i committenti dovranno rivalersi su di loro, in quanto solidalmente responsabili, avviando un processo civile al fine di chiedere il risarcimento dei danni. Questo naturalmente escludendo, come già scritto, eventuali responsabilità penali sia per i tecnici che per i committenti. 

 

A ogni modo, a garanzia del committente, i tecnici sono obbligati a stipulare un’assicurazione di importo non inferiore a 500mila euro per coprire eventuali difformità nell’esecuzione dei lavori. Questo dovrebbe garantire il recupero integrale della somma sborsata al proprietario di casa. 

 

A proposito di responsabilità c’è anche da aggiungere che si sono verificati numerosi casi di interventi in Superbonus realizzati su edifici che presentano abusi edilizi più o meno gravi. 

 

Le opzioni alternative alla detrazione fiscale diretta ovvero lo sconto in fattura e la cessione del credito, sono state di gran lunga preferite dai committenti dei lavori in Superbonus dal momento che permettevano di ottenere i compensi per effettuare i lavori senza anticipare di tasca propria per poi attendere di recuperare le spese in 4 o 5 anni con la detrazione fiscale.

 

Tale tendenza, che di fatto si traduceva quasi sempre nel cedere il credito alle Banche, ha comportato tempi molto lunghi di attesa da parte di tali Istituti che avviavano una serie di controlli prima di comprare il credito; nel frattempo, in assenza di liquidità per i committenti e le imprese di costruzione, i lavori restavano sospesi; si è verificato un circolo vizioso anche qui: tante richieste, lunghi tempi di attesa e nel frattempo le Banche hanno esaurito la loro capienza fiscale (o non si “fidavano” più del Governo), poi c’è stato il Decreto Blocca Cessioni e perciò lo stallo generale. 

 

Se il Superbonus non fosse stato al 110% ma magari al 60-70%, come altri bonus già esistenti, probabilmente sarebbero sorti molti meno problemi.

 

L’obbligo di impegno economico, seppur limitato, da parte dei committenti (direttamente o ricorrendo a finanziamenti), avrebbe certamente evitato truffe o il proliferare di aziende poco serie dal momento che si sarebbero create, fisiologicamente, azioni di controllo generale direttamente da parte dei committenti (visto che stavano effettuando parte della spesa dei lavori con soldi propri).

 

Nei numerosi cantieri avviati e rimasti in sospeso, non solo si rischia di non terminare mai le opere ma c’è il concreto pericolo che, non riuscendo a trovare fondi dalla conversione dei crediti, le imprese edili e non, legate al Superbonus, possano trovarsi in difficoltà economiche tali, da rischiare il fallimento. 

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